Disdetta straordinaria Clausole campione

Disdetta straordinaria. Il locatore può, con effetto immediato e senza previa diffida o fissazione di un termine, rescindere il contratto di locazione mediante disdetta straordinaria se - incombono pericoli per l’oggetto della locazione a causa di un utilizzo eccessivo o di manutenzione difettosa e il locatario non vi pone rimedio entro una scadenza adeguata nonostante un sollecito da parte del locatore, - l’oggetto della locazione viene ceduto in sublocazione senza la preventiva autorizzazione del locatore, - vengono concessi a terzi diritti sull’oggetto della locazione o vengono concessi a tali terzi diritti derivanti dal contratto di locazione, - vi sono ritardi nei pagamenti - se si è in presenza di violazioni di altri accordi contrattuali. Nel caso in cui il locatario dovesse violare altri obblighi contrattuali, il locatore è autorizzato a recedere dal contratto prima della scadenza prevista se il locatario compie violazioni dei suoi obblighi malgrado relativa diffida stilata per iscritto. Nel caso in cui il locatore dovesse porre termine al contratto mediante disdetta straordinaria, è autorizzato a ritirare l’oggetto della locazione a spese del locatario. Il locatario rimane inoltre obbligato al risarcimento dei danni.
Disdetta straordinaria. Ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato. Tale evento si presenta se l'altra parte vìola seriamente le disposizioni importanti del con- tratto, nonostante un avvertimento scritto a mezzo lettera raccomandata e la fissazione di un termine ragionevole. Ciò vale anche per inosservanza dello SLA ai sensi della sezione B delle CG, ma solo a condizione che il mancato rispetto dello SLA non sia stato causato dai componenti dell'infra- struttura del cliente. In caso di ritardo di pagamento da parte del cliente, SISA può risolvere il contratto solo dopo aver stabilito un ragio- nevole termine ultimo per l'adempimento e dopo aver inol- trato mediante lettera raccomandata la minaccia di ricor- rere al diritto di recesso. SISA si riserva il diritto di sospen- dere il servizio SaaS conformemente al capoverso 4.2.
Disdetta straordinaria. Se, per via di una nuova situazione lavorativa, la persona assicurata è assi- curata contro la perdita di guadagno in modo equivalente tramite il nuovo datore di lavoro, la disdetta può avvenire a fine mese con un termine di disdetta di un mese, in deroga alla disdetta ordinaria e previa approvazione dell’assicuratore.
Disdetta straordinaria. Entrambe le parti possono disdire il contratto per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una mo- difica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto oppure qualsiasi circostanza a seguito della quale la prosecuzione del con- tratto da parte di chi lo disdice non sia più ragionevol- mente esigibile per ragioni di buona fede.
Disdetta straordinaria. Il Locatore può, con effetto immediato e senza previa diffida o fissazione di un termine, risolvere il contratto di locazione mediante disdetta straordinaria, e pretendere l’immediata restituzione del bene, se incombono gravi pericoli per l’oggetto della locazione a causa di un utilizzo eccessivo o di manutenzione carente e difettosa e il Cliente non vi pone rimedio entro una scadenza dal Locatore valutata come adeguata e conseguente ad un sollecito da parte del locatore. Ovvero qualora venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Cliente dei parametri di sicurezza o della normativa applicabile alla sicurezza sul lavoro, e questi non smentisca senza ritardo e in modo verificabile tale assunto.
Disdetta straordinaria. Se una parte contraente non ottempera ai propri obblighi contrattuali, la controparte – previo sollecito scritto e preliminare impartizione di un congruo termine per rimediare alla violazione contrattuale – ha la facoltà di sciogliere per iscritto l’Accordo operativo per fine mese con un preavviso di 30 giorni. Se dalle circostanze o dal comportamento della parte inadempiente risulta che la stessa non darà seguito a un sollecito scritto o non sarà in grado di onorare i propri obblighi, l’Accordo operativo può essere sciolto con effetto immediato. Se nei confronti di una parte viene aperta una procedura di fallimento o un’altra procedura di insolvenza, in particolare se vengono concessi una moratoria concordataria o un differimento della dichiarazione di fallimento oppure se la parte si dichiara insolvente, l’altra parte è autorizzata a sciogliere l’Accordo operativo con effetto immediato.
Disdetta straordinaria. GBM ha il diritto di sciogliere il contratto di noleggio con effetto immediato e senza preavviso o fissazione di un termine mediante disdetta straordinaria se • l’oggetto del noleggio è in pericolo a causa di uso eccessivo oppure manutenzione insufficiente, • il noleggiante, nonostante la richiesta da parte di GBM, non provvede a rimediare al difetto entro un termine adeguato, • l’oggetto del noleggio viene subnoleggiato senza previo consenso da parte di GBM, • vengono conferiti diritti sull’oggetto del noleggio a terze persone oppure se vengono ceduti loro dei diritti derivanti dal contratto di noleggio • il noleggiante si trova in mora nei pagamenti • vi sono violazioni di altre pattuizioni contrattuali. Se il noleggiante dovesse violare altri obblighi contrattuali, GBM è autorizzata a recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui il noleggiante, nonostante diffide per scritto, non provvedesse ad eliminare tali violazioni oppure continuasse a rendersi responsabile di ulteriori violazioni dei propri obblighi. Nel caso in cui GBM terminasse il contratto tramite disdetta straordinaria, essa può ritirare l’oggetto del noleggio immediatamente a spese del noleggiante. Inoltre, il noleggiante rimane responsabile per il risarcimento dei danni.
Disdetta straordinaria. La parte contraente che non ottempera agli obblighi contrattuali è tenuta ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari e a porre fine all’inadempienza il più presto possibile. In simili casi la controparte è autorizzata, previa diffida scritta e impartizione di un congruo termine per rimediare alla violazione contrattuale, a disdire il Contratto quadro, dopo la scadenza della proroga, con un preavviso di 30 giorni per la fine del mese, mediante lettera raccomandata. Se dalle circostanze o dal comportamento della parte inadempiente risulta che la stessa non darà seguito a una diffida scritta o non sarà in grado di onorare i propri obblighi, il Contratto quadro può essere sciolto con effetto immediato. In situazioni di forza maggiore, le parti contraenti non possono far valere il diritto alla disdetta straordinaria. Se l’FPSS è oggetto di una procedura di fallimento o di un altro genere di procedimento per insolvenza, in particolare una moratoria concordataria o una dilazione del fallimento, oppure se egli si dichiara insolvente, Swissgrid è autorizzata a sciogliere il Contratto quadro con effetto immediato.
Disdetta straordinaria. 1 Il contratto può essere disdetto in ogni tempo per gravi motivi.
Disdetta straordinaria. Ciascuna parte ha il diritto di disdire il contratto in qualsiasi momento senza preavviso, se sussistono motivi gravi. Per motivi gravi s’intende ogni circostanza che, in buona fede, renda incomportabile per la parte che dà la disdetta il mantenimento del contratto fino al successivo termine di disdetta contrattuale, segnatamente: per entrambe le parti: qualsiasi violazione contrattuale grave o, nonostante diffida, ripetuta da parte della controparte; l’apertura del fallimento o di una procedura concordataria nei confronti della controparte; per CC: la modifica, lo scioglimento o la scadenza dei contratti di concessione e nei casi di cui alle cifre 4.2, 4.3 e 6. In caso di disdetta straordinaria da parte del cliente, quest’ultimo è comunque tenuto a pagare il prezzo concordato, inclusi i relativi costi supplementari fino alla disdetta. In caso di disdetta straordinaria da parte di CC, il cliente non ha alcun diritto nei confronti di CC ed è tenuto a rimborsare integralmente l’intero prezzo, nonché i relativi costi supplementari fino alla disdetta. Inoltre, egli deve tenere interamente indenne CC da eventuali conseguenze.