Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Terziario, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri Quadri e 1° livello: Primo livello 6 mesi; - 2° Secondo e 3° livello: Terzo livello 60 giorni; - 4° Quarto e 5° livello: 60 Quinto livello 45 giorni; - 6° Sesto e 7° livello: 45 Settimo livello 30 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri Quadri e 1° Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri 1 e 1° 2 livello: 30 giorni 3 livello: 60 giorni 4, 5, 6 e 7 e livello: 4 mesi 8 A e 8 B livello: 6 mesi; - mesi Personale C.F.L. e tempo determinato 1 mese Personale in apprendistato: 1°, 2° e 3° livello: 60 giorni; - livello 30 giorni 4° e 5° livello: livello 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. giorni Ai sensi dell'art. 4, 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 18251825/1924, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562L. 562/1926, il periodo indicato per quadri i livelli 4, 5, 6, 7, 8 e 1° livello 9 deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente C.C.N.L. compresi T.F.R., 13ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la retribuzione risoluzione del lavoratore non rapporto potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova gli verrà computato ad ogni effetto. I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia riprendere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione
Periodo di prova. La durata massima del 1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la durata massima non potrà superare i seguenti limiti: Livello/Periodo: - quadri e 1° Q e Primo Livello Super, 1° C 180 giorni; - Primo livello: 6 mesi90 giorni; - 2° e 3° Secondo livello: 60 giorni; - 4° Terzo e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° quarto livello: 45 giorni; - Quinto e sesto livello: 15 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in I predetti giorni sono da considerarsi di calendario. I Da essi vanno esclusi i giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di assenza dal lavoro effettivoa qualsiasi titolo effettuati.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo trattamento contrattuale stabilito per la qualifica attribuita il livello al lavoratore stessoquale il dipendente è stato assegnato.
3. Nel corso del Durante il periodo di prova l'azienda e il rapporto lavoratore potranno recedere dal contratto senza l'obbligo di lavoro potrà essere risolto preavviso; al lavoratore spetterà in qualsiasi momento da una parte o dall'altraogni caso il pagamento dei ratei di ferie, senza preavviso tredicesima e con diritto quattordicesima mensilità.
4. All'atto del recesso compete al trattamento lavoratore anche il Trattamento di fine rapporto Fine Rapporto (T.F.R.), nella misura spettante in conformità alla vigente normativa ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferieall'articolo 44 del presente contratto collettivo nazionale.
5. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del dichiarazione di recesso il lavoratore si intenderà confermata, e sarà considerato effettivo a tutti gli effetti contrattuali ed il periodo di prova stesso sarà computato nella anzianità nell'anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima (art. 14 bis del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 CCNL 14.9.2000)
1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito Il dipendente assunto in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà cui durata è stabilita come segue: - due mesi per le qualifiche185 fino alla quarta186; - sei mesi per le restanti qualifiche187.. Possono essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge …… omissis188. In caso di malattia il rapporto dipendente ha 182 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.53 del D.Lgs.n.165/2001. 183 Il riferimento ora deve essere inteso all’art. 4, commi 7-10, CCNL 14.9.2000; Cfr. Rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altraa tempo parziale, senza preavviso e con diritto al trattamento pag. 105. 184 Non richiamato perché di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme carattere transitorio: “Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente articolocontratto, anche correlate sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487”. 185 Ndr. Categorie e profili; x. xxxx x. 000. 186 Il riferimento deve essere inteso alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratorecategorie A e B, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settorequesta ultima limitatamente ai soli profili con stipendio tabellare iniziale corrispondente alla posizione economica B1.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri e 1° livelloe 2° 1 mese 3° 2 mesi 4° e 5° 3 mesi 6° 4 mesi Personale e tempo determinato 1 mese Personale in apprendistato: 6 mesi; - 1°, 2° e 3° livello: 60 giorni; - livello 30 giorni 4° e 5° livello: livello 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giornigiorni Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo49 del presente Contratto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà il personale deve essere inferiore al minimo contrattuale stabilito impiegato nelle mansioni per la qualifica attribuita al lavoratore stessole quali è stato assunto. Nel corso del Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di for-mazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati. Durante il periodo di prova il le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 00.xx mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servi-zio e il periodo stesso di prova verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia ripren-dere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Samples: CCNL Scuola
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri Quadri e 1° livello: Livello 6 mesi; - mesi 2° e 3° livello: Livello 60 giorni; - giorni 4° e 5° livello: 60 giorni; - Livello 45 giorni 6° e 7° livello: 45 giorni. Livello 30 giorni Ai sensi dell'artdell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 192413/11/1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 192618/3/1926, n. 562, il periodo indicato per quadri Quadri e 1° Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altradall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. - Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Periodo di prova. La 1. Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata massima è stabilita come segue:
a) 2 mesi per il personale delle categorie A e B;
b) 4 mesi per il personale della categoria C;
c) 6 mesi per il personale della categoria Quadri.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di astensione obbligatoria e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione prova, il lavoratore può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione dell’indennità sostitutiva del lavoratore preavviso. Il datore di lavoro, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3, non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito può recedere prima che sia trascorso un periodo pari a 45 giorni per la qualifica attribuita al lavoratore stessoil personale delle categorie A e B, a 90 giorni per il personale della categoria C, a 135 giorni per il personale appartenente alla categoria Quadri.
5. Nel corso del Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
6. In caso di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altrarecesso, senza preavviso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati. Xxxxxx, altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferienon godute.
7. Trascorso il Il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoreprova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri Quadri e 1° livello: Primo Livello 6 mesi; - 2° mesi Secondo e 3° livello: Terzo Livello 60 giorni; - 4° giorni Quarto e 5° livello: 60 giorni; - 6° Quinto Livello 45 giorni Sesto e 7° livello: 45 giorni. Settimo Livello 30 giorni Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825n.1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562n.562, il periodo indicato per quadri Quadri e 1° Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. 1) L’esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - :
a. quadri e 1° primo livello: 6 mesi; - 2° 210 giorni;
b. secondo e 3° terzo livello: 60 180 giorni;
c. quarto e quinto livello: 150 giorni; - 4° 66 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e 5° Turismo
d. sesto super, sesto e settimo livello: 60 90 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. .
3) I giorni indicati per i restanti rispettivi livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4) Il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere avere comunque una durata effettiva inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 25% della durata del periodo di prova convenuto tra le parti.
5) Nel corso del periodo di prova prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altraentrambi le parti, senza preavviso e preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed T.F.R., ai ratei di tredicesima e premio presenza e all’indennità sostitutiva delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il ferie nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3;
6) Per i contratti a termine la durata del periodo di provaprova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di lavoro.
7) Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdettalo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente.
8) Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'assunzione del il lavoratore si intenderà confermata, e confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoreagli effetti dell’anzianità.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova prova, che deve risultare dall'atto scritto d'assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri I e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° II livello deve essere computato in 30 giorni di calendario: - III e IV livello: 90 giorni calendario; - V livello: 120 giorni calendario; - per tutto il personale assunto con CFL: come previsto dal progetto di F.L. Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello previsto dall'art……. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivodel presente contratto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà il personale dovrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito impegnato nelle mansioni per la qualifica attribuita al lavoratore stessole quali è stato assunto. Nel corso del Durante il periodo di prova il le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compreso TFR, 00.xx mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di legge. Il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoreriprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1°comma.
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Samples: CCNL Per Il Personale Delle Scuole Materne Aderenti Alla Fism
Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare: Livelli Periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - e 2° 1 mese 3° 2 mesi 4° e 5° 3 mesi 6° 4 mesi Personale a tempo determinato 1 mese 1°, 2° e 3° livello: livello 30 giorni 4° livello 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni
2. Ai sensi dell'artIl periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo47 del presente Contratto.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà il personale deve essere inferiore al minimo contrattuale stabilito impiegato nelle mansioni per la qualifica attribuita al lavoratore stessole quali è stato assunto.
4. Nel corso del Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
5. Durante il periodo di prova il le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 00.xx mensilità e ferie.
6. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti.
7. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova verrà computato ad ogni effetto.
8. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia riprendere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018
Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri 1 e 1° 2 livello: 30 giorni 3 livello: 60 giorni 4, 5 6 e 7 e livello: 4 mesi 8A e 8B livello: 6 mesi; - mesi personale con Contratto di formazione e lavoro e tempo determinato: 1 mese.
2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 18251825/1924, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562L. 562/1926, il periodo indicato per quadri i livelli 4, 5, 6, 7A e 1° livello 7B deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente C.C.N.L. compresi T.F.R., 13ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la retribuzione risoluzione del lavoratore non rapporto potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti.
4. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova gli verrà computato ad ogni effetto.
5. I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova.
6. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia riprendere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Samples: CCNL 1998 2001
Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giornidovrà risultare dalla lettera di assunzione. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, Durante il periodo indicato per quadri di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e 1° livello deve essere computato in giorni con diritto al trattamento di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivofine rapporto.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
3. Trascorso il periodo di prova, senza che il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e disdetta per iscritto. In tal caso il periodo stesso sarà computato nella anzianità agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Le parti si danno atto La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: QS – Q – 1° 6 mesi
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le norme giornate di cui al presente articoloeffettiva prestazione lavorativa, anche correlate alle disposizioni fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’Art. 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in materia ogni caso dispensato dall'effettuazione di preavviso a seguito un nuovo periodo di dimissioni prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del lavoratoreperiodo di prova, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del settoreviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - e 2° 1 mese 3° 2 mesi 4° e 5° 3 mesi 6° 4 mesi Personale e tempo determinato 1 mese 1°, 2° e 3° livello: livello 30 giorni 4° livello 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni
2. Ai sensi dell'artIl periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo49 del presente Contratto.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà il personale deve essere inferiore al minimo contrattuale stabilito impiegato nelle mansioni per la qualifica attribuita al lavoratore stessole quali è stato assunto.
4. Nel corso del Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di for- mazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
5. Durante il periodo di prova il le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 00.xx mensilità e ferie.
6. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti.
7. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servi- zio e il periodo stesso di prova verrà computato ad ogni effetto.
8. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia ripren- dere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Samples: CCNL Scuola 2006/2009
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito Il dipendente assunto in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie.
2. Possono essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il esonerati dal periodo di prova, senza con il consenso dell’interessato, i dipendenti che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, lo abbiano già superato nella medesima Area e il periodo stesso sarà computato nella anzianità profilo professionale oppure in corrispondente profilo di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articoloaltra amministrazione pubblica, anche correlate alle disposizioni di diverso comparto. Possono Sono, altresì, essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/0148.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in materia caso di preavviso a seguito assenza per malattia e negli altri casi di dimissioni assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del lavoratoreposto per un periodo massimo di sei mesi, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settoredecorso il quale il 47 Parziale accoglimento richiesta unitaria XX.XX.
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Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri 1 e 1° 2 livello: 30 giorni 3 livello: 60 giorni 4, 5, 6 e 7 e livello: 4 mesi 8 A e 8 B livello: 6 mesi; - mesi Personale C.F.L. e tempo determinato 1 mese La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare: 1 e 2 livello: 30 giorni 3 livello: 60 giorni 4, 5, 6 e 7 e livello: 4 mesi 8 A e 8 B livello: 6 mesi Personale tempo determinato 1 mese Personale in apprendistato: 1°, 2° e 3° livello: 60 giorni; - livello 30 giorni 4° e 5° livello: livello 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. giorni Ai sensi dell'art. 4, 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 18251825/1924, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562L. 562/1926, il periodo indicato per quadri i livelli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i Personale in apprendistato: 1°, 2° e 3° livello 30 giorni 4° livello 60 giorni Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 1825/1924, convertito in L. 562/1926, il periodo indicato per i livelli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente C.C.N.L. compresi T.F.R., 13ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la retribuzione risoluzione del lavoratore non rapporto potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova gli verrà computato ad ogni effetto. I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia riprendere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri I e 1° II livello: 30 giorni III livello: 60 giorni IV, V, VI e VII livello: 4 mesi VIII A e VIII B livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. mesi Personale a tempo determinato 1 mese, per tutti i li- velli Ai sensi dell'artdell'Art. 4, 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 18251825/24, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562L. 562/26, il periodo indicato per quadri i livelli IV, V, VI, VII e 1° livello VIII A e B deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli ob- blighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., tredicesima mensilità e ferie. Durante questo periodo la retribuzione risoluzione del lavoratore non rap- porto potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei cia- scuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova gli verrà computato ad ogni effetto. I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di perso- nale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qua- lora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia riprendere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Periodo di prova. La durata massima del L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non potrà superare i seguenti limitisuperiore a: - quadri e Quadri, 1° livello: 6 mesi; - e 2° e 130 3° livello: 60 giorni; - °, 4° e 5° livello: 60 giorni; - 90 6° e 40 7° livello: 45 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in i giorni di calendario. I giorni prova sopra indicati per i restanti livelli devono intendersi saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di lavoro effettivo130 giorni. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Nel corso Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di servizio. Le parti si danno atto che prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le norme attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, anche correlate alle disposizioni per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in materia fase di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratoreassunzione, costituiscono che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settorebiennio precedente.
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Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare: Livelli Periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - e 2° 1 mese 3° 2 mesi 4° e 5° 3 mesi 6° 4 mesi Personale a tempo determinato 1 mese 1°, 2° e 3° livello: livello 30 giorni 4° livello 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni
2. Ai sensi dell'artIl periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo48 del presente Contratto.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà il personale deve essere inferiore al minimo contrattuale stabilito impiegato nelle mansioni per la qualifica attribuita al lavoratore stessole quali è stato assunto.
4. Nel corso del Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
5. Durante il periodo di prova il le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 00.xx mensilità e ferie.
6. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti.
7. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova verrà computato ad ogni effetto.
8. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia riprendere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giornideve risultare dalla lettera di assunzione. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, Durante il periodo indicato per quadri di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e 1° livello deve essere computato in giorni con diritto al trattamento di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivofine rapporto.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione della lavoratrice e del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita alla lavoratrice e al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle feriestessi.
3. Trascorso il periodo di prova, senza che il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e disdetta per iscritto. In tal caso il periodo stesso sarà computato nella anzianità agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Le parti si danno atto La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: A A.1. 30 A.2. 30 B B.1. 30 C C.1. 30 C.2. 45 C.3. 60 D D.1. 60 D.2. 60 D.3. 60 E E.1. 60 E.2. 180 F F.1. 180 F.2. 180
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le norme giornate di cui al presente articoloeffettiva prestazione lavorativa, anche correlate alle disposizioni fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa cooperativa ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in materia ogni caso dispensato dall'effettuazione di preavviso a seguito un nuovo periodo di dimissioni prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del lavoratoreperiodo di prova, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del settoreviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giornidovrà risultare dalla lettera di assunzione. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, Durante il periodo indicato per quadri di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza motivazioni, obbligo di preavviso e 1° livello deve essere computato in giorni con diritto al trattamento di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivofine rapporto.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
3. Trascorso il periodo di prova, senza che il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e disdetta per iscritto. In tal caso il periodo stesso sarà computato nella anzianità agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Le parti si danno atto La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: QS – Q – 1° 6 mesi 6° 20 giorni
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le norme giornate di cui al presente articoloeffettiva prestazione lavorativa, anche correlate alle disposizioni fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’Art. 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in materia ogni caso dispensato dall'effettuazione di preavviso a seguito un nuovo periodo di dimissioni prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del lavoratoreperiodo di prova, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del settoreviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
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Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni; - operatori di vendita: 60 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
4. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
5. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
6. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. Art. 46.
1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri Quadri e 1° livello: 6 mesi; primo livello 150 giorni - Secondo e terzo livello 60 giorni - Quarto e quinto livello 45 giorni - Sesto livello 30 giorni - Apprendisti 30 giorni
2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, 4 del RDL 16.11.24 n. 1825, 1825 convertito in legge 18 marzo 1926, 18.3.26 n. 562, il periodo indicato per quadri Quadri e 1° I livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al alla quale il lavoratore stessostesso è stato attribuito.
4. Nel corso del Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto rescisso in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altra, e dall'altra senza preavviso e con diritto preavviso. In tale caso spettano al lavoratore il trattamento di fine rapporto ed ai rapporto, i ratei di ferie e delle mensilità supplementari e delle feriesupplementari, calcolati per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati in cooperativa, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni (Corte Costituzionale: sentenza del 22.12.80 n. 189).
5. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, confermata e il periodo stesso sarà computato nella anzianità nell'anzianità di servizioservizio (art. n. 2096 C.C.). Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. 1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri Quadri e 1° livello: 6 mesi; - primo livello 150 giorni Secondo e terzo livello 60 giorni Quarto e quinto livello 45 giorni Sesto livello 30 giorni
2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'artdell’art. 4, 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, 1924 n. 1825, 1825 convertito in legge il 18 marzo 1926, 1926 n. 562, il periodo indicato per quadri Quadri e 1° primo livello deve essere computato com- putato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore inferio- re al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al alla quale il lavoratore stessostesso è stato attribuito.
4. Nel corso del Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto rescisso in qualsiasi momento momento, da una parte o dall'altra, e dall’altra senza preavviso e con diritto preavviso. In tale caso spettano al lavora- tore il trattamento di fine rapporto ed ai rapporto, i ratei di ferie e delle mensilità supplementari e delle feriesupplementari, calcolati per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati in cooperativa, compu- tandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
5. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, confermata e il periodo stesso sarà computato nella anzianità com- putato nell’anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi col- lettivi nazionali di lavoro del settore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)
Periodo di prova. La durata massima del periodo di prova prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non potrà superare i seguenti limitipuò superare: - quadri 1 e 1° 2 livello: 30 giorni 3 livello: 60 giorni 4, 5, 6 e 7 e livello: 4 mesi 8 e 9 livello: 6 mesi; - mesi personale con Contratto di formazione e lavoro e tempo determinato: 1 mese. Personale C.F.L. e tempo determinato 1 mese Personale in apprendistato: 1°, 2° °e 3° livello: °livello 30 giorni 4°livello 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. giorni Ai sensi dell'art. 4, 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 18251825/1924, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562L. 562/1926, il periodo indicato per quadri i livelli 4, 5, 6, 7, 8 e 1° livello 9 deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente C.C.N.L. compresi T.F.R., 13ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la retribuzione risoluzione del lavoratore non rapporto potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto avvenire in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento per decisione di fine rapporto ed ai ratei ciascuna delle mensilità supplementari e delle feriedue parti. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna sia intervenuta da una delle due parti abbia dato regolare disdettadisdetta del rapporto di lavoro, l'assunzione del lavoratore il dipendente si intenderà confermata, confermato in servizio e il periodo stesso di prova gli verrà computato ad ogni effetto. I dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà computato nella anzianità ammesso a continuare il periodo di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova qualora sia in grado di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia riprendere il servizio entro il periodo massimo di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore4 mesi.
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Periodo di prova. Periodo di prova La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri Quadri e 1° livello: I livello 6 mesi; - 2° mesi II e 3° livello: III livello 60 giorni; - 4° giorni IV e 5° livello: 60 giorni; - 6° V livello 45 giorni VI e 7° livello: 45 giorni. VII livello 30 giorni Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° I livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articoloarticolo costituiscono, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso complesso, una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.. Titolo IV
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Periodo di prova. La durata massima del 1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la durata massima non potrà superare i seguenti limiti: Livello/Periodo: - quadri 1°Q e Primo Livello Super, 1° C 180 giorni; - Primo livello: 6 mesi90 giorni; - 2° e 3° Secondo livello: 60 giorni; - 4° Terzo e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° quarto livello: 45 giorni; - Quinto e sesto livello: 15 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in I predetti giorni sono da considerarsi di calendario. I Da essi vanno esclusi i giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di assenza dal lavoro effettivoa qualsiasi titolo effettuati.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo trattamento contrattuale stabilito per la qualifica attribuita il livello al lavoratore stessoquale il dipendente è stato assegnato.
3. Nel corso del Durante il periodo di prova l’azienda e il rapporto lavoratore potranno recedere dal contratto senza l’obbligo di lavoro potrà essere risolto preavviso; al lavoratore spetterà in qualsiasi momento da una parte o dall'altraogni caso il pagamento dei ratei di ferie, senza preavviso tredicesima e con diritto quattordicesima mensilità.
4. All’atto del recesso compete al trattamento lavoratore anche il Trattamento di fine rapporto Fine Rapporto (T.F.R.), nella misura spettante in conformità alla vigente normativa ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferieall’articolo 44 del presente contratto collettivo nazionale.
5. Trascorso il periodo di prova, prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del dichiarazione di recesso il lavoratore si intenderà confermata, e sarà considerato effettivo a tutti gli effetti contrattuali ed il periodo di prova stesso sarà computato nella anzianità nell’anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
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Periodo di prova. La durata massima I. L’assunzione in servizio del periodo lavoratore è sempre fatta per un perio- do di prova non potrà superare i seguenti limiti: - quadri e 1° livello: 6 mesi; - 2° e 3° livello: 60 giorni; - 4° e 5° livello: 60 giorni; - 6° e 7° livello: 45 giorni. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e superiore a:
1° livello deve essere computato in super (A e B) mesi 6 1° livello mesi 6 2° livello mesi 3 3° livello mesi 1 / 1/2 4° S e 4° livello mesi 1 5° livello giorni di calendario. I 20 6° livello giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo15
II. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore sussistono tra le parti tutti i dirit- ti e gli obblighi previsti dal presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
III. Nel corso del Durante il periodo di prova ciascuna della parti può, in qual- siasi momento, risolvere il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento né di fine indennità.
IV. In caso di risoluzione del rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso di lavoro durante il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdettail lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati, l'assunzione ai ratei di 13^ e 14^ mensilità, al TFR ed alle ferie maturate ove spettanti.
X. Xxxxxxx alla scadenza del periodo di prova l’Azienda non proce- da alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermata, e confermato in ser- vizio ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità agli effetti dell’anzianità.
VI. I periodi di servizio. Le parti si danno atto che le norme prova di cui al primo comma del presente articolo, articolo si applicano anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali ai lavoratori assunti con contratto di lavoro del settorea tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi. Per i contratti di dura-
VII. Saranno esenti dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente.
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