Polizza “All risks Clausole campione

Polizza “All risks per incendio, fenomeni meteorologici, atmosferici e naturali in genere, danni dovuti ad atti vandalici e ad eventi socio-politici e rischi accessori: per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Cesena, come segue: 21.2.1) RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore “a nuovo” dei beni medesimi) non inferiore a Euro 2.000.000,00; 21.2.2) CONTENUTO a primo rischio assoluto per un valore non inferiore a Euro 2.000.000,00; 21.2.3) RICORSO TERZI per un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro; per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizza stessa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo dovranno coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate, in copia, all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto e dell’avvio del servizio, dovranno avere una durata pari a quella del contratto e potranno essere svincolate unicamente previa dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione comunale. L’operatività delle coperture assicurative non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Polizza “All risks. A garanzia dell’opera e degli edifici considerati interagenti con l’area di intervento (preesistenze) dovra’ essere stipulata dal concessionario la polizza di che trattasi dell’importo risultante dalla somma dei punti A1, A3, C di cui all’allegato “B”. Per un valore pari a quello riferito alla polizza all risks e comunque non inferiore a 5.000.000,00 di euro. Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere I'espressa condizione che il fidejubente e’ tenuto a soddisfare l'obbligo a semplice richiesta del Comune di Roma, senza facoltà di opporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agii artt. 1944 e 1957 del Codice Civile, salva l'eccezione di compensazione. A cautela delle inadempienze di cui al precedente art. 8, inerenti il mancato inizio e/o ultimazione dei lavori, e a garanzia dell'agibilità e del funzionamento dell'impianto nei termini stabiliti, il concessionario costituirà, prima del termine indicato per l'inizio dei lavori, deposito cauzionale pari allo 0,50% del costo di costruzione risultante dal progetto approvato, nei seguenti modi: