Piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42
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Piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento Coordinamento predisposto dal coordinatore Coordinatore per la sicurezza Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 200881/2008, in conformità all’allegato all’Allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008allo stesso Decreto, corredato dal computo metrico estimativo Computo Metrico Estimativo dei costi Costi per la sicurezza Sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato specialeAllegato. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e ed integrazioni approvate o accettate dal coordinatore Coordinatore per la sicurezza Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42Esecuzione.
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Piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità conformi- tà all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), 4 del presente Capitolato specialeCapitolato. L’obbligo di cui al comma 1 è e esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 4271.
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Piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 n.81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 n.81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. L’obbligo di cui al comma 1 primo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42esecuzione.
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Piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. L’obbligo di cui al comma 1 primo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 42esecuzione.
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Piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità conformi- tà all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), 4 del presente Capitolato specialeCapitolato. L’obbligo di cui al comma 1 è e esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 4270.
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