Common use of Osservazioni Clause in Contracts

Osservazioni. La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazione, affermando la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, aprendo pertanto a tale possibilità. L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infatti, i nuovi strumenti normativi di soft law possono operare – stabilendo la disciplina di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria di rango legislativo (si estendono, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l’esistenza di una norma, quale l’art. 6 lp. 16/2015, manifestazione dell’esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.

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Osservazioni. La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazioneAi sensi del 3 comma, affermando il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori avviene senza la compatibilità tra il ruolo necessità che questi ultimi facciano richiesta di RUP e quello di membro della commissione giudicatricepagamento diretto; a questo proposito ci si è chiesti se, aprendo pertanto a tale possibilità. L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infattinel corso dell’esecuzione dei lavori, i nuovi strumenti normativi subappaltatori possano richiedere di soft law possono operare – stabilendo essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione. In altri termini, ci si chiede se l’appaltatore possa procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la disciplina previsione di dettaglio – negli spazi contrassegnati pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione, che, secondo l’impostazione consolidata di ANAC, integra un’ipotesi di delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12). La questione va risolta in senso affermativo, dunque anche in regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore. Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, si ritiene necessario che l'Amministrazione venga portata a conoscenza di tale circostanza. Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla fonte primaria quietanza di rango legislativo avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL. In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore. Tale modalità operativa si estendonoreputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, quindicomma 3, entro i medesimi confini lp n. 16/2015, sia sotto l'abrogato d.lgs. n. 163/2006. Quanto infine al regime applicativo, il combinato disposto degli articoli 105 comma 13 del Codice e art. 49 comma 3 ultimo periodo della lp. 16/2015 impone la seguente distinzione: - per l’affidamento di competenza valevoli per la legge)lavori, l’esistenza di una norma, quale l’artapplicazione generalizzata del pagamento diretto ed “automatico” dei subappaltori e subaffidatari ex art. 6 49 lp. 16/2015; - per l´affidamento di servizi e forniture, manifestazione dell’esercizio applicazione della potestà legislativa provincialesola disciplina nazionale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale con la conseguenza per cui si avrà pagamento diretto dei subappaltatori in materia tutti i casi di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.alle lettere

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Osservazioni. La legge provinciale ha compiuto Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità ex-ante del fondo/comparto e una scelta funzionale coerente misura ex-post dell’ammontare di rischio sopportato nel corso dell’ultimo anno solare. … omissis … Assogestioni propone di eliminare il seguente periodo: “Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità ex- ante del fondo/comparto e una coerente misura ex- post dell’ammontare di rischio sopportato nel corso dell’ultimo anno solare.”, coerentemente con quanto richiesto con riferimento alla massima semplificazioneParte I, affermando la compatibilità tra Sez. B, par. 16. Valutazioni COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO Indicare il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, aprendo pertanto a tale possibilità. L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e dato delle spese correnti sostenute dal fondo calcolato secondo i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infatti, i nuovi strumenti normativi di soft law possono operare – stabilendo la disciplina di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria di rango legislativo (si estendono, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l’esistenza di una norma, quale l’art. 6 lp. 16/2015, manifestazione dell’esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle criteri stabiliti dalle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provincialecomunitarie vigenti . Si tratta tiene conto del TER degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire OICR sottostanti nell’ipotesi in cui il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR. Indicare che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei principi previsti dalla normativa statale vigentecosti di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto (11). Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte L’osservazione non può essere accolta per le motivazioni già illustrate con riferimento alla corrispondente osservazione relativa alla disciplina dei compiti Parte I, Sez. B, par. 16. Osservazioni Assogestioni propone di riformulare il primo periodo del par. “COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO” come segue: “Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e attribuzioni delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti”, e di eliminare il secondo periodo. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti. Si tiene conto del RUP.TER degli OICR sottostanti nell’ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR. … omissis …

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Osservazioni. La legge provinciale Nel quadriennio in considerazione (2012-2015), gli interventi complessivamente realizzati ammontano ad un totale di diciannove, per una media di circa cinque interventi annui. Le regioni interessate risultano in numero di otto (Lombardia, Lazio, Xxxxxx-Romagna, Umbria, Toscana, Sardegna, Marche e Piemonte), con una prevalenza della Regione Umbria che ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazionerealizzato cinque interventi, affermando seguita dalle regioni Xxxxxx-Romagna che ne ha realizzati quattro, la compatibilità Toscana tre, la Lombardia due, la Sardegna, il Lazio e le Marche, uno ciascuna. Il valore totale degli interventi di sponsorizzazione ammonta a circa euro 26.000.000, di cui 25.000.000 ascrivibili ai lavori di restauro del Colosseo. A tale riguardo, la clausola di esclusiva in favore dello sponsor, per un tempo superiore a quello previsto nell’originario avviso (durata dei lavori), e dell’associazione “Amici del Colosseo”, direttamente riconducibile allo sponsor, per il periodo di quindici anni dalla sua costituzione, nonchè lo “scarto” − se così può dirsi − tra le previsioni dell’avviso pubblico e le disposizioni del contratto stipulato concernenti gli obblighi dello sponsor, che sono stati limitati all’erogazione di somme, risultando estraneo lo sponsor a tutti i rapporti tra il ruolo soggetto promotore, la soprintendenza e gli esecutori delle opere, suscitano talune perplessità sotto il profilo dell’economicità dell’operazione; e ciò, tenendo conto che i benefici che lo sponsor può ricevere dalla notorietà dell’evento culturale − il restauro del monumento − sono maggiori rispetto alla mera comunicazione pubblicitaria del proprio marchio commerciale. Sempre con riferimento al restauro del Colosseo, si riscontra, altresì, una situazione di RUP notevole ritardo nell’avvio dei lavori relativi alla realizzazione di un centro servizi, al restauro dei sotterranei e quello degli ambulacri, nonché all’adeguamento impiantistico. In generale, gli accordi stipulati risultano essere in numero fortemente esiguo e riguardano prevalentemente le regioni del Centro-Nord, mentre se ne riscontra una totale assenza in quelle del Sud. Ciò desta viva perplessità, proprio in considerazione che le note esigenze di membro drastica riduzione della commissione giudicatricespesa pubblica, aprendo pertanto nell’attuale contingenza della finanza, dovrebbero incentivare, da parte dei responsabili del settore, il ricorso a tale possibilitàtali forme di investimento, in quanto potenzialmente vantaggiose sul piano economico in relazione alle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. L’artLe sponsorizzazioni, oltre che poche rispetto alle necessità esistenti, sono state occasionali e per lo più frutto delle proposte di operatori privati. 6 assume un rilievo primario Sulla base della documentazione trasmessa, inoltre, non sempre è stato possibile accertare l’effettivo rispetto, da parte dello sponsor, degli impegni contrattuali, soprattutto nelle operazioni di sponsorizzazione tecnica. Si è rilevata, altresì, la mancanza della programmazione annuale e pluriennale, indicata dalle linee guida di cui al d.m. 19 dicembre 2012 come “capace di conferire organicità ed unitarietà di indirizzi agli interventi”, rendendo “l’amministrazione interessata parte attiva (...) di iniziative, per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale cui realizzazione non deve attendere le proposte spontanee dei privati” e i nuovi strumenti normativiconsentendo alla stessa di concentrarsi “su quegli interventi più delicati, noti sotto il nome più urgenti, meno ripetitivi e meno appetibili in termini di soft lawvisibilità per lo sponsor privato”. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. SeLe amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero attenersi, infatti, alle disposizioni contenute nell’art. 199-bis, d.lgs. n. 163/2006, che, al c. 1, prevedono di integrare il programma triennale dei lavori, di cui all’art. 128 dello stesso decreto, con un allegato che indichi i nuovi strumenti normativi lavori, i servizi e le forniture, per i quali esse intendano ricercare sponsor per il finanziamento puro o la realizzazione degli interventi. Dovrebbero, altresì, predisporre studi di soft law possono operare – stabilendo fattibilità o progetti preliminari, con l’indicazione degli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. L’idea di fondo, invero, che ispira le nuove previsioni, risiede nella riconduzione del fenomeno della sponsorizzazione di beni culturali entro un alveo di razionale programmazione. Ciò dovrebbe far conseguire il duplice scopo di superare, da un lato, l’episodicità, la disciplina frammentarietà e la casualità degli interventi, recuperando le sponsorizzazioni entro un quadro conoscitivo e programmatorio razionale di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria gestione degli interventi, anche al fine di rango legislativo (si estendonopoter coniugare l’apporto privato con le eventuali disponibilità pubbliche, a vantaggio della stessa pianificazione di bilancio dell’ente; dall’altro, di consentire l’opportuna diversificazione e graduazione delle tipologie di finanziamento in relazione all’urgenza e alla tipologia degli interventi. Il risultato atteso è, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l’esistenza di una norma, quale l’art. 6 lp. 16/2015, manifestazione dell’esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro individuare, nel quadro della commissione giudicatriceprogrammazione generale degli interventi, allo stesso quali di essi, per contingenze finanziarie ed operative, in quel momento, necessitino di un aiuto da parte dello sponsor privato e con quale priorità; di sollecitare, poi, il mercato ad avanzare le opportune proposte. In questa logica è stata prevista la redazione di uno speciale allegato o sezione del programma triennale, dedicato in modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provincialespecifico agli interventi per i quali l’amministrazione sollecita l’iniziativa di sponsor privati. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo ritiene particolarmente utile la possibilità di RUP avviare la procedura anche sulla base di meri studi di fattibilità seppur semplificati40. L’apporto privato andrebbe, inoltre, sollecitato attraverso un’adeguata opera di pubblicità circa l’intento dell’amministrazione di ricercare lo sponsor, in relazione agli interventi riguardanti specifici beni culturali; parrebbe opportuno, pertanto, l’inserimento di eventi/progetti da sponsorizzare sul sito web istituzionale, in modo da agevolare l’incontro tra domanda e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale offerta nel contesto del nuovo artsettore delle sponsorizzazioni. 6Anno 2012 Sop. E. Romagna/Cariparma 70.000 70.000 Anno 2013 Commissario delegato aree archeologiche di Roma e Ostia Antica/Tod’s 25.000.000 6.225.756 Bib. Palatina Parma /National Library Jerusalem* - -bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.

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