IMPORTI DELLE PENALITÀ Clausole campione

IMPORTI DELLE PENALITÀ. Per quanto riguarda il controllo del corretto espletamento dell’appalto, si prevede l’applicazione di penalità in misura giornaliera/una tantum suddivise in due fasce:
IMPORTI DELLE PENALITÀ. In caso di inosservanza dei termini di consegna e/o di installazione e/o di funzionamento (anche temporaneo o successivo al collaudo) di ciascuna fornitura del servizio oggetto della presente gara, e salvo cause che l’Appaltatore provi non imputabili alla stessa, la A.O.U. di Sassari applicherà, per ogni giorno di ritardo e/o di non funzionamento, una penale pari al rateo giornaliero del servizio perso. Trascorsi comunque 60 (sessanta) giorni di ritardo, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere l’intero contratto, con esecuzione in danno, sia per l’intera fornitura che per parti di essa e con rivalsa sulla cauzione senza autorizzazione alcuna del fideiussore o dell’Appaltatore. Gli importi che verranno applicati a titolo di penale sono suddivisi in tre fasce di penalità secondo una classificazione per livello di gravità: Lieve, Media e Grave. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi non esaustivo e sarà applicato, anche per similitudine, ad altre infrazioni non espressamente indicate nella suddetta tabella, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Livello Esempi Penale Lieve Mancanza di tesserini di riconoscimento identificativo del personale (per ogni infrazione); Scarsa Igiene del personale (per ogni infrazione); Scarsa Igiene delle divise del personale (per ogni infrazione) Scarsa igiene dei contenitori (bombole) fornite ai reparti; Mancato rispetto dei tempi previsti per il prelievo dei campioni di gas da sottoporre ad analisi; Mancato rispetto dei tempi di consegna previsti; Mancato rispetto delle modalità di espletamento dei servizi; Inaccessibilità temporanea (fino a 4 ore) al portale del sistema informativo. Ritardo nell’avvio dei lavori e servizi accessori rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato € 300,00 Livello Esempi Penale Ritardo nella conclusione dei lavori e/o delle singole fasi rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Media Utilizzo di attrezzature non conformi a quanto dichiarato; Comportamento dei dipendenti non corretto e non consono all’ambiente dell’A.O.U.; Mancata pulizia quindicinale o in caso di eventi particolari delle centrali dei gas compressi Mancato rispetto dei programmi di formazione del personale; Mancato o ritardato, per più di due giorni, aggiornamento del sistema informativo. La penalità è applicata per ogni infrazione e per giorno di ritardo; Inaccessibilità temporanea (fino a 2 giorni) al portale del sistema infor...
IMPORTI DELLE PENALITÀ. In caso di inosservanza dei termini di consegna e/o di installazione e/o di funzionamento (anche temporaneo o successivo al collaudo dopo il mese di avviamento del servizio) di ciascuna fornitura del servizio oggetto della presente gara, e salvo cause che l’Appaltatore provi non imputabili alla stessa, l‘AOU di Sassari applicherà, per ogni giorno di ritardo e/o di non funzionamento, una penale pari al rateo giornaliero del servizio perso (pari cioè ad 1/30 del canone mensile del servizio stesso). Trascorsi comunque 30 (trenta) giorni di ritardo, l’AOU avrà facoltà di risolvere l’intero contratto, con esecuzione in danno, sia per l’intera fornitura che per parti di essa e con rivalsa sulla cauzione senza autorizzazione alcuna del fidejussore o dell’Appaltatore. Per quanto riguarda il controllo del corretto espletamento dei servizi appaltati si prevede l’applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni singola occorrenza riscontrata dall’Amministrazione. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esaustivo, ma sarà comunque applicato anche per similitudine ad eventuali infrazioni non espressamente citate, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione. Livello Esempi Penale Lieve Mancanza di tesserini di riconoscimento identificativo del personale; Scarsa Igiene del personale; Scarsa Igiene delle divise del personale; Ritardato inizio / fine dei lavori di manutenzione straordinaria ordinati dall’amministrazione (per ogni giorno di ritardo) € 200,00 Livello Esempi Penale Media Utilizzo di attrezzature non conformi a quanto dichiarato; Comportamento dei dipendenti non corretto e non consono all’ambiente dell’AOU Ritardata, mancata o incompleta e/o non conforme consegna alle relative scadenze della documentazione attestante l’avvenuta esecuzione delle manutenzioni programmate; mancata o parziale o insufficiente e/o non conforme alle norme compilazione delle schede di manutenzione, dei registri di manutenzione e del registro antincendio. Ritardato adempimento ad ordini di servizio impartiti dall’amministrazione (per ogni giorno di ritardo) Mancato o ritardato aggiornamento e/o consegna dei dati sul software Mancato rispetto e delle modalità di espletamento dei servizi; € 600,00 Grave Pessime condizioni igieniche di locali affidati all’appa...
IMPORTI DELLE PENALITÀ. L'Amministrazione incaricata ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo. Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore aggiudicatario interessato a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni. Nel caso il contraente non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la trattenuta del 10% dell’importo fatturato al Comune per il mese in corso. L’applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni. L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla quinta nel corso della durata della concessione, determina la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.
IMPORTI DELLE PENALITÀ. Per quanto riguarda il controllo del corretto espletamento dell’appalto, si prevede l’applicazione di tre penalità in misura giornaliera/una tantum suddivise in tre fasce: ● FASCIA media: importo della penale 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale; ● FASCIA grave: importo della penale 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Dette penali saranno determinate, per ogni singolo inadempimento contrattuale, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’infrazione/ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Al superamento del 10 (dieci) percento dell’ammontare netto contrattuale, avverrà la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva. L’elenco delle infrazioni riportato è da ritenersi indicativo e non esaustivo, ma sarà comunque applicato anche per similitudine ad eventuali infrazioni non espressamente citate, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva.
IMPORTI DELLE PENALITÀ. 1. L'Amministrazione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo. 2. Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro (10) dieci giorni. 3. Nel caso il concessionario non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati, dal Responsabile comunale competente alla gestione del contratto, inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la trattenuta dall’importo del fatturato al Comune per il mese in corso. L’applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni. 4. L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla quinta nel corso dell’anno solare (01/01 – 31/12) per tutti gli anni di durata della concessione, determina la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.
IMPORTI DELLE PENALITÀ. Per quanto riguarda il controllo del corretto espletamento dell’appalto si prevede l’applicazione di tre penalità in misura giornaliera/una tantum suddivise in tre fasce: FASCIA 1 (lieve): importo della penale 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; FASCIA 2 (media): importo della penale 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale; FASCIA 3 (grave): importo della penale 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Dette penali saranno determinate, per ogni singolo inadempimento contrattuale, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’infrazione/ ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Al superamento del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, avverrà la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva.
IMPORTI DELLE PENALITÀ. L'Amministrazione ha facoltà di applicare le seguenti penali: a) nel caso di mancata osservanza di obblighi informatici previsti dal contratto verrà applicata una penalità pari allo 0,5‰ del valore dell’appalto, salvo l’eventuale risoluzione del contratto, nei casi gravi; b) nel caso di mancato o irregolare invio dei documenti e flussi informativi previsti dal contratto verrà applicata una penalità pari allo 0,5‰ del valore dell’appalto, salvo l’eventuale risoluzione del contratto, nei casi gravi; c) nel caso di omessi o ritardati pagamenti o incassi rispetto ai termini e alle modalità previste dal contratto verrà applicata una penalità pari allo 0,5‰ del valore dell’appalto, nonché il costo degli eventuali interessi di mora, salvo l’eventuale risoluzione del contratto, nei casi gravi. d) nel caso contravvenga agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. e della l.r. 15/2008 come modificato dalla l.r. 6/2009 verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 6 della medesima legge.

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  • Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Diritto alla portabilità dei dati Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: - richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); - trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società. Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).