Common use of Penalità e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00; • per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestato. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del accertato inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, ai sensi dell'artrisultante dall’attività di controllo di cui al primo comma dell’art.10 per causa imputabile all’esclusiva responsabilità del gestore, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di proporre al Consiglio di Bacino l’applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio, secondo una declinazione puntuale della fattispecie oggetto di possibile contestazione, associata alle corrispondenti penalità da applicare, che sarà definita in apposito allegato al Disciplinare Tecnico di Servizio. 1456 c.c.; • Il procedimento finalizzato all’irrogazione della penalità è avviato con una contestazione formalmente avanzata dall’Amministrazione comunale indirizzata al gestore, che ha 30 giorni di tempo per rappresentare la proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute sufficienti dall’Amministrazione comunale quest’ultima può chiedere al Consiglio di Bacino di applicare una penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento, alla sua durata ed alla dimensione economica del servizio. Il Consiglio di Bacino procederà a diretta contestazione a Veritas di eventuali inadempimenti rilevati nell’esercizio dell’attività di controllo ad esso demandati. Per i casi più gravi di inadempimento contrattuale, il Consiglio di bacino e l’Amministrazione comunale, con atto da adottarsi di concerto, hanno la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in caso cui sia accertata la responsabilità del gestore per uno dei seguenti fatti: a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. plurime contestazioni alle quali il gestore non abbia posto sufficiente rimedio b) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’esercizio dei servizi previsti dal Contratto c) prolungate e reiterate sospensioni non motivate del presente Capitolatoservizio d) gravi infrazioni di legge, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardoaccertate dalle autorità competenti, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione prestazione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00; • per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestato. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere servizio Il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto ai sensi è avviato con Nota congiunta del Consiglio di bacino e dell’Amministrazione comunale indirizzata al gestore, che ha 30 giorni di tempo per gli effetti dell’artrappresentare la proprie controdeduzioni. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale Qualora le controdeduzioni non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non siano ritenute sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota la risoluzione del contratto può essere deliberata del Consiglio di credito. Nelle ipotesi bacino e dell’Amministrazione comunale con apposito provvedimento dai rispettivi organi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.iindirizzo politico-amministrativo.

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Samples: Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani

Penalità e risoluzione del contratto. Durante Nel caso in cui l’Aggiudicatario non corrispondesse agli obblighi previsti nel presente capitolato oppure si riscontrassero inefficienze nel servizio, in relazione alla gravità riscontrata il periodo Comune potrà applicare delle penalità o risolvere il contratto. Le segnalazioni di vigenza inadempimento dovranno essere contestate all'Aggiudicatario per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione. Qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere all'applicazione di una penale di € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata, con trattenuta sul rimborso spese mensile, nei seguenti casi: • utilizzo di cibo scadente o inidoneo allo stato fisiologico e patologico degli animali; • mancata o insufficiente sgambatura dei cani; • impiego di personale incompetente o non idoneo a svolgere il servizio; • impiego di operatori/volontari insufficienti a garantire il corretto svolgimento del contratto la società dovrà rispettare gli standard servizio; • compromissione dello stato di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge salute o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/benessere degli animali per negligenza o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. volontà; In caso di ritardo nella consegna superiore a ripetute inadempienze o di mancata rimozione delle cause che hanno determinato l'irrogazione delle penali, il Comune può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Aggiudicatario fino al ricevimento della diffida. Costituisce motivo di risoluzione del contratto: • l’ applicazione di metodi educativi coercitivi, ai sensi dell'art. 1456 c.c.non rispettosi del benessere e dell'etologia degli animali; • l’assenza della convenzione con un medico veterinario o il rilievo del mancato espletamento da parte del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l’associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni; • l’assenza della convenzione con un educatore cinofilo o il rilievo del mancato espletamento da parte del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l’associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. 10 giorni; In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00; • per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestato. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente Comune si riserva la facoltà di affidare chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi a tutela del benessere e dell'incolumità degli animali ricoverati presso le strutture. L’Aggiudicatario può recedere dalla convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni. In tal caso all'Aggiudicatario spetterà la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoriasola liquidazione delle spese effettivamente sostenute, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede autorizzate e documentate fino alla data di gara, come previsto dall’art. 140 risoluzione del D. Lgs n. 163/06 e s.m.icontratto.

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Samples: Service Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Durante Nel caso in cui l’Aggiudicatario non corrispondesse agli obblighi previsti nel presente capitolato oppure si riscontrassero inefficienze nel servizio, in relazione alla gravità riscontrata il periodo Comune potrà applicare delle penalità o risolvere il contratto. Le segnalazioni di vigenza inadempimento dovranno essere contestate all'Aggiudicatario per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione. Qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere all'applicazione di una penale di € 200,00 per ciascuna irregolarità riscontrata, con trattenuta sul rimborso spese mensile, nei seguenti casi: • utilizzo di cibo scadente o inidoneo allo stato fisiologico e patologico degli animali; • mancata o insufficiente sgambatura dei cani; • impiego di personale incompetente o non idoneo a svolgere il servizio; • impiego di operatori/volontari insufficienti a garantire il corretto svolgimento del contratto la società dovrà rispettare gli standard servizio; • compromissione dello stato di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge salute o del contrattobenessere degli animali per negligenza o per volontà; • applicazione di metodi educativi coercitivi, da cui derivi l’interruzione non rispettosi del servizio ovvero benessere e dell'etologia degli animali; In caso di ripetute inadempienze o di mancata rimozione delle cause che hanno determinato l'irrogazione delle penali, il pregiudizio Comune può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Aggiudicatario fino al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate: • in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%diffida. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00; • per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestato. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente Comune si riserva la facoltà di affidare chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi a tutela del benessere e dell'incolumità degli animali ricoverati presso le strutture. L’Aggiudicatario può recedere dalla convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nel contratto e riguardanti in senso stretto lo svolgimento delle attività affidate. In tal caso all'Aggiudicatario spetterà la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoriasola liquidazione delle spese effettivamente sostenute, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede autorizzate e documentate fino alla data di gara, come previsto dall’art. 140 risoluzione del D. Lgs n. 163/06 e s.m.icontratto.

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Samples: Appalto Per La Gestione Degli Animali

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo di vigenza del contratto la società contratto, il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi annessi del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stessodella stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economatoil RUP, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso la quale il fornitore Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP della ASL di Rieti committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, Qualora le inadempienze fossero confermate verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicateseguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno: • in caso ritardo nella consegna delle strumentazioni, e nell'esecuzione € 200 per ogni volta si riscontri il mancato rispetto degli orari di copertura del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto servizio di manutenzione; • 1‰ dell’importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo, fermo macchina per manutenzione preventiva non eseguita nei termini previsti e comunque complessivamente non superiore comunicati; • 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di intervento previsti; • 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di risoluzione previsti da applicarsi agli interventi eccedenti il limite di tolleranza del 10% di cui al 10%precedente articolo 4 per i guasti che comportano il fermo dell’impianto. In ogni caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva l’importo complessivo delle penali non dovrà superare il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione in qualsiasi momento del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00; • per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto periodo contrattuale, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento di tale soglia. Nel caso di applicazione di penali la ASL di Rieti emetterà fattura per l’importo da applicarsi e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, tratterrà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestatoinoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte della ASL di Rieti. Qualora il ritardo nell'adempimento determina determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda l’Amministrazione committente promuove l'avvio delle procedure della procedura di risoluzione del contrattocui all’art. 108, ai sensi dell’art. 136 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, la Stazioni appaltante risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario. Questa Azienda OspedalieraASL, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali inadempimenti avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP alla ASL di Rieti committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 108 commi 3 e 4 e 5 del D.Lgs n. 163/0650/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 110 del D. Lgs n. 163/06 50/2016 e s.m.i...

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Samples: Service Agreement

Penalità e risoluzione del contratto. Durante il periodo Il servizio bar deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale. In caso di vigenza accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, la Provincia Barletta-Andria-Trani applicherà una penale di € 100,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti: • qualità del contratto la società dovrà rispettare gli standard servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, qualità degli alimenti distribuiti e qualità delle preparazioni; • rispetto degli orari di resa previsti ed adempiere apertura e chiusura dell'esercizio; • irregolarità a tutte le obbligazioni derivanti dal contrattoseguito dei controlli effettuati; • qualità e stato di conservazione delle merci; • igiene generale dei locali, i cui contenuti si evincono delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi; • rispetto delle norme di sicurezza; • impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’AppaltoSpeciale; • scarso decoro e correttezza dei dipendenti dell’aggiudicatario nei rapporti con l' utenza; • scarsa manutenzione. In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà della Provincia Barletta-Andria-Trani di procedere alla revoca della concessione per inadempienza secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo. La Provincia Barletta-Andria-Trani revocherà la concessione di diritto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi nei seguenti casi: • mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di fornitura e dei servizi annessi ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del DECcommittente; • mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia Barletta-Andria-Trani in caso di proroga della concessione; • sospensione, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del gestore; • gravi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni reiterate inadempienze e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioniinottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale. La messa concessione cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: • cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell’attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori , oppure se l’aggiudicatario entri in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC o FAX) liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O., avverso incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto; • qualora gli accertamenti antimafia presso la quale Prefettura competente risultino positivi; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del fornitore; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; • il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni ceda la concessione; • il fornitore subappalti. La Provincia Barletta-Andria-Trani ha altresì la facoltà di revocare la concessione, previa diffida scritta ad adempiere entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data giorni, decorso il quale la concessione si intende risolta di ricevimento della lettera di contestazione Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificatediritto, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicatequalora: • il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nella concessione; • il fornitore non esegua il servizio in caso ritardo nella consegna modo strettamente conforme alle disposizioni della concessione; • il fornitore non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati; • il fornitore non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione della Provincia Barletta- Andria-Trani di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione della concessione nei termini prescritti; • il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle strumentazionicondizioni previste nel presente capitolato speciale, e nell'esecuzione dopo l'applicazione delle penali; • il fornitore sospenda l'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 6, lett. a) verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 servizio per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore motivi imputabili al 10%fornitore stesso. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giornirevoca della concessione per una delle cause di cui al presente articolo, l'Azienda appaltante la Provincia Barletta-Andria- Trani si riserva il diritto di risoluzione del contrattoincamerare, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella consegna dei reagenti, controlli, consumabili etc. - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 6 lett. b) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.; • in caso di ritardo nella sostituzione dei materiali difettosi o discordanti rispetto alle specifiche tecniche prescritte e/o proposte in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo; • per ogni ora lavorativa di ritardo nell’intervento di risoluzione del guasto, rispetto ai termini prescritti nell’art. 9 del presente atto, verrà applicata una penale pari a € 20,00; • per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento contestato. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. Questa Azienda Ospedaliera, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali. Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo). In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall’aggiudicataria, salvo il risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in del maggior danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse . Nessun indennizzo è dovuto al pagamento, mediante emissione nota di creditofornitore aggiudicatario inadempiente. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio L'esecuzione in danno dell'esecutore inadempientenon esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la revoca. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la La Provincia Barletta-Andria-Trani ha facoltà di affidare esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la fornitura ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell' offerta. La Provincia Barletta-Andria-Trani può revocare la concessione, in qualsiasi momento, qualora nell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al secondo concorrente classificato in graduatoriaviale Gramsci n. 40, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede intervengano trasformazioni di garanatura tecnico-organizzativa che si riflettano ai fini ed agli scopi del servizio oggetto di concessione. La Provincia Barletta-Andria-Trani può revocare la concessione, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.iprevia dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di revoca.

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Samples: Concession Agreement