Danni elettrici Clausole campione

Danni elettrici. L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta. Tale estensione della copertura assicurativa trova applicazione nei limiti della somma assicurata pattuita a primo rischio per danni a parti elettriche ed elettroniche delle cose assicurate contro l’incendio. Sono esclusi dall’assicurazione: - danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all’usura o al logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata; - parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento; - parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili; - spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa danneggiata in sé (p. es. lavori di ricerca, di scalpellatura, di chiusura, spese di smaltimento e sim.); - danni indiretti di qualsiasi natura. La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 250 a titolo di franchigia. Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. Detta estensione di garanzia trova applicazione in via sussidiaria rispetto alle altre assicurazioni in essere, segnatamente rispetto alle assicurazioni per apparecchi elettrici, guasti alle macchine, EDP ed elettroniche.
Danni elettrici. Ferme le esclusioni previste all’art.2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che: - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati. Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque percento) con il mimino di euro 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 40% con il mimino di euro 1.000,00.
Danni elettrici. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” sono indennizzati i danni di Fenomeno elettrico o effetto di correnti di natura esterna a macchine e impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato. Sono esclusi i danni:
Danni elettrici. (garanzia a “primo rischio”) Indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione dell’Assicurazione parziale i danni materiali direttamente causati alle cose specificatamente assicurate alle partite incendio, da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00, elevata a € 1.000,00 per le cose assicurate costruite da oltre 10 anni. Limitatamente agli apparecchi mobili ad uso domestico, tale detrazione è ridotta a € 250,00.
Danni elettrici. (garanzia a “primo rischio”) La Società, a parziale deroga dell’Art. 12 punto I lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - i danni materiali direttamente causati alle cose specificatamente assicurate alle partite incendio, da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica. Sono esclusi dalla garanzia i danni:
Danni elettrici. A parziale deroga dell’art. 3 – Esclusioni lett. h, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a mac- chine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, compresi gli impianti solari, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’apparecchio o dell’im- pianto o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. La Società non risponde dei danni: - ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente e agli impianti fotovoltaici; - agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell’energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici; - causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione e alla normale usura; La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio” con applicazione di uno scoperto del 10% con il mi- nimo scoperto riportato in polizza.
Danni elettrici. MUTUI Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo, per singolo sinistro, pari ad Euro 100.
Danni elettrici. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3.2 -

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.