Perdita pigioni. La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa; La garanzia verrà prestata nelle modalità previste dal punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Perdita pigioni. La Società risponde dei società indennizza i danni derivanti che derivano dalla perdita di pigioni o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiatoFabbricato assicurato conseguenti ad eventi in garanzia, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. I Per i locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi abitati dall’assicurato, il danno verrà calcolato in garanzia per l’importo della base alla relativa pigione presumibile ad essi relativa; presumibile. La garanzia verrà prestata nelle modalità previste dal punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZOopera in deroga a quanto previsto nell’art 2.3 – Esclusioni comuni - lettera i).
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Samples: Condizioni Di Assicurazione, Assicurazione Fabbricati Civili
Perdita pigioni. La Società risponde dei società indennizza i danni derivanti che derivano dalla perdita di pigioni o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiatoassicurato conseguenti ad eventi in garanzia, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. I Per i locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi abitati dall’assicurato, il danno verrà calcolato in garanzia per l’importo della base alla relativa pigione presumibile ad essi relativa; presumibile. La garanzia verrà prestata nelle modalità previste dal punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZOopera in deroga a quanto previsto nell’art 2.3 – Esclusioni comuni - lettera i).
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Samples: Assicurazione Fabbricati Civili
Perdita pigioni. La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di Euro 258.000,00 La garanzia verrà prestata nelle modalità previste dal punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
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Samples: Capitolato Incendio