Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti: a) calcolo dell'indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per coefficiente 1,6; b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo; c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione; d) corresponsione della indennità di trasferta: - l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione; 4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza. e) frazionamento della indennità di trasferta; - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto. f) calcolo della durata di trasferta: - l'assenza della residenza viene calcolata dall'onorario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione della indennità di trasferta. g) pernottamento: - qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in una sostituzione, verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 500. h) servizi turistici: - nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di trasferta l'indennità di L. 1.000 per ogni pasto. i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti: - l'indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all'articolo 21/B; - al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 21/B si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità di cui allo stesso articolo 21/B; - per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore; - nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 17; - in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfettario pari a: - una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore; - due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore; - tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore; - restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) calcolo dell'indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima al conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per coefficiente 1,6;
b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo;
c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà del tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
d) corresponsione della indennità di trasferta: - l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità diverso servizi del seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore stesse nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località;; genere; in dal è opera
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;in
3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea 000 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza.
e) frazionamento della indennità di trasferta; - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto.
f) calcolo della durata di trasferta: - l'assenza della residenza viene calcolata dall'onorario di partenza non della dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione della indennità di trasferta.
g) pernottamento: - qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo sarà alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in una sostituzione, verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 500.
h) servizi turistici: - nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di trasferta l'indennità di L. 1.000 per ogni pasto.
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le cui sia che, fuori seguenti: - l'indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all'articolo 21/B; - al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 21/B si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità di cui allo stesso articolo 21/B; - per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore; - nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 17; sia per per per - in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfettario pari a: - una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore; - due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore; - tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore; - restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
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Personale viaggiante. L'indennità L’indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) calcolo dell'indennità importo dell’indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contrattoeuro 39.82 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, moltiplicata per coefficiente 1,6v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001);
b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza(…, il ricalcolo sulla base delle variazioni relativesoppresso dall’AN 16 luglio 1987, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivov. pag. 32);
c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari(…, il ricalcolo avverrà tenendo conto di tali variazioni di pagasoppresso dall’AN 16 luglio 1987, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazionev. pag. 32);
d) corresponsione della indennità dell’indennità di trasferta: - l'indennità l’indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati consi- derati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono con- sentono al lavoratore nell'ambito nell’ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località;
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l'intero l’intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza.;
e) frazionamento della indennità dell’indennità di trasferta; : - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità l’indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; : - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) ), per un importo di euro 26,55 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza dalla della residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) , per un importo di euro 13,27 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, l’assenza limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pastopa- sto.
f) calcolo della durata di trasferta: - l'assenza della l’assenza dalla residenza viene calcolata dall'onorario dall’orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono interrompo- no il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione della indennità dell’indennità di trasferta.
g) pernottamento: - qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'aziendadall’azienda, l'indennità l’indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in una sua sostituzione, verrà corrisposta cor- risposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 500.euro 0,26;
h) servizi turistici: - nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda l’azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità dell’indennità di trasferta l'indennità l’indennità di L. 1.000 euro 0,52 per ogni pasto.;
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti: - l'indennità l’indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all'articolo 21all’art.21/B; - al personale di cui ai numeri nn. 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 21all’art.21/B B, si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità l’indennità di cui allo stesso articolo 21art.21/B; - per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda dall’azienda ad ogni singolo lavoratore; - nei servizi ad orario determinato l'eventuale l’eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 17dell’art.17; - in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfettario forfetario pari a: - una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza assenze da 8 a 12 ore; - due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza assenze da 12 a 18 ore; - tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza assenze da 18 a 24 ore; - restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale l’eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
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Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) calcolo dell'indennità di trasferta: minima al - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per coefficiente 1,6;
b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo;
c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà del tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
d) corresponsione della indennità di trasferta: - l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti:: diverso servizi del
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore stesse nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località;
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;; in dal è opera
3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea 000 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza.
e) frazionamento della indennità di trasferta; - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto.
f) calcolo della durata di trasferta: - l'assenza della residenza viene calcolata dall'onorario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione della indennità di trasferta.
g) pernottamento: - qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in una sostituzione, verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 500.
h) servizi turistici: - nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di trasferta l'indennità di L. 1.000 per ogni pasto.
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti: - l'indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all'articolo 21/B; - al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 21/B si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità di cui allo stesso articolo 21/B; - per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore; - nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 17; - in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfettario pari a: - una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore; - due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore; - tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore; - restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.partenza
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Personale viaggiante. L'indennità L’indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) calcolo dell'indennità importo dell’indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima conglobata dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contrattoeuro 39.82 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, moltiplicata per coefficiente 1,6v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001);
b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza(…, il ricalcolo sulla base delle variazioni relativesoppresso dall’AN 16 luglio 1987, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivov. pag. 32);
c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari(…, il ricalcolo avverrà tenendo conto di tali variazioni di pagasoppresso dall’AN 16 luglio 1987, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazionev. pag. 32);
d) corresponsione della indennità dell’indennità di trasferta: - l'indennità l’indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati consi- derati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono con- sentono al lavoratore nell'ambito nell’ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località;
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l'intero l’intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza.;
e) frazionamento della indennità dell’indennità di trasferta; : - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità l’indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; : - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) ), per un importo di euro 26,55 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza dalla della residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) , per un importo di euro 13,27 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, l’assenza limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pastopa- sto.
f) calcolo della durata di trasferta: - l'assenza della l’assenza dalla residenza viene calcolata dall'onorario dall’orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono interrompo- no il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione della indennità dell’indennità di trasferta.
g) pernottamento: - qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'aziendadall’azienda, l'indennità l’indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in una sua sostituzione, verrà corrisposta cor- risposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 500.euro 0,26 ?;
h) servizi turistici: - nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda l’azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità dell’indennità di trasferta l'indennità l’indennità di L. 1.000 euro 0,52 ? per ogni pasto.;
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti: - l'indennità l’indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all'articolo 21all’art.21/B; - al personale di cui ai numeri nn. 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 21all’art.21/B B, si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità l’indennità di cui allo stesso articolo 21art.21/B; - per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda dall’azienda ad ogni singolo lavoratore; - nei servizi ad orario determinato l'eventuale l’eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 17dell’art.17; - in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfettario forfetario pari a: - una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza assenze da 8 a 12 ore; - due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza assenze da 12 a 18 ore; - tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza assenze da 18 a 24 ore; - restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale l’eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
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Personale viaggiante. L'indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) calcolo dell'indennità di trasferta: - si effettua sulla base di 1/26° della retribuzione minima conglobata tabellare dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, moltiplicata per coefficiente 1,6;
b) variazione dei punti di contingenza: - in caso di variazione dei punti della indennità di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuerà al termine dell'anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo;
c) variazione delle paghe tabellari: - in caso di variazione delle paghe tabellari, il ricalcolo avverrà tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
d) corresponsione della indennità di trasferta: - l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore, nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località;
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza.
e) frazionamento della indennità di trasferta; - nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta; - nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto.
f) calcolo della durata di trasferta: - l'assenza della residenza viene calcolata dall'onorario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione della indennità di trasferta.
g) pernottamento: - qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in una sostituzione, verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 500.
h) servizi turistici: - nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di trasferta l'indennità di L. 1.000 per ogni pasto.
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti: - l'indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all'articolo 21/B; - al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 21/B si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità di cui allo stesso articolo 21/B; - per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore; - nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 17; - in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfettario pari a: - una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore; - due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore; - tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore; - restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro