Postuma decennale Clausole campione

Postuma decennale. A parziale deroga dell’Art. 2.26 – ▇▇▇▇▇▇ e Termine della garanzia, ed esclusivamente per gli assicurati che cessano l’attività professionale nel periodo di vigenza della presente polizza, l’assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia della stessa e che hanno generato una richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dopo la sua cessazione. Tale operatività è valida per i dieci anni successivi e nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
Postuma decennale. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Postuma decennale. L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1B – Involucro, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile.
Postuma decennale. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all’Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l’ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell’Art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.
Postuma decennale. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia ▇▇▇▇▇▇▇▇, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna: 1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ 2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Postuma decennale. A parziale deroga dell’Art. 19 lettera e), l’assicurazione vale per i danni che si verificano dopo l’ultimazione dei lavori ed entro 10 anni dalla data di compimento di ogni singola opera.