Modalità di applicazione delle penalità. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Modalità di applicazione delle penalità. L’ammontare delle penalità verrà detratto direttamente sul credito vantato dall’Appaltatore. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro i termini previsti dal presente disciplinare di gara. Le penalità sono notificate all’Appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. Le penali saranno applicabili per ciascun evento di violazione nel rispetto della seguente procedura:
Modalità di applicazione delle penalità. 14 Art. 17 .2 - LIMITE DELLE PENALITÀ 15
Modalità di applicazione delle penalità. A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui ai precedenti capoversi dell’art. 17, mediante comunicazione scritta al Fornitore inviata con raccomandata a/r o mediante PEC, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell’inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare espressa in Euro ovvero in valuta corrente in Italia, ovvero la sua entità economica, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni naturali e continui, per la presentazione da parte del Fornitore di eventuali controdeduzioni scritte. Il Fornitore può, quindi, presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni naturali e continui dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la contestazione. Entro dieci (10) giorni, naturali e continui, successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. s.p.a. comunica l’accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l’eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. s.p.a. abbia dovuto sostenere. Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dal Fornitore, A.S.P. s.p.a. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni naturali e continui. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, A.S.P. s.p.a. procede all’applicazione delle penali con provvedimento motivato. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate, e non potranno protrarsi oltre 15 (quindici) giorni naturali e continui. L’Importo dovuto a titolo di penalità dal Fornitore, può essere compensato con quanto dovuto per pagamenti del corrispettivo contrattuale dalla Committente, alla data di applicazione della penalità. Se l’Importo delle penalità fosse superiore all’ammontare del corrispettivo contrattuale ancora dovuto, il Committente potrà avvalersi della Garanzia Definitiva prevista dall’art. 19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto per il recupero del credito residuo, ferma restando la facoltà per la Committente di chiedere per iscritto il pagamento della penalità direttamente al Fornitore.
Modalità di applicazione delle penalità. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Modalità di applicazione delle penalità. 39 ART. 21. Condizioni ambientali 40
Modalità di applicazione delle penalità. Qualora, sulla base di quanto riportato nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario, vengano rilevate inadempienze e/o il mancato raggiungimento dei livelli di servizio attesi, l’IRCCS potrà contestare per iscritto l’inadempimento, chiedendo chiarimenti in merito alle cause che lo hanno determinato, e fissare un termine non superiore a tre giorni lavorativi entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento. L’IRCCS si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di procedere all’applicazione di penali commisurate al danno procurato e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto. Le infrazioni saranno accertate mediante verifica dei report delle attività da parte del DEC, dei sistemi di rilevamento presenze o, in alternativa, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con il supervisore responsabile della Ditta o con un addetto della Ditta stessa. In questo ultimo caso, in mancanza del supervisore responsabile della Ditta o di un addetto della Ditta stessa, il verbale dovrà essere sottoscritto da due dipendenti dell’IRCCS e trasmesso alla Ditta mediante pec o raccomandata a.r. Oltre alle penalità di cui sopra, resta impregiudicato il diritto, da parte dell’IRCCS, tramite il DEC o suo delegato, di decurtare dal compenso pattuito l'importo corrispondente alle prestazioni non eseguite, ovvero eseguite in modo imperfetto. L’addebito di penali non esclude il risarcimento di eventuali danni conseguenti causati dai disservizi della Ditta per qualsiasi inadempimento totale o parziale delle prestazioni. L’applicazione anche di una sola penale, non esclude la possibilità da parte dell’IRCCS tramite il DEC o suo delegato, di risolvere immediatamente il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del C.C. con il contraente in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. Anche nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà garantire la continuità dei servizi di cui al presente appalto fino all’assegnazione dei servizi ad altra Ditta. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, l’IRCCS si riserva di applicare una penale giornaliera di importo pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da calcolarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo nell’esecuzione del servizi previsti dal Capitolato...
Modalità di applicazione delle penalità. 1. L’importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell’ammontare delle eventuali penalità, notificate all’esito delle verifiche di conformità in corso d’esecuzione, di periodo e straordinarie, condotte.
2. In mancanza, l’ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall’Affidataria per le forniture eseguite, in occasione del primo pagamento utile, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
5. Per il pagamento delle penalità l’Airgest S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell’Affidataria o sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Airgest S.p.A..
6. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell’importo contrattuale complessivamente considerato, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
7. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell’Affidataria.
Modalità di applicazione delle penalità. 1.L'applicazione delle penalità, indicate negli articoli precedenti, sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni saranno valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R o via pec al domicilio dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale.
Modalità di applicazione delle penalità. Le penalità sono notificate al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata nella sede legale indicata in contratto. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito del Concessionario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione principale e sulla garanzia accessoria; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione e della garanzia accessoria avviene entro il termine previsto dall'articolo 7. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, nel bilancio comunale.