Common use of Penali in caso di ritardo Clause in Contracts

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all’1 per mille (euro ……... e Euro uno virgola zero centesimi …………………….. ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 12, comma 33 del presente capitolato speciale; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 17. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 18 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 (euro ……... uno) per mille (Euro uno e centesimi …………………….. zero ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.contrattuale, 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 17. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0,20 per mille (euro ……... zero e centesimi …………………….. venti ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.euro 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19.all’articolo 19.10 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Construction Contract

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... uno e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE ad euro 1000,00 (euro ……... Euromille\00 ) Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. autonome In relazione all’esecuzione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come se previsto dal progetto esecutivocrono programma presentato dall’offerente in sede di gara, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica applicano ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all'art. 13, comma 3° c.; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata d) nel programma rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui all’Art.19. 4. sopra; – La penale di cui al comma 2° c., lettera b) e lettera d), ) è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2° c., lettera c) è applicata all’importo all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo – L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione – L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo n.50 del 2016 , nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE uno per mille (euro ……... 1 e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21, l’articolato in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all' 1 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (un euro ……... e centesimi …………………….. ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 % (10 per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... uno e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionateeventualmente aggiornato da perizie conformi all’Art. 106, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importiD.Lgs. n. 50/2016. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21percentuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale di Appalto - Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all’1 per mille (un euro ……... e centesimi …………………….. ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto Di Lavori E Servizi

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. 1 ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione se eventualmente articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 4. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all’1 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. uno ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 16, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 16, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 22. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 24, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) all’ uno per mille dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 17, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 23. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 25, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Contratto Di Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (1 euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) mille euro dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale). 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla D.L. per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 12; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e quelli prescritti dall’articolo 12, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 16. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 51. 6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 67. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 18, in materia di risoluzione del contratto. 78. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0.50 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. ogni zero virgola cinquanta per mille) dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importisalvo gli ulteriori danni quali quelli derivanti dalla eventuale perdita del finanziamento. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’Art. 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’Art. 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’Art. 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’Art. 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Contract for Construction Services

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0,5 per mille (euro ……... zero e centesimi …………………….. cinque ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importidell’ammontare netto contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 37; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 18. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 20, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE uno per mille (euro ……... 1 e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importiad € 200,00. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 17. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 19 del presente Capitolato Speciale, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2all’ 1 per mille dell'importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all'art. 3.1, comma 3° c.; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.; 3d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 2° c., lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatorel'appaltatore, in seguito all’andamento all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19. 4lavori. La penale di cui al comma 2° c., lettera b) e lettera d), ) è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2° c., lettera c) è applicata all’importo all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l'articolo 3.7, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE ad euro 1000,00 (euro ……... Euromille/00 ) Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. autonome In relazione all’esecuzione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come se previsto dal progetto esecutivocrono programma presentato dall’offerente in sede di gara, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica applicano ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all'art. 13, comma 3° c.; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata d) nel programma rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui all’Art.19. 4. sopra; – La penale di cui al comma 2° c., lettera b) e lettera d), ) è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2° c., lettera c) è applicata all’importo all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo – L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione – L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Construction Contract

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1. per mille (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale …………contrattuale………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivoesecutivo e dall’articolo 63 della parte seconda del presente capitolato, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0,8 per mille (euro ……... e ottanta centesimi …………………….. ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 (uno) per mille (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.euro 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Contratto d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all’1‰ (euro ……... e centesimi …………………….. ogni milleunopermille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importidell’ammontare contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante Committente non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13al precedente articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui al successivo articolo 17. 3. La penale irrogata ai sensi del sopra riportato comma 2, lettera a), ) è disapplicata eoppure, se, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatorel’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19al successivo articolo 17. 4. La penale di cui al precedente comma 2, lettera lettere b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) ), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o oppure di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21, il successivo articolo 19 in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Committente a causa dei ritardi.

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Samples: Construction Contract

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) 0,8 per mille dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 4. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE al 2 (euro ……... e centesimi …………………….. ogni due per mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione sull’importo contrattuale. Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivofrazionate ed autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente 1a), si applica applicano ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la con l’atto di consegna degli stessi, ; b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 13, comma 3; bc) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma. 3. La penale irrogata quantificata ai sensi del comma 2, lettera lettere a), è disapplicata eb) e c), se, già addebitata, è restituitanon trova applicazione, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 17. 4. La penale di cui al comma 2, lettera bc) e lettera de), è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera cd) è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi sede di conto finale ai fini della relativa condizione verifica da parte dell’organo di ritardocollaudo od in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o od ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 113‐bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (un euro ……... e centesimi …………………….. ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Determinazione Dirigenziale

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... 346 e centesimi …………………….. 65 ogni mille) (21) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo.conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (22) 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.% (diecipercento)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo n.50 del 2016 , nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE uno per mille (euro ……... 1 e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... uno e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivoesecutivo e dal presente Capitolato Speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica in proporzione ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1,0 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. uno ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Construction Contract

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1,0 per mille (euro ……... uno e zero centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 10; b) b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 10; c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 23, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 16. 4. La penale di cui al comma 23, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 23, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 1, 2 e 2 3 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 18, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... uno e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla D.E. per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della D.E., immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 113‐bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0,5 per mille (euro ……... e cinquanta centesimi …………………….. ogni millemille euro) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all’1 (euro ……... e centesimi …………………….. ogni milleuno) per mille dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, frazionate nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Contratti Di Quartiere Ii

Penali in caso di ritardo. 1. Nel 1.Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... eurouno e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La 0.Xx penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma all’articolo 3.1,comma 3; b) nella ; b)nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel ; c)nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La 0.Xx penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19. 4all’articolo 3.7. La 0.Xx penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte 5.Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo 6.L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 3.9, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione 7.L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0,5 per mille (euro ……... zero e centesimi …………………….. cinque ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importidell’ammontare netto contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 36; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 18. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 20, in materia di risoluzione del contratto. 71. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. uno ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento dell’importo cento) di quello contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla . Oltre la predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1,0 per mille (euro ……... uno e zero centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 1.3.1; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 1.3.1, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo successivo. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 23, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 20, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all'1 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. uno per ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cdalla DL; d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) 3 per mille dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.contrattuale 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavoriservizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (euro ……... uno e centesimi …………………….. zero ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori servizi rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori DEC per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei servizi per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoriDEC; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori dal DEC per il ripristino di lavori servizi non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavoriservizi, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori servizi ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori servizi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento DEC, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Convenzione

Penali in caso di ritardo. 1. Nel In caso di ritardo si applicano le seguenti penali: a) nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo all’ 1 per mille sull'importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. dei lavori; La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’ultimazione della progettazione definitiva ed esecutiva e nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata alle scadenze fissate dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3cronoprogramma; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.; 3d) nel rispetto delle soglie temporali fissate per ogni categoria di lavoro nel cronoprogramma dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera lettere a) e b), è disapplicata e, se, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatoreil Soggetto Realizzatore, in seguito all’andamento all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19. 4lavori. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle norme che disciplinano: 5a) la sicurezza dei lavoratori e dei terzi b) la produzione di rumori oltre la soglia ammessa ed al di fuori degli orari stabiliti, polveri, vibrazioni dannose, ecc. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21, l'articolo in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione Contratto qualora il soggetto finanziatore non sostituisca il soggetto realizzatore entro 15 giorni dalla comunicazione del R.U.P. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. L’importo complessivo delle penali contabilizzate ed applicate, come risultante dal conto finale e dal certificato di collaudo, determinando la riduzione dell’importo a credito dei lavori realizzati, comporta la conseguente riduzione della somma da finanziare di cui al precedente art. 7, quindi la rideterminazione del canone “principale” della locazione finanziaria. Inoltre, per i giorni di ritardo nell’esecuzione del contratto che hanno determinato le penali di cui ai commi precedenti, imputabili a cause dell’Aggiudicatario , eccedenti i termini di cui al precedente articolo 25, non verranno riconosciuti gli interessi di prefinanziamento per tutte le spese anticipate dal soggetto Finanziatore nel periodo antecedente la data di redazione del collaudo tecnico-amministrativo e consegna in uso dell’opera alla stazione appaltante, quelle per il pagamento dei servizi tecnici di progettazione e quelli per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e spese tecniche connesse di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza. Parimenti non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo relativo all’occupazione parziale del fabbricato da parte dell’Ente Appaltante nel corso dei lavori di ristrutturazione. Detti interessi ed oneri aggiuntivi di occupazione non potranno quindi essere computati nella determinazione dei canoni di locazione.

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Samples: Leasing Agreement

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale la penale, pari allo UNO PER MILLE (euro ……... all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 2. Qualora la disciplina contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionateparti, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica applicano ai rispettivi importiimporti nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti. 23. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 34. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 17. 45. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 56. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 67. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè l’articolo 21 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto. 78. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 9. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 52 del presente capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 52.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere delle singole fasi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) uno per mille dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) : • nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 12, comma 3; b) ; • nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) ; • nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; • nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono-programma dei lavori. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 16. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo d’importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 18 del presente capitolato speciale d’appalto, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali d’eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0,5 per mille (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) (dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo.conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (1) 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE ad € 200,00 (euro ……... e centesimi …………………….. ogni milleeuroduecento//00) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importigiornaliero sull’importo netto contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 31 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12; e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ce) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’amministrazione committente a causa dei ritardidi ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all’uno (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille1,00) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importiper mille giornaliero sull’importo netto contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 31 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12; e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ce) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 l’1,5% (uno/50 per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Esecutore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto. 8. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP e/o del direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. 9. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Esecutore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Esecutore contraente medesimo. 10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Esecutore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Aggiudicatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. 11. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’amministrazione committente a causa dei ritardidi ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

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Samples: Contratto Di Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi1/1000 sull’importo netto contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010. 3. La penale irrogata quantificata ai sensi del comma 2, lettera lettere a), è disapplicata eb) e c), se, già addebitata, è restituitanon trova applicazione, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 14. 4. La penale di cui al comma 2, lettera bc) e lettera d), è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera cd) è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi sede di conto finale ai fini della relativa condizione verifica da parte dell’organo di ritardocollaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 15, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE all’1 ‰ (euro ……... e centesimi …………………….. ogni uno per mille) dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.contrattuale; 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio Nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13stessi ai sensi dell’articolo 18, comma 34 oppure comma 5 del presente Capitolato; b) nella Nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del presente Capitolato; c) Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 24. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RdP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 26, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) all'1 per mille dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importinetto contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all’articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 17. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1. per mille (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) dell’importo contrattuale …………dell'importo contrattuale………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivoesecutivo e dall'articolo 63 della parte seconda del presente capitolato, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13all'articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatorel'appaltatore, in seguito all’andamento all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all'articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L’importo L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 0,5 per mille (euro ……... cinque e centesimi …………………….. 00 ogni mille) dell’importo contrattuale ……………….contrattuale, corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.euro 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 19. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito indicato per l’ultimazione dei lavoril’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE 1 per mille (1 euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) mille euro dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale). 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori dalla D.L. per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e quelli prescritti dall’articolo 13, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori esecutivo di cui all’Art.19all’articolo 17. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 51. 6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 67. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 78. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Appalto Di Lavori

Penali in caso di ritardo. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo UNO PER MILLE (euro ……... e centesimi …………………….. ogni mille) all’ uno per mille dell’importo contrattuale ………………., corrispondente a euro …………….. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importicontrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 16, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art.13, comma 2 oppure comma 3; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 16, comma 4; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art.19all’articolo 22. 4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. 6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21l’articolo 24, in materia di risoluzione del contratto. 7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

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Samples: Contract for Construction Services