Osservazioni. La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazione, affermando la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, aprendo pertanto a tale possibilità. L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infatti, i nuovi strumenti normativi di soft law possono operare – stabilendo la disciplina di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria di rango legislativo (si estendono, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l’esistenza di una norma, quale l’art. 6 lp. 16/2015, manifestazione dell’esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.
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Osservazioni. La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazioneAi sensi del 3 comma, affermando il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori avviene senza la compatibilità tra il ruolo necessità che questi ultimi facciano richiesta di RUP e quello di membro della commissione giudicatricepagamento diretto; a questo proposito ci si è chiesti se, aprendo pertanto a tale possibilità. L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infattinel corso dell’esecuzione dei lavori, i nuovi strumenti normativi subappaltatori possano richiedere di soft law possono operare – stabilendo essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione. In altri termini, ci si chiede se l’appaltatore possa procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la disciplina previsione di dettaglio – negli spazi contrassegnati pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione, che, secondo l’impostazione consolidata di ANAC, integra un’ipotesi di delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12). La questione va risolta in senso affermativo, dunque anche in regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore. Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, si ritiene necessario che l'Amministrazione venga portata a conoscenza di tale circostanza. Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla fonte primaria quietanza di rango legislativo avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL. In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore. Tale modalità operativa si estendonoreputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, quindicomma 3, entro i medesimi confini lp n. 16/2015, sia sotto l'abrogato d.lgs. n. 163/2006. Quanto infine al regime applicativo, il combinato disposto degli articoli 105 comma 13 del Codice e art. 49 comma 3 ultimo periodo della lp. 16/2015 impone la seguente distinzione: - per l’affidamento di competenza valevoli per la legge)lavori, l’esistenza di una norma, quale l’artapplicazione generalizzata del pagamento diretto ed “automatico” dei subappaltori e subaffidatari ex art. 6 49 lp. 16/2015; - per l´affidamento di servizi e forniture, manifestazione dell’esercizio applicazione della potestà legislativa provincialesola disciplina nazionale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale con la conseguenza per cui si avrà pagamento diretto dei subappaltatori in materia tutti i casi di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.alle lettere
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