Dilazione di pagamento. Secondo la nuova disciplina20 il contribuente può chiedere agli agenti della riscossione la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In base a questa norma, l’agente della ri- scossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 19 Art. 29, c. 1, lett. c), D.L. 78/2010. temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Al riguardo Equitalia ha emanato una direttiva per fissare regole semplici ed omogenee per tutti i contribuenti che – trovandosi in una tempo- ranea situazione di difficoltà economica – non sono in grado di pagare in un’unica soluzione il debito verso l’erario. Nello specifico, se l’importo da rateizzare è: – inferiore a cinquemila euro, è sufficiente la semplice richiesta motivata; – superiore a tale soglia, vengono fissati parametri di accesso e modalità di calcolo differenziate a seconda che i richiedenti siano: • persone fisiche e titolari di ditte individuali di limitate dimensioni (si uti- lizzerà la certificazione ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – del nucleo familiare); • società (si farà riferimento a determinati indici di bilancio). Gli Agenti della riscossione possono accordare la rateazione alle do- mande dei contribuenti giustificate da: – motivi non prevedibili (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente); – l’insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia con cure costo- se, purché idoneamente documentate.
Dilazione di pagamento. 7.5.1. Fermo restando quanto disposto nella clausola 7.4 "CONDIZIONI DI PAGAMENTO", ENEL si riserva il diritto di proporre all'Appaltatore una dilazione del pagamento. L'Appaltatore ha il diritto di accettare o rifiutare la dilazione proposta.
Dilazione di pagamento. Le Parti possono concordare di differire i termini di pagamento. I nuovi termini e condizioni di pagamento concordati avranno la ENEL verserà all'Appaltatore un onere di dilazione calcolato in base al tasso di riferimento del mercato (per es. Libor USA, ENEL, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ha la facoltà di richiedere modifiche rispetto alle prestazioni pattuite. Le nuove prestazioni dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità stabilite, a regola d’arte e comunque nel rispetto del Contratto e della Legge, ivi comprese quelle in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Dette prestazioni saranno compensate tenendo conto dei prezzi indicati nel Contratto. In mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi alle suddette prestazioni, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per prestazioni analoghe o, qualora ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali, ecc. L’Appaltatore si impegna a produrre i necessari documenti tecnici ed economici, redatti analogamente a quelli presentati in sede di procedura per l’affidamento della prestazione oggetto del Contratto, al fine di consentire ad ENEL l’individuazione della consistenza delle nuove/diverse prestazioni e dei relativi costi.
Dilazione di pagamento. Su richiesta di parte, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' la facolta' del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata. In tal caso le modalità e scadenze dei pagamenti sono le seguenti: - 1/3 all’atto della stipula - 1/3 allo scadere del 180° giorno dalla data di stipula - 1/3 allo scadere del 360° giorno dalla data di stipula Il richiedente che scelga la forma rateizzata è tenuto a presentare al Comune, domanda di rateizzazione in bollo corredata dell’attestazione del versamento della prima rata di 1/3 dell’importo dovuto e di idonea fidejussione assicurativa o bancaria come sopra specificato. La domanda di rateizzazione dovrà essere accolta mediante autorizzazione del Dirigente o del funzionario Incaricato che dovrà verificare entro il termine di 30 gg. la validità dell’atto di garanzia presentato. Ad avvenuto pagamento di tutti gli importi dovuti, sarà rilasciata dichiarazione di svincolo della polizza.
Dilazione di pagamento la soc. Edil Ge.An. S.r.l. si obbliga a pagare al Comune di Ortona l'importo come specificato al punto d delle premesse, oltre accessori eventualmente dovuti nel seguente modo:
Dilazione di pagamento. Articolo 11
Dilazione di pagamento. Il pagamento sarà effettuato, in deroga al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in base alle seguenti scadenze: - per alla consegna dei beni; - per …… … a ……gg. oppure entro e non oltre il ; - per ……… a ….. gg. oppure entro e non oltre il ; - per ……… ad avvenuta consegna di ……. (oppure ad avvenuto collaudo con esito positivo); Le parti, per quanto riguarda le modalità di pagamento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera a), D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, stabiliscono concordemente, ricorrendo le seguenti ragioni oggettive , che il pagamento avvenga il ............ Stabiliscono altresì che in caso di ritardato pagamento rispetto al suddetto termine, in deroga a quanto dispone l'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal giorno successivo alla scadenza come sopra indicata, inizieranno a decorrere interessi legali o al saggio del %.
Dilazione di pagamento. Le Parti possono concordare di differire i termini di pagamento. I nuovi termini e condizioni di pagamento concordati avranno la priorità. ENEL verserà all'Appaltatore un onere di dilazione calcolato in base al tasso di riferimento del mercato (per es. Libor USA, Euribor) registrato il giorno dell'emissione della fattura differita, più uno spread per i giorni compresi tra la data di scadenza inizialmente indicata nelle Condizioni Generali e la data differita concordata. Gli oneri di dilazione, determinati nel modo sopra descritto, saranno pagati da ENEL nella stessa data e in aggiunta all'importo dovuto in conformità alla fattura differita. Resta inteso che, qualora il pagamento sia ritardato anche rispetto alla data di scadenza differita concordata, ENEL pagherà gli interessi di mora come indicato all’art.3.4.1. delle CG.
Dilazione di pagamento. Le Parti possono concordare di differire i termini di pagamento. I nuovi termini e condizioni di pagamento concordati avranno la ENEL verserà all'Appaltatore un onere di dilazione calcolato in base al tasso di riferimento del mercato (per es. Libor USA, Gli oneri di dilazione, determinati nel modo sopra descritto, saranno pagati da ENEL nella stessa data e in aggiunta all'importo dovuto in conformità alla fattura differita. Resta inteso che, qualora il pagamento sia ritardato anche rispetto alla data di scadenza differita concordata, ENEL pagherà gli interessi di mora come indicato all’art.3.4.1. delle CG.
Dilazione di pagamento. 7.9.1 Le Parti possono concordare di differire i termini di pagamento. I nuovi termini e condizioni di pagamento concordati avranno la priorità.