Sorveglianza Clausole campione

Sorveglianza. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità. Durante l'esecuzione dei lavori, secondo quanto vorrà disporre la Direzione lavori, si dovranno effettuare in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore stesso, per ogni singolo intervento o impianto realizzato o modificato, le verifiche e le prove preliminari intese ad accertare: - che la fornitura dei materiali e componenti costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali; - che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito. Le verifiche e prove che la Direzione lavori riterrà opportuno eseguire, di cui fornirà all’appaltatore dettagliato elenco con congruo anticipo sulla data di esecuzione delle stesse, saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore e di esse e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale. II Direttore dei lavori ove trovasse da eccepire in ordine a tali risultati, perché non conformi alle prescrizioni contrattuali, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore sono state eseguite tutte le modiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie. In qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la Direzione lavori potrà effettuare per ogni singolo intervento o impianto realizzato, in contraddittorio fra la Direzione lavori stessa e l'appaltatore, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali. Di detti controlli e verifiche e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale. Si richiamano inoltre gli obblighi dell’appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione dei manufatti fino al collaudo provvisorio. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione i...
Sorveglianza. Il gestore è responsabile dell’apertura e chiusura della palestra, anche tramite il custode del plesso scolastico dove presente, della sorveglianza durante l’orario di utilizzo nonché sullo stato di conservazione delle attrezzature, degli arredi e delle strutture interne della palestra, della tempestiva segnalazione, in forma scritta, alla scuola e agli Uffici competenti di eventuali danni rilevati non imputabili alle attività svolte in orario extrascolastico; è tenuto inoltre al risarcimento dei danni provocati agli stessi durante le attività svolte negli orari concessi per le attività extrascolastiche. Qualora sia oggettivamente impossibile individuare i responsabili di eventuali danni, le spese per il ripristino saranno attribuite per il 50% al gestore della palestra.
Sorveglianza. Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell’espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità ine- renti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o re- golamentari vigenti. Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore a giusti- ficazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Sorveglianza. CSI effettua un controllo periodico sull'Organizzazione certificata mediante audit di sorveglianza al fine di verificare: • il mantenimento delle condizioni di conformità agli standard FSC • l’eliminazione di eventuali non conformità precedentemente emesse • il corretto uso del certificato e dei marchi FSC • la gestione di reclami relativi alla certificazione FSC Tali audit hanno cadenza definita nel Programma di audit, e comunque almeno annuale avendo come riferimento la data dell’audit iniziale di certificazione, salvo diversa disposizione del Comitato di Delibera. Il primo audit di sorveglianza è di norma programmato a 12 (dodici) mesi dall'emissione del certificato. Il periodo definito per l’effettuazione degli audit di sorveglianza viene comunicato da CSI all’Organizzazione all’atto della certificazione / del rinnovo della certificazione. Gli audit di sorveglianza dovranno essere effettuati nel periodo notificato; l’Organizzazione certificata può richiedere, in forma scritta e motivata, anticipi o posticipi dell’attività di audit programmata; la Direzione di CSI si riserva la facoltà di non concedere spostamenti per intervalli superiori ai 3 (tre) mesi o qualora lo spostamento non garantisca l’annualità dell’attività dell’audit di sorveglianza. Nel caso di certificazione di gruppo / multisito le visite di sorveglianza prevedono sempre la verifica all’Ufficio Centrale dell'Organizzazione e a un campione dei partecipanti al gruppo / multisito. Prima di ogni audit di sorveglianza l’Organizzazione deve inviare ad CSI gli aggiornamenti delle informazioni precedentemente fornite sui rischi specifici in merito alla sicurezza. Il Comitato di Delibera può comunque a fronte di motivazioni precise e comunicate all’Organizzazione modificare il programma di audit nel corso della validità del certificazione, definendo anche l’effettuazione di audit supplementari non programmati il cui costo è a carico dell'Organizzazione, o richiedendo frequenze maggiori di quelle annuali. Le modalità attuative e di gestione degli audit di sorveglianza e dei rilievi eventualmente notificati nel corso degli stessi sono identiche a quelle descritte per gli audit di Certificazione.
Sorveglianza. L’appaltatore è responsabile della sorveglianza dei cantieri e dei magazzini messi a sua disposizione (gestione degli accessi al cantiere, controllo e prevenzione di manomissioni dei lavori in opera, ecc.). La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Sorveglianza. Il cliente prende nota del fatto che la Banca è autorizzata per motivi di sicurezza a sorvegliare elettronicamente l’area circostante i distributori automatici e a effettuare riprese video.
Sorveglianza. 1.1.8 Materiali
Sorveglianza. L’Espositore è tenuto a vigilare sugli spazi avuti in concessione d’uso temporaneo. La Città metropolitana di Venezia non è da intendersi in alcun modo responsabile di eventuali furti e/o danni a qualsiasi oggetto e/o bene e/o opera d’arte collocata e/o lasciata in Giardino di Cà Corner e in particolare negli spazi dati in concessione all’Espositore.
Sorveglianza. 1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero impianto sportivo, comprese le aree verdi attrezzate. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.
Sorveglianza. La ditta aggiudicataria è tenuta alla sorveglianza delle aree di sosta a pagamento per assicurare il costante rispetto delle norme del Codice della Strada. Per garantire tale attività di sorveglianza la ditta dovrà impiegare e assumere almeno 6 (sei) ausiliari della sosta, ed inoltre, garantire la presenza quotidiana di almeno n.4 Ausiliari della sosta che coprano complessivamente almeno 144 ore alla settimana, con orari anche diversificati. Lo sportello per l’utenza dovrà garantire l’apertura al pubblico per un minimo di 25 ore settimanali. La selezione e la successiva formazione del personale da adibire alla mansione di Ausiliario della sosta sono a carico esclusivo della ditta concessionaria che dovrà in ogni caso procedere, prima delle assunzioni, alla valutazione del personale con qualifica di Ausiliario della Sosta, già operante sul territorio comunale, senza che tale indicazione possa costituire elemento di valutazione per l’aggiudicazione del servizio. La Stazione appaltante non si avvale della clausola sociale, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016. Ai dipendenti della ditta saranno conferite, con decreto ad personam del Sindaco, le funzioni di Ausiliario della sosta ai sensi dell’art. 17, comma 132 legge 127/1997, per l’accertamento delle violazioni in materia di sosta. Gli ausiliari della sosta dovranno essere assunti ai sensi del CCNL del 21.11.2017 valido dal 01.01.2018 – 31.12.2020 - Vedi art.184 Ambito di applicazione CCNL Servizi Ausiliari alle Collettività – numero 1 lettera “e” – Servizi sosta e parcheggi. La ditta aggiudicataria dovrà garantire tale servizio per l’intero periodo della concessione. Gli Ausiliari della sosta dovranno essere dotati di strumentazione informatica per la redazione dei preavvisi e dei verbali di accertamento di illecito, le cui funzionalità dovranno essere perfettamente integrate, a cura o con oneri a carico esclusivo della ditta concessionaria, con il software gestionale dei procedimenti sanzionatori in uso presso il Corpo di Polizia Locale. Gli Ausiliari dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato ed omogeneo vestiario, conforme al disposto delle norme vigenti in materia di lavoro sulle strade. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti potranno essere ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi, previ a espressa autorizzazione del Comune. Gli Ausiliari dovranno essere riconoscibili nella loro funzione anch...