Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n° 81/2008. 2. I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili. 3. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 45. 4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti: a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna; b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17. 5. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n° 81/2008.
2. I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
3. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione ai sensi dell’art. 45.
43. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 32, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire proseguire, si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17.
54. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione disposi- zione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato ci- tato D.Lgs. n° 81/2008.
2. I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
3. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza sicu- rezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute so- pravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza sicurez- za in fase di esecuzione, esecuzione ai sensi dell’art. 4541.
43. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 32, lettera a), costituisce costitui- sce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli arttdell’art. 16 e 1721.
54. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavorila- vori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione risolu- zione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n° 81/2008.
2. I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
3. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione ai sensi dell’art. 45.
43. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 32, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17.
54. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato a ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltanteappaltante, ai sensi dell’art. dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. all’articolo 100 del D.Lgs. n° 81/2008Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.LgsDecreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. n° 81/20082, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
3. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, esecuzione ai sensi dell’artdell’Art. 4544.
43. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 32, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’artall’Art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’artall’Art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17articoli dedicati.
5. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
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Samples: Contract for Construction Services
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.LgsD.lgs. n° n. 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.LgsD.lgs. n° n. 81/2008.
2. I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
3. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamentoCoordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 45.
43. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 32, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17.
54. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori lavori, qualora necessario, dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Invernale Delle Strade Comunali
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore L‟appaltatore è obbligato a ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento “P.S.C.” predisposto dal Coordinatore per la sicurezza “C.S.P.” e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante“S.A.”, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. dell‟articolo 100 del D.Lgsd.lgs. n° n. 81/2008, in conformità all’allegato all‟allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgsdel d.lgs. n° n. 81/2008.
2. I , corredato dal computo metrico estimativo dei costi della per la sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
3. L’obbligo di cui al comma 1 punto 4 dello stesso allegato, determinati all‟articolo 1.2, del “C.S.”. L‟obbligo di cui al punto precedente è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “C.S.E.” in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell‟articolo 48, commi 17 o 18 del d.lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il “C.S.E.” deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il “P.S.C.”, se necessario;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’artad acquisire i “P.O.S.” delle nuove imprese. 45.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio All'atto dell'inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto e possibilmente nel verbale di consegna;
b) qualora ; l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, in cui si colloca l'appalto e, in particolare, di aver preso visione del “P.S.C.” in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i lavori relativi oneri, non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 4'044,41 Prima dell'inizio dei lavori ai sensi ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al “C.S.E.” proposte di modificazioni o integrazioni al “P.S.C.” loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli artt. 16 infortuni e 17la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto