Common use of Pagamenti in acconto e a saldo Clause in Contracts

Pagamenti in acconto e a saldo. I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici Categoria Og1 Capitolato Speciale Tipo D’appalto Generale, Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici

Pagamenti in acconto e a saldo. I In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per emessi ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 100.000,00 (sessantamila/00). In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro 30 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento. Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016. I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori dedotto a norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% certificato stesso. Il termine di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanziaesecuzione. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore risponde per acconsente comunque espressamente, con la difformità ed sottoscrizione del presente contratto, che i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima pagamenti che il certificato gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo assuma carattere definitivovengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. La corrisponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata dietro presentazione dei fattura e bolla di smaltimento. Tali oneri non saranno in nessun caso soggetti ad ulteriore incrementi per spese e utile. La localizzazione e la scelta della discarica, con referimento a carico della ditta aggiudicataria, dovrà essere autorizzata dal direttore dei lavori.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.avellino.it

Pagamenti in acconto e a saldo. I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si procederà al pagamento di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamentoordine di servizio, una volta correttamente eseguito. A garanzia dell’osservanza delle norme In accordo tra le parti, qualora più ordini di servizio si accavallassero tra loro, può essere concordato di pagare acconti del corrispettivo dei singoli affidamenti (ordine di servizio) ogni qualvolta il credito complessivo, al netto del ribasso d'asta e delle prescrizioni prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 20.000,00-. Ai sensi dell'art. 30 comma 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. n°50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei contratti collettivisoggetti titolari di subappalti e cottimi, delle leggi impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e dei regolamenti sulla tutelaassicurativi, protezionecompresa, assicurazionenei lavori, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza collaudo o di garanziaverifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione In caso di ritardo nel pagamento delle opere retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2precedente, il direttore dei lavori redige responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione fondatezza della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il conto finale relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, caso in cui sia previsto il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivopagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Delle Strade Comunali, Delle Reti Idriche E Fognarie, Delle Fontanine Pubbliche, Dell’espurgo E Manutenzione Delle Caditorie E Fogne, Delle Aree E Spazi Attrezzati Pubblici E Della Segnaletica Orizzontale E Verticale

Pagamenti in acconto e a saldo. I L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di avanzamento lavori legge, avrà raggiunto la cifra pari al raggiungimento di importi netti definiti per 20% dell’importo d’appalto. In ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, caso sull’importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza collaudo o di garanziaverifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere In caso di cui al comma 2, il direttore sospensione dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori superiori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoreimputabili all’impresa, si provvede è consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla redazione dello data di sospensione. Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessilavori medesimi. Il conto finale dei lavori è dovrà essere redatto entro 90 60 (novantasessanta) giorni dalla data dell’ultimazione di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore termine per l’emissione dei certificati di lavori e trasmesso al responsabile pagamento relativi agli acconti del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata corrispettivo dell’appalto non può superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall’adozione di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche ogni stato di collaudoavanzamento dei lavori. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettatocertificato stesso. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, fideiussoria non può superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocollaudo/regolare esecuzione dei lavori. Nel caso l’esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.bergamo.it

Pagamenti in acconto e a saldo. I L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di avanzamento lavori al raggiungimento legge, avrà raggiunto la cifra di importi netti definiti per ogni singolo affidamentoeuro 20.000,00 (euro settantamila/00). A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo In caso di sospensione dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate superiori a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoreimputabili all’impresa, si provvede è consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla redazione dello data di sospensione. Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessilavori medesimi. Il conto finale dei lavori è dovrà essere redatto entro 90 60 (novantasessanta) giorni dalla data dell’ultimazione di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore termine per l’emissione dei certificati di lavori e trasmesso al responsabile pagamento relativi agli acconti del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata corrispettivo dell’appalto non può superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche ogni stato di collaudoavanzamento dei lavori. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettatocertificato stesso. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, fideiussoria non può superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocollaudo/regolare esecuzione dei lavori. Nel caso l’esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.brescia.it

Pagamenti in acconto e a saldo. I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno Il compenso effettivo per stati le prestazioni fornite dall’Appaltatore verrà determinato al termine di avanzamento lavori ciascun anno di gestione sulla base della contabilità, verificata ed approvata dal Responsabile del Committente, fornita al raggiungimento Committente medesimo da parte dell’Appaltatore entro il primo mese successivo alla scadenza di ogni annata gestionale. Su tale importo l’Appaltatore potrà emettere, entro la fine del mese successivo a quello del trimestre a cui si riferiscono, fatture trimestrali in acconto per importi netti definiti per ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione pari ad 1/4 del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della datacanone annuo. La Stazione appaltante provvede al liquidazione ed il pagamento delle fatture da parte del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto Committente avverrà entro 90 (novanta) 30 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavoridi ricezione delle stesse, accertata con apposito verbalesiano esse riferite agli acconti trimestrali che al conguaglio finale. Il conto finale è sottoscritto Per il primo anno le rate in acconto saranno calcolate sulla base dell’importo di aggiudicazione, mentre a partire dal direttore secondo anno le rate saranno valutate sulla base del prezzo effettivo, liquidazione e aggiornamento, corrisposto all’Appaltatore per le prestazioni dell’anno precedente. Si precisa che ai fini della determinazione dell’importo annuo, sul quale vengono calcolati gli importi delle rate, non devono essere considerate le quote relative alle opere di lavori manutenzione straordinaria. Le fatture trimestrali in acconto potranno essere emesse successivamente alla scadenza del trimestre previo rilascio del DURC regolare riferito al trimestre di competenza nonché verifica della regolare esecuzione da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre di riferimento. Per il primo anno le rate trimestrali in acconto saranno calcolate sulla base dell’importo di aggiudicazione, mentre a partire dal secondo anno le rate mensili saranno valutate sulla base del prezzo effettivo, liquidazione e trasmesso al responsabile del procedimentoaggiornamento, corrisposto all’Appaltatore per le prestazioni dell’anno precedente. Col conto finale è accertato e proposto l’importo Si precisa che ai fini della rata determinazione dell’importo annuo, sul quale vengono calcolati gli importi delle rate mensili, non devono essere considerate le quote relative alle opere di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finalemanutenzione straordinaria. Il pagamento della rata di saldofattura a saldo del corrispettivo è subordinato, disposto previa garanzia fidejussoria oltre che al rilascio del DURC regolare per l’ultimo trimestre riferito all’appaltatore e del DURC riferito ad eventuali subappaltatori prodotto ai sensi dell’art.103ed agli effetti dei commi 28 e 29 dell’articolo 35 del DL 4 luglio 2006, comma n. 223 convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248 [6], anche al rilascio del Certificato finale di regolare esecuzione. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. E’ fatto divieto al soggetto aggiudicatario di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici diversi da quelli indicati dal Committente, il quale pertanto non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato. Si osservano, in caso di ritardato pagamento, le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 9 ottobre 2002 n. 231 e non costituisce presunzione successive modificazioni. In caso di accettazione dell’operasubappalto, qualora, durante lo svolgimento dell’appalto, a seguito di rilascio di DURC, venisse attestata l’irregolarità ai sensi dell’articolo 1666fini contributivi dell’appaltatore o di eventuali subappaltatori, secondo commail Committente sospende il pagamento della fattura per un importo coorrispondente alle inadempienze accertate. In caso di mancata quantificazione degli importi, sugli importi dovuti è effettuata una trattenuta pari al 20 % di tali importi se l’inadempienza riguarda l’appaltatore ovvero del codice civile20 % dell’importo autorizzato del subappalto nel caso in cui essa riguardi il subappaltatore. Salvo In caso di violazione delle obbligazioni in materia contributiva e retributiva, è facoltà del committente di corrispondere direttamente ai lavoratori dipendenti ed agli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civileloro dovuto dall’Appaltatore o dal subappaltatore in relazione alle prestazioni derivanti dall’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore risponde prelevando le somme occorrenti sui pagamenti dovuti all’Appaltatore e, se necessario, dalla cauzione definitiva di cui al precedente Art. 56 – Cauzione definitiva per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che fase di gestione e manutenzione. Sull’importo delle rate trimestrali in cui si articola il certificato corrispettivo del servizio fornito verranno 6 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di collaudo assuma carattere definitivolavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: www.appalti.provincia.tn.it

Pagamenti in acconto e a saldo. I L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme netto del ribasso d’asta e delle prescrizioni dei contratti collettiviprescritte trattenute, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo avrà raggiunto la cifra di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza collaudo o di garanziaverifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere In caso di cui al comma 2, il direttore sospensione dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori superiori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatoreimputabili all’impresa, si provvede è consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla redazione dello data di sospensione. Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessilavori medesimi. Il conto finale dei lavori è dovrà essere redatto entro 90 60 (novantasessanta) giorni dalla data dell’ultimazione di ultimazione dei lavori. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine massimo di giorni 60 (sessanta) dall’adozione di ogni stato di avanzamento lavori, accertata con apposito verbaleattesa la particolare natura del contratto d’appalto in esame che richiede l’espletamento di verifiche in capo all’operatore economico affidatario. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi. Il conto finale è sottoscritto dal direttore termine di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, fideiussoria non può superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocollaudo/regolare esecuzione dei lavori. Nel caso l’esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.bergamo.it

Pagamenti in acconto e a saldo. I L'Appaltatore, secondo le norme vigenti, non avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme netto del ribasso d'asta e delle prescrizioni prescritte ritenute ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 207/2010, raggiunga la cifra di € 35.000,00 (EURO Trentacinquemila). Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei contratti collettivi, delle leggi lavori. Considerato i lavori oggetto di contratto in nessun caso si procederà all’accreditamento di materiali e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%apparecchiature a piè d’opera. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione I certificati di pagamento saranno emessi dal Responsabile del conto finale, mentre Procedimento (art. 195 D.P.R. 207/2010). Sulle somme erogate a norma del presente articolo saranno effettuate le ritenute delle dello 0,5% ai sensi dell’art. 7 Cap. Gen. d‘Appalto D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del certificato di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed emissione esecuzione, si procederà alla corresponsione all’Appaltatore del saldo risultante dalla relativa liquidazione, nonché alla restituzione della polizza cauzione e di garanzia. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ogni altra somma ritenuta ai sensi del D. Lgspresente articolo ed allo svincolo delle eventuali garanzie fideiussorie. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorniNel caso che l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione Appaltante, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro a qualunque causa dovuto, saranno riconosciuti all’Appaltatore, a risarcimento di contabilitàogni danno subito, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettatogli interessi secondo quanto previsto dall’art. Il responsabile 30 del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, D.M. 145/2000 del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivoCapitolato Generale d’Appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Coibentazione Termica Della Copertura Con Pannelli Rigidi Di Poliuretano Espanso Spessore 80