Passività potenziali. Ai fini della definizione di passività potenziale, l’art. 11 del Regolamento Delegato fa rimando ai principi contabili internazionali, e pertanto allo IAS 37 paragrafo 10. In particolare, le passività potenziali includono obbligazioni presenti, dove “potenziale” implica incertezza relativamente ad ammontari e tempistiche.
Passività potenziali. Per effetto dell’acquisto della partecipazione sociale in SE Informatica, AISoftw@re si è assunta l’eventuale sopravvenienza passiva sino alla concorrenza di Lit. 500 milioni che potrebbe derivare da un’eventuale soccombenza di SE Informatica in un potenziale contenzioso che dovesse instaurarsi con la Regione Abruzzo per la restituzione di un contributo concesso nell’ambito di un programma operativo plurifondo (POP) che è stato successivamente ridimensionato. SE Informatica, a seguito del mancato pagamento dell’IVA per gli anni 1994-1995 per un importo complessivo pari a Lit. 375 milioni circa ha ottenuto inoltre una dilazione in 60 rate mensili del pagamento dovuto. SE Informatica inoltre ha ottenuto una dilazione di pagamento per i contributi INPS non pagati relativamente agli anni 0000-0000-0000. L’importo complessivo pari a Lit. 283 milioni circa è già stato corrisposto per Lit. 75 milioni circa (dato aggiornato al 1 dicembre 1999). SE Informatica ha in corso, infine, un contenzioso dinanzi alla commissione tributaria regionale de L’Aquila avente ad oggetto l’esenzione decennale dal pagamento dell’imposta IRPEG e ILOR ai sensi e per gli effetti della l.1986/64 e del D.P.R. 1963/601.
Passività potenziali. Gli amministratori, dopo aver sentito il parere dei propri consulenti fiscali e legali, non ritengono probabile il manifestarsi di ulteriori passività derivanti dalle controversie oltre quanto previsto.
Passività potenziali. Non si rilevano alla data odierna passività potenziali. Nei conti della Società risultano iscrit- te le passività ritenute certe o probabili.
Passività potenziali. Non vi sono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare, nè ha in essere, alla data di chiusura dell’ esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare. Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. In relazione sulla gestione, alla quale si rimanda, sono riportate le relazioni tra le singole società. Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C. C. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. La società ha presentato nel dicembre 2017 la rinuncia alla procedura di concordato preventivo e si è riservata di presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti EX art 182 bis L.F.. Il Tribunale, con decreto del 12/12/2017, ha dichiarato estinta la procedura. Successivamente al 31/12/2017 è stato definito, con gli uffici ristrutturazione delle banche e con il loro legale, un piano industriale che prevede il rimborso dell’intero debito in 9 anni con gli interessi. E’ stato altresì affidato l’incarico ad un professionista di Verona di gradimento delle banche per l’attestazione del piano. Con tutti i fornitori sono stati invece raggiunti accordi singoli.