Over Allotment e Greenshoe Clausole campione

Over Allotment e Greenshoe. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte di Rimini Congressi ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 800.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), ai fini di un sovra-assegnazione (“Over Allotment”) nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di massime n. 800.000 Azioni dell’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,53 % del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”). Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’MTA utilizzando (i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa.
Over Allotment e Greenshoe. Non è prevista la concessione di opzione di over allotment e/o di opzione greenshoe. Prezzo di Offerta La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell’Offerta e avverrà secondo il meccanismo dell’Open Price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive dell’Emittente.
Over Allotment e Greenshoe. È prevista la concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per il prestito gratuito, di ulteriori massime n. 8.184.000 azioni della Società, corrispondenti a circa il 15% dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale sovra assegnazione (c.d. Over Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. Tale prestito sarà regolato entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni mediante (i) il pagamento delle Azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o (ii) la restituzione delle azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione. La Greenshoe consiste nella concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners, anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo di Offerta, di massime n. 8.184.000 Azioni della Società. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.18.
Over Allotment e Greenshoe. È prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 1.860.600 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale. In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta Globale potranno esercitare tale opzione in tutto o in parte e colloca- re le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali. È, inoltre, prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo di Offerta (l’“Opzione Greenshoe”), di mas- sime n 1.860.600 Azioni. Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, Segmento STAR.
Over Allotment e Greenshoe. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte di Rimini Congressi ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione di chiedere in prestito massime n. 800.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), ai fini di un sovra-assegnazione (“Over Allotment”) nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”). Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’MTA utilizzando (i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa. Prezzo di Offerta La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell’Offerta e avverrà secondo il meccanismo dell’Open Price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive dell’Emittente.
Over Allotment e Greenshoe. Non è prevista la concessione di alcuna opzione di over allotment e/o di opzione greenshoe.

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  • Sospensioni e proroghe 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. 5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010. 8. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 10. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata. 11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 12. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Quando e come devo pagare? Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c. Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.

  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.

  • FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

  • OBBLIGHI DELLO SPONSOR Lo sponsor è altresì tenuto: ‒ ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; ‒ a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo; ‒ a farsi carico della realizzazione di eventuali supporti necessari (striscioni, totem e simili); ‒ ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate; ‒ a non creare forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, lo Sponsee ha la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. ‒ a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all’immagine dello Sponsee o alle sue iniziative. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità non sollevano lo Sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo Sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” previste nell’Avviso.

  • Carico e scarico La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

  • Salute e sicurezza 1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili. 2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza. 3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. 4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.