Osservazioni. Le diverse disposizioni che compongono l’art. 33 devono essere lette e interpretate in raffronto con quelle racchiuse nell`art. 95 del Codice. Rispetto alla disciplina dettata a livello nazionale, il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia sulla scelta del metodo di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo. Ciò non esime dal dover stabilire un corretto rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il tetto massimo stabilito nel 30% non troverà applicazione per gli appalti soggetti alla legge provinciale. I requisiti di partecipazione (artt. 83, 84 e 87 del Codice), funzionali a valutare l’idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione, devono essere tenuti distinti dai criteri di valutazione (art. 77, 95 Codice), che invece servono esclusivamente a valutare le offerte (e pertanto devono fare riferimento ad elementi specifici dell’offerta - e non degli offerenti - in relazione al progetto da realizzare). Negli appalti di forniture e servizi, profili quali l’esperienza, le referenze, le forniture/servizi già eseguiti possono essere utilizzati unicamente per la selezione dei concorrenti partecipanti alla gara. Tale regola conosce un’eccezione relativamente all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, 6 comma, lettera e del Codice). Ai sensi dell`art. 33 della lp. 16/2015 possono essere valutati profili quali: la qualità dei prodotti e dei materiali richiesti in gara, l’organizzazione del cantiere o lo schema organizzativo di fornitura del servizio o fornitura, il cronoprogramma dei lavori o il programma temporale per forniture e servizi, la composizione del team che eseguirà i lavori/forniture/servizi, le modalità esecutive offerte, attrezzature, sicurezza e tipo di macchine. Si ritiene che l’elencazione di cui all’art. 33 non sia esaustiva, ragione per cui trovano applicazione altresì i criteri dal comma 13 dell’art. 95 del Codice. Occorre ribadire come sia vietato valutare due volte il medesimo requisito, anche se verificato su documentazione o supporti differenti (ad esempio la scheda tecnica e il campione), così come non sia possibile valutare caratteristiche dell’impresa che prescindano dall’oggetto di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 6, lett. a) e b) del Codice riguardo alla possibilità di richiedere il possesso di specifiche certificazioni ed attestazioni in ambito sociale ed ambientale. Inoltre è vietato imporre requisiti essenziali a pena di esclusione che si riferiscono a un solo prodotto, fabbricato in esclusiva da una sola ditta (violazione del principio di massima partecipazione, par condicio ed effettiva concorrenza); richiedere la produzione di campioni o altri supporti eccessivamente gravosi per l’impresa in relazione alla natura dell’appalto (principio di proporzionalità delle prestazioni richieste); richiedere prodotti alternativi (pena indeterminatezza dell’offerta). Ancora, trova applicazione il comma 12 dell’art. 95 del Codice in quanto espressione del principio generale di economicità e di tutela del mercato; dunque, le stazioni appaltanti potranno decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, a patto che tale facoltà sia espressamente contemplata nel bando di gara o nella lettera d’invito. Sempre in tema di principi generali, è applicabile anche agli appalti provinciali la regola racchiusa nel comma 14 dell’art. 95, così come quella contenuta nel neo introdotto comma 14-bis. Una particolare attenzione merita il rapporto tra l’impianto della normativa provinciale e il combinato disposto degli articoli 95, 10 comma e 23, 16 comma del Codice, come novellati dal decreto correttivo. Una esatta delineazione dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera (tanto per la stazione appaltante, quanto per l`operatore economico) impone di anteporre alla lettura del comma 16 dell`art. 23 quella del 10 comma dell`art. 95, che dispone: “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”. Proprio tale eccezione all’obbligo di indicare i costi della manodopera è in grado di ripercuotersi, a monte, sull’ampiezza dell’altro obbligo – di natura speculare – posto in capo alle stazioni appaltanti dall`art. 23, comma 16, con la conseguenza per cui l’onere di individuare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera andrebbe escluso per i servizi di natura intellettuale e per i servizi, di qualunque natura, il cui valore non ecceda i 40.000 euro. Se questo è il quadro interpretativo di riferimento a livello nazionale, occorre ora conciliarlo con il disposto dell`art. 22 comma 4 della lp. 16/2015, per poi ricostruire l’agire corretto delle stazioni appaltanti nella fase di preparazione della procedura di gara ex art. 33 lp. 16/2015. Si è visto come il comma 4 dell`art. 22 oneri l’aggiudicatario di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera del compito di dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Dunque, nel raffronto con l`art. 95, 10 del Codice emergono talune differenze: quanto al soggetto cui incombe l`onere (l´aggiudicatario, nel caso dell’art. 22 comma 4 lp. 16/2015, che è sempre tenuto a fornire la giustificazione; gli offerenti, nell’ipotesi di cui all’art. 95, comma 10, nel caso di richiesta da parte della stazione appaltante); natura dell’onere (motivazione di congruità riferita al costo orario e alla stima delle ore; onere indicativo nell’altro caso); parametro di riferimento (contratti collettivi nazionali e provinciali versus tabelle ministeriali); oggetto (costo del personale in un caso; costo della manodopera nell’altro). Emerge quindi la necessità di leggere in maniera armonica e coordinata queste due disposizioni. A questo riguardo, si ritiene che le due norme offrano due meccanismi di tutela del lavoratore complementari. Nel dettaglio, l`art. 95, 10 comma del Codice impone a ciascun offerente di indicare i costi della manodopera nella propria offerta economica; qualora si versi in un’ipotesi di servizio ad alta intensità di manodopera entrerà in gioco il disposto del comma 4 dell’art. 22 lp. 16/2015 che imporrà all’operatore economico all’operatore economico, oltre al citato obbligo di cui all´art. 95 comma 10, di motivare la congruità dei propri costi della manodopera con riferimento a un parametro maggiormente garantista rispetto a quello delle tabelle ministeriali, quale è il contratto collettivo nazionale e provinciale. Tendenzialmente, infatti, i due parametri numerici non corrispondono, in ragione di uno standard retributivo più elevato accordato dal contratto collettivo, per mezzo del quale, quindi, si potrà garantire un trattamento economico-retributivo di maggior favore per il personale impiegato. Ne deriva un quadro ermeneutico complesso, che può essere così riassunto: la stazione appaltante è tenuta ad indicare i costi della manodopera solamente per gli appalti di lavori e per gli appalti di servizi, superiori ai 40.000 euro, che non abbiano natura intellettuale. Nel caso in cui venga in gioco un servizio ad alta intensità di manodopera, l’operatore economico primo in graduatoria dovrà dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Seguirà infine la verifica di congruità da parte del RUP. Nel caso in cui ai sensi dell´art. 30 il RUP attivi il subprocedimento di anomalia dell´offerta, le verifiche inerenti il costo della manodopera vengono in esso assorbite.
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Osservazioni. Le diverse disposizioni Il numero di potenziali membri è fissato in 5 unità; tale soglia dovrà essere rispettata solamente qualora sussistano iscritti all’elenco telematico in numero sufficiente, risultando altrimenti legittima anche la nomina di numero inferiore. Quanto al regime transitorio di operatività dell’elenco telematico, con la circolare del 21 luglio 2017, l’ACP ha stabilito un periodo di tempo utile, a disposizione dei soggetti interessati, per perfezionare la relativa registrazione e iscrizione, prima che compongono l’artl’elenco diventi il mezzo unico e obbligatorio per la composizione della commissione. 33 devono essere lette A tal fine, si è stabilito che la selezione e interpretate in raffronto con quelle racchiuse nell`artla nomina dei commissari di valutazione dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’Elenco Commissari per tutte le gare pubblicate a partire dal 1.10.2017. 95 del Codice. Rispetto alla disciplina dettata a livello nazionalePer le procedure di gara pubblicate prima di tale data, il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia sulla scelta del metodo di aggiudicazione (1. RUP potrà decidere discrezionalmente se avvalersi dell’Elenco Commissari ovvero se nominare i componenti della commissione secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo. Ciò non esime dal dover stabilire un corretto rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il tetto massimo stabilito nel 30% non troverà applicazione per gli appalti soggetti alla legge provinciale. I requisiti di partecipazione (artt. 83, 84 e 87 del Codice), funzionali a valutare l’idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione, devono essere tenuti distinti dai criteri di valutazione (art. 77, 95 Codice), che invece servono esclusivamente a valutare le offerte (e pertanto devono fare riferimento ad elementi specifici dell’offerta - e non degli offerenti - in relazione al progetto da realizzare). Negli appalti di forniture e servizi, profili quali l’esperienza, le referenze, le forniture/servizi già eseguiti possono essere utilizzati unicamente per la selezione dei concorrenti partecipanti alla gara. Tale regola conosce un’eccezione relativamente all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, 6 comma, lettera e del Codice). Ai sensi dell`art. 33 della lp. 16/2015 possono essere valutati profili quali: la qualità dei prodotti e dei materiali richiesti in gara, l’organizzazione del cantiere o lo schema organizzativo di fornitura del servizio o fornitura, il cronoprogramma dei lavori o il programma temporale per forniture e servizi, la composizione del team che eseguirà i lavori/forniture/servizi, le modalità esecutive offerte, attrezzature, sicurezza e tipo di macchine. Si ritiene che l’elencazione scelta di cui all’art. 33 non sia esaustiva6 comma 7 della lp. 17/1993. Quanto all’ambito di applicazione della disposizione, ragione si precisa che l’utilizzo dell’Elenco Commissari ai fini della composizione della commissione di valutazione è obbligatorio per cui trovano applicazione altresì i criteri dal comma 13 dell’art. 95 del Codice. Occorre ribadire come sia vietato valutare due volte il medesimo requisito, anche se verificato su documentazione o supporti differenti (ad esempio la scheda tecnica e il campione), così come non sia possibile valutare caratteristiche dell’impresa che prescindano dall’oggetto di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 6, lett. a) e b) del Codice riguardo alla possibilità di richiedere il possesso di specifiche certificazioni ed attestazioni in ambito sociale ed ambientale. Inoltre è vietato imporre requisiti essenziali a pena di esclusione che si riferiscono a un solo prodotto, fabbricato in esclusiva da una sola ditta (violazione del principio di massima partecipazione, par condicio ed effettiva concorrenza); richiedere la produzione di campioni o altri supporti eccessivamente gravosi per l’impresa in relazione alla natura dell’appalto (principio di proporzionalità delle prestazioni richieste); richiedere prodotti alternativi (pena indeterminatezza dell’offerta). Ancora, trova applicazione il comma 12 dell’art. 95 del Codice in quanto espressione del principio generale di economicità e di tutela del mercato; dunque, tutte le stazioni appaltanti potranno decidere che rientrino nell’ambito di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, a patto che tale facoltà sia espressamente contemplata nel bando di gara o nella lettera d’invito. Sempre in tema di principi generali, è applicabile anche agli appalti provinciali la regola racchiusa nel comma 14 dell’art. 95, così come quella contenuta nel neo introdotto comma 14-bis. Una particolare attenzione merita il rapporto tra l’impianto della normativa provinciale e il combinato disposto degli articoli 95, 10 comma e 23, 16 comma del Codice, come novellati dal decreto correttivo. Una esatta delineazione dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera (tanto per la stazione appaltante, quanto per l`operatore economico) impone di anteporre alla lettura del comma 16 dell`art. 23 quella del 10 comma dell`art. 95, che dispone: “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”. Proprio tale eccezione all’obbligo di indicare i costi della manodopera è in grado di ripercuotersi, a monte, sull’ampiezza dell’altro obbligo – di natura speculare – posto in capo alle stazioni appaltanti dall`art. 23, comma 16, con la conseguenza per cui l’onere di individuare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera andrebbe escluso per i servizi di natura intellettuale e per i servizi, di qualunque natura, il cui valore non ecceda i 40.000 euro. Se questo è il quadro interpretativo di riferimento a livello nazionale, occorre ora conciliarlo con il disposto dell`art. 22 comma 4 applicazione della lp. 16/2015, per poi ricostruire l’agire corretto delle compresi i comuni e le comunità comprensoriali, giacché l’art. 6 comma 7 - che riconosce autonomia organizzativa a tale tipologia di stazioni appaltanti nella fase di preparazione della procedura di gara ex art. 33 lp. 16/2015. Si è visto come il comma 4 dell`art. 22 oneri l’aggiudicatario di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera del compito di dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Dunque, nel raffronto con l`art. 95, 10 del Codice emergono talune differenze: quanto al soggetto cui incombe l`onere (l´aggiudicatario, nel caso - non può esimerle dall’applicazione dell’art. 22 comma 4 lp. 16/2015, che è sempre tenuto a fornire la giustificazione; gli offerenti, nell’ipotesi di cui all’art. 95, comma 10, nel caso di richiesta da parte della stazione appaltante); natura dell’onere (motivazione di congruità riferita al costo orario e alla stima delle ore; onere indicativo nell’altro caso); parametro di riferimento (contratti collettivi nazionali e provinciali versus tabelle ministeriali); oggetto (costo del personale in un caso; costo della manodopera nell’altro). Emerge quindi la necessità di leggere in maniera armonica e coordinata queste due disposizioni. A questo riguardo, si ritiene che le due norme offrano due meccanismi di tutela del lavoratore complementari. Nel dettaglio, l`art. 95, 10 comma del Codice impone a ciascun offerente di indicare i costi della manodopera nella propria offerta economica; qualora si versi in un’ipotesi di servizio ad alta intensità di manodopera entrerà in gioco il disposto del comma 4 dell’art. 22 lp. 16/2015 che imporrà all’operatore economico all’operatore economico, oltre al citato obbligo di cui all´art. 95 comma 10, di motivare la congruità dei propri costi della manodopera con riferimento a un parametro maggiormente garantista rispetto a quello delle tabelle ministeriali, quale è il contratto collettivo nazionale e provinciale. Tendenzialmente, infatti, i due parametri numerici non corrispondono, in ragione di uno standard retributivo più elevato accordato dal contratto collettivo, per mezzo del quale, quindi, si potrà garantire un trattamento economico-retributivo di maggior favore per il personale impiegato. Ne deriva un quadro ermeneutico complesso, che può essere così riassunto: la stazione appaltante è tenuta ad indicare i costi della manodopera solamente per gli appalti di lavori e per gli appalti di servizi, superiori ai 40.000 euro, che non abbiano natura intellettuale. Nel caso in cui venga in gioco un servizio ad alta intensità di manodopera, l’operatore economico primo in graduatoria dovrà dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Seguirà infine la verifica di congruità da parte del RUP. Nel caso in cui ai sensi dell´art. 30 il RUP attivi il subprocedimento di anomalia dell´offerta, le verifiche inerenti il costo della manodopera vengono in esso assorbite34.
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Osservazioni. Le diverse disposizioni che compongono l’artLa disposizione deve essere letta congiuntamente all`art. 33 devono essere lette 27, commi 6 e interpretate in raffronto con quelle racchiuse nell`art. 95 del Codice. Rispetto alla disciplina dettata a livello nazionale, il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia sulla scelta del metodo di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo. Ciò non esime dal dover stabilire un corretto rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il tetto massimo stabilito nel 30% non troverà applicazione per gli appalti soggetti alla legge provinciale. I requisiti di partecipazione (artt. 83, 84 e 87 del Codice), funzionali a valutare l’idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione, devono essere tenuti distinti dai criteri di valutazione (art. 77, 95 Codice), che invece servono esclusivamente a valutare le offerte (e pertanto devono fare riferimento ad elementi specifici dell’offerta - e non degli offerenti - in relazione al progetto da realizzare). Negli appalti di forniture e servizi, profili quali l’esperienza, le referenze, le forniture/servizi già eseguiti possono essere utilizzati unicamente per la selezione dei concorrenti partecipanti alla gara. Tale regola conosce un’eccezione relativamente all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, 6 comma, lettera e del Codice). Ai sensi dell`art. 33 7 della lp. 16/2015 16/2015, che prescrive l’obbligo, in capo agli operatori economici, di iscrizione all’elenco telematico predisposto dal Sistema informativo contratti pubblici, al fine di poter partecipare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Tale obbligo di iscrizione vale quindi sia per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all’articolo 26 che per quelle previste all’art. 27 e 17 della lp. 16/2015. Gli inviti devono essere effettuati dal RUP, tra il ventaglio di operatori economici iscritti nell’elenco, previa verifica del possesso dei criteri di selezione in capo ai soggetti da invitare. Qualora non vi fosse un numero di operatori economici iscritti sufficiente a soddisfare il numero minimo di inviti, sarà onere del RUP attivare la procedura di indagine di mercato finalizzata a individuare altri operatori economici. Si ricorda che possono essere valutati profili quali: la qualità dei prodotti e dei materiali richiesti invitati alla successiva procedura negoziata solo operatori economici iscritti nell’elenco telematico. Ne discende che solo qualora nel mercato non operino soggetti economici in gara, l’organizzazione del cantiere o lo schema organizzativo di fornitura del servizio o fornituranumero sufficiente a raggiungere il requisito numerico stabilito, il cronoprogramma dei lavori RUP potrà procedere anche con un numero inferiore di invitati; ciò non potrà quindi avvenire per la semplice mancanza di soggetti iscritti nell’elenco. Altrimenti detto, il RUP dovrà procedere a invitare operatori economici nel numero stabilito dalla legge “qualora esistenti nel settore merceologico di riferimento”. Per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, siano essi di lavori, servizi o il programma temporale per forniture e serviziforniture, la composizione del team che eseguirà i lavori/forniture/servizirisulta applicabile l’art. 36, le modalità esecutive offerte, attrezzature, sicurezza e tipo di macchine. Si ritiene che l’elencazione di cui all’art. 33 non sia esaustiva, ragione per cui trovano applicazione altresì i criteri dal comma 13 dell’art. 95 del Codice. Occorre ribadire come sia vietato valutare due volte il medesimo requisito, anche se verificato su documentazione o supporti differenti (ad esempio la scheda tecnica e il campione), così come non sia possibile valutare caratteristiche dell’impresa che prescindano dall’oggetto di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 62 comma, lett. a) e b) del Codice riguardo alla possibilità di richiedere il possesso di specifiche certificazioni ed attestazioni in ambito sociale ed ambientale. Inoltre è vietato imporre requisiti essenziali a pena di esclusione che si riferiscono a un solo prodotto, fabbricato in esclusiva da una sola ditta (violazione del principio di massima partecipazione, par condicio ed effettiva concorrenza); richiedere la produzione di campioni o altri supporti eccessivamente gravosi per l’impresa in relazione alla natura dell’appalto (principio di proporzionalità delle prestazioni richieste); richiedere prodotti alternativi (pena indeterminatezza dell’offerta). Ancora, trova applicazione il comma 12 dell’art. 95 del Codice in quanto espressione del principio generale di economicità e di tutela del mercato; dunque, le stazioni appaltanti potranno decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, a patto che tale facoltà sia espressamente contemplata nel bando di gara o nella lettera d’invito. Sempre in tema di principi generali, è applicabile anche agli appalti provinciali la regola racchiusa nel comma 14 dell’art. 95, così come quella contenuta nel neo introdotto comma 14-bis. Una particolare attenzione merita il rapporto tra l’impianto della normativa provinciale e il combinato disposto degli articoli 95, 10 comma e 23, 16 comma del Codice, come novellati dal decreto correttivo. Una esatta delineazione dell’obbligo che prevede la possibilità di indicazione dei costi della manodopera (tanto per la stazione appaltante, quanto per l`operatore economico) impone di anteporre alla lettura del comma 16 dell`art. 23 quella del 10 comma dell`art. 95, che dispone: “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”. Proprio tale eccezione all’obbligo di indicare i costi della manodopera è in grado di ripercuotersi, a monte, sull’ampiezza dell’altro obbligo – di natura speculare – posto in capo alle stazioni appaltanti dall`art. 23, comma 16, con la conseguenza per cui l’onere di individuare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera andrebbe escluso per i servizi di natura intellettuale e per i servizi, di qualunque natura, il cui valore non ecceda i 40.000 euro. Se questo è il quadro interpretativo di riferimento a livello nazionale, occorre ora conciliarlo con il disposto dell`art. 22 comma 4 della lp. 16/2015, per poi ricostruire l’agire corretto delle stazioni appaltanti nella fase di preparazione della procedura di gara ex art. 33 lp. 16/2015. Si è visto come il comma 4 dell`art. 22 oneri l’aggiudicatario di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera del compito di dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Dunque, nel raffronto con l`art. 95, 10 del Codice emergono talune differenze: quanto al soggetto cui incombe l`onere (l´aggiudicatario, nel caso dell’art. 22 comma 4 lp. 16/2015, che è sempre tenuto a fornire la giustificazione; gli offerenti, nell’ipotesi di cui all’art. 95, comma 10, nel caso di richiesta da parte della stazione appaltante); natura dell’onere (motivazione di congruità riferita al costo orario e alla stima delle ore; onere indicativo nell’altro caso); parametro di riferimento (contratti collettivi nazionali e provinciali versus tabelle ministeriali); oggetto (costo del personale in un caso; costo della manodopera nell’altro). Emerge quindi la necessità di leggere in maniera armonica e coordinata queste due disposizioni. A questo riguardo, si ritiene che le due norme offrano due meccanismi di tutela del lavoratore complementari. Nel dettaglio, l`art. 95, 10 comma del Codice impone a ciascun offerente di indicare i costi della manodopera nella propria offerta economica; qualora si versi in un’ipotesi di servizio ad alta intensità di manodopera entrerà in gioco il disposto del comma 4 dell’art. 22 lp. 16/2015 che imporrà all’operatore economico all’operatore economico, oltre al citato obbligo di cui all´art. 95 comma 10, di motivare la congruità dei propri costi della manodopera con riferimento a un parametro maggiormente garantista rispetto a quello delle tabelle ministeriali, quale è il contratto collettivo nazionale e provinciale. Tendenzialmente, infatti, i due parametri numerici non corrispondono, in ragione di uno standard retributivo più elevato accordato dal contratto collettivo, per mezzo del quale, quindi, si potrà garantire un trattamento economico-retributivo di maggior favore per il personale impiegato. Ne deriva un quadro ermeneutico complesso, che può essere così riassunto: la stazione appaltante è tenuta ad indicare i costi della manodopera solamente per gli appalti di lavori e per gli appalti di servizi, superiori ai 40.000 euro, che non abbiano natura intellettuale. Nel caso in cui venga in gioco un servizio ad alta intensità di manodopera, l’operatore economico primo in graduatoria dovrà dimostrare la congruità tra l’entità del costo del personale da lui indicata e i parametri fissati dal contratto collettivo nazionale e il contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Seguirà infine la verifica di congruità da parte del RUP. Nel caso in cui ai sensi dell´art. 30 il RUP attivi il subprocedimento di anomalia dell´offerta, le verifiche inerenti il costo della manodopera vengono in esso assorbiteprocedere mediante affidamento diretto.
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