Common use of Personale impiegatizio Clause in Contracts

Personale impiegatizio. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento delle qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning, Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all’azienda, anche facendo ricorso all’e-learning, qualora l’azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta e funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato dì frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documénto che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L’Osservatorio Bilaterale Nazionale, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al contratti di apprendistato, i seguenti compiti: 1) aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.; 2) monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere; 3) divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative. Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari raccordi con l’attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Personale impiegatizio. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l’articolazione l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica all'antinfortunistica e all’organizzazione all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento delle della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamelo affiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning, . Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all’aziendaall'azienda, anche facendo ricorso all’eall'e-learning, qualora l’azienda l'azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L’apprendista L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendaall'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività l'attività formativa svolta e svolta. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresadall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo quest'ultimo fine l’apprendista l'apprendista deve documentare l’avvenuta l'avvenuta partecipazione all’attività all'attività formativa con l’attestato dì l'attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto dall'Istituto formativo e/o con l’attestazione l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda l'azienda rilascerà all’apprendistaall'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documénto documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L’Osservatorio Bilaterale NazionaleIl c.p.n.l.-PMI, di cui al vigente CCNLc.c.n.l., svolgerà, con riferimento al contratti contratto di apprendistato, i seguenti compiti: 1) aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.; 2) monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorioc.p.n.l. - PMI, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere; 3) divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL c.c.n.l. le esperienze più significative. Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari raccordi con l’attività l'attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell’artcomma .... dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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Personale impiegatizio. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente diversa- mente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento all’apprendi- mento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale azien- dale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista dell’ap- prendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione forma- zione specificamente rivolte al conseguimento delle della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanzaalter- nanza, on the job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning, Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all’azienda, anche facendo ricorso all’e-learning, qualora l’azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione inter- ruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività l’at- tività formativa svolta e funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché pur- ché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione parteci- pazione all’attività formativa con l’attestato dì frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto li- bretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documénto che attesti i periodi di apprendistato appren- distato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L’Osservatorio Bilaterale NazionaleIl CBMC, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al contratti con- tratto di apprendistato, i seguenti compiti: 1) : aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.; 2) ; monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicherannocomuni- cheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere; 3) ; divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative. Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari ne- cessari raccordi con l’attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2003 in materia di apprendistato apprendi- stato professionalizzante.

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Personale impiegatizio. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento delle della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning, Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all’azienda, anche facendo ricorso all’e-learning, qualora l’azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta e funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato dì frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documénto che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L’Osservatorio Bilaterale NazionaleIl CBMC, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al contratti contratto di apprendistato, i seguenti compiti: 1) aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.; 2) monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere; 3) divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative. Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari raccordi con l’attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante.

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Personale impiegatizio. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l’articolazione l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all’antinfortunistica all'antinfortunistica e all’organizzazione all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento delle della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamelo affiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning, . Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all’aziendaall'azienda, anche facendo ricorso all’eall'e-learning, qualora l’azienda l'azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L’apprendista L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’aziendaall'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività l'attività formativa svolta e svolta. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresadall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest’ultimo quest'ultimo fine l’apprendista l'apprendista deve documentare l’avvenuta l'avvenuta partecipazione all’attività all'attività formativa con l’attestato dì l'attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto dall'Istituto formativo e/o con l’attestazione l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda l'azienda rilascerà all’apprendistaall'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documénto documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L’Osservatorio L'Osservatorio Bilaterale Nazionale, di cui al vigente CCNLc.c.n.l., svolgerà, con riferimento al contratti contratto di apprendistato, i seguenti compiti: 1) aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.; 2) monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere; 3) divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL c.c.n.l. le esperienze più significative. Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari raccordi con l’attività l'attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell’artcomma ..... dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

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