Patto di manleva Clausole campione

Patto di manleva. Il Fornitore espressamente dichiara di manlevare il Committente da ogni eventuale azione giudiziale o stragiudiziale, che dovesse essere avanzata da terzi soggetti (Cliente finale; Lavoratori; Autorità pubbliche; etc.) nei confronti del medesimo Committente, per violazioni imputabili al Fornitore medesimo ed in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia violato anche uno dei precetti normativi elencati: • nell’art. 6 Norme di legge. Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i; • nell’art. 14 Proprietà intellettuale e industriale‌ • nell’art. Art. 16 Riservatezza Il patto di manleva comporterà il diritto del Committente alla chiamata in causa del Fornitore il quale dovrà manlevare integralmente il Committente rifondendo a quest’ultimo anche le eventuali spese legali. L’Importo massimo garantito dal Fornitore sarà pari ad € 500.000,00 o al doppio del valore del contratto se superiore. Il Committente potrà pretendere dal Fornitore l’esibizione di Xxxxxxx professionali a tutela delle attività previste nel contratto, e qualora dette attività non fossero espressamente contemplate nella copertura, il Fornitore si impegna a richiedere alla propria compagnia apposita appendice a tutela espressa delle attività oggetto del contratto per un massimale pari almeno a €500.000,00
Patto di manleva. Richiedendo la registrazione alla Piattaforma, l’Utente accetta di manlevare e/o di risarcire ETINET, come pure i suoi amministratori e dipendenti, per ogni eventuale forma di responsabilità configurabile in capo ad essa ai sensi della normativa applicabile ovvero di quella del Suo Paese o di un Paese terzo, per l'uso effettuato dei servizi, ovvero in conseguenza delcaricamento di dati o contenuti da parte dell’Utente, ovvero per l'inesattezza/falsità/mancanza di veridicità delle informazioni fornite, ovvero a causa di qualunque condotta in contrasto con il presente contratto e/o in violazione di leggi, atti equipollenti, regolamenti, ordini autoritativi. Le clausole relative alla manleva ed al risarcimento in favore di ETINET, dei suoi amministratori e dipendenti, sopravvivono alla cancellazione (da parte dell’Utente medesimo o da parte di ETINET) dell’account dalla Piattaforma ed alla eventuale risoluzione e/o recesso e/o rescissione dal presente contratto. Pertanto, l’Utente si obbliga a tenere indenne ETINET da qualsiasi rivendicazione dovuta a contestazioni relative contenuti pubblicati, in modo da tutelare anche l'immagine della Piattaforma, la sua piena operatività e funzionalità. L’Utente accetta che la violazione del presente articolo può comportare l'immediata rescissione del Contratto.
Patto di manleva. Il Cliente riconosce preventivamente che i Servizi di cui al punto 2 sono redatti da Edilportale esclusivamente sulla base del Materiale ricevuto/segnalato dal Cliente o prelevato da fonti ufficiali (esempio sito web aziendale o cataloghi), verificato dal Cliente e da esso accettato. Edilportale non si assume la responsabilità per eventuali errori, omissioni, inesattezze anche di carattere tecnico attribuibili ad incongruità tra dati pubblicati e il Materiale e non tempestivamente segnalati dal Cliente. Il Cliente concede ad Edilportale il diritto di pubblicazione in via gratuita e non esclusiva per l’utilizzo del Materiale finalizzato all’adempimento, da parte di Edilportale, degli obblighi di erogazione dei Servizi acquistati dal Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere sollevata ed indenne Edilportale da qualsiasi reclamo, pretesa e richiesta da parte di soggetti terzi, per le conseguenze che possano derivare dal contenuto del Materiale pubblicato da Edilportale. In particolare il Cliente si assume la responsabilità sul Materiale, dichiarando che è nel pieno possesso dei diritti derivanti dall’uso di marchi, brevetti, immagini, slogan commerciali, ecc. Il Cliente dichiara che il Materiale ha ricevuto idonea liberatoria da parte di soggetti terzi titolari di diritti i quali hanno espressamente consentito al trattamento ed alla comunicazione e/o diffusione del Materiale derivante dalla pubblicazione nei siti di proprietà di Edilportale. ll Cliente prende atto e accetta che i Servizi di cui al punto 5.1 realizzati nella versione software dell’anno indicato e scelto dal cliente al momento della compilazione della MOL, se utilizzati con altre versioni software di anni precedenti e/o successivi, potrebbero richiedere aggiornamenti che non sono inclusi nel servizio acquistato. Il Cliente prende atto e accetta che parte dei servizi di cui all’art. 12 sono forniti attraverso l’uso della piattaforma Zoom, della quale il Cliente si obbliga a rispettare i termini e le condizioni di utilizzo, visionabili all’indirizzo url xxxxx://xxxx.xx/xxxxx. Il Cliente dichiara pertanto di aver preso visione di tali termini e condizioni di utilizzo e di accettarle senza riserva alcuna. Il Cliente si impegna conseguentemente a mantenere sollevata ed indenne Edilportale da qualsiasi reclamo, pretesa e richiesta da parte di Zoom per eventuali violazioni commesse nell’utilizzo del servizio. Il Cliente dichiara di sollevare Edilportale da qualsivoglia conseguente richiesta di danno ...
Patto di manleva. Con la sottoscrizione del contratto il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne XxxxxxXxxxxx da tutti i danni, le responsabilità, i costi, gli oneri le spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da XxxxxxXxxxxx quale conseguenza di qualsiasi inadempimento del cliente rispetto agli obblighi e alle garanzie previste nel presente contratto anche in ipotesi di risarcimento del danno preteso da terzi ad esso imputabili.

Related to Patto di manleva

  • Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Servizio di manutenzione Il Fornitore effettuerà il Servizio di Manutenzione, riparazione, modifiche tecniche e sostituzione di parti presso il Cliente, o presso un proprio Centro di Assistenza. Il Fornitore potrà, a suo giudizio, riparare una macchina con parti di manutenzione nuove o usate o sostituire una macchina con un'altra nuova o usata. Per macchina usata s’intende una macchina in regolari condizioni di funzionamento, che ha superato i test diagnostici del Fornitore e nella quale le parti guaste o eccessivamente usurate sono state sostituite con parti nuove o usate. Per parti usate s’intendono parti garantite, di prestazioni equivalenti alle nuove che sono state appropriatamente installate e provate in un Personal Computer. Qualora le operazioni di manutenzione comportino rimozione o sostituzione di parti o macchine, le parti o macchine sostituite verranno ritirate dal Fornitore che potrà liberamente disporne. Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per completare le riparazioni entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento. Prima di sottoporre una macchina al Servizio di Manutenzione, il Cliente dovrà rimuovere tutti i programmi, dischi e minidischi, i dispositivi, i collegamenti, le modifiche, a meno che queste siano state effettuate dal Fornitore. Quando il Contratto di Manutenzione ha decorrenza oltre trenta giorni dopo la scadenza del periodo di Garanzia o si riferisce a parti hardware acquisite da Fornitori diversi, viene previsto un periodo di franchigia di tre mesi, durante i quali ogni parte di ricambio sostituita sarà fatturata a prezzo di listino. In ogni caso il Servizio di Manutenzione sarà prestato solo previa presentazione di copia dell'Accettazione della Richiesta di Manutenzione Personal Computer e di copia della fattura di manutenzione quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del canone relativo al periodo per il quale viene richiesta la prestazione. Il Servizio di Manutenzione viene assicurato solo durante le ore lavorative previste dal Contratto di lavoro applicato dal Fornitore.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

  • Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.