Termini del preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. I termini di preavviso sono i seguenti: Livello 1 giorni 15 Livello 2 giorni 25 Livello 3 giorni 25 Livello 4 giorni 25 Livello 5 giorni 25 Livello 6 giorni 25 Livello 7 giorni 25 Livello 8 mesi 1 Livello 9 mesi 2 Livello 10 mesi 3 Quadri mesi 3 I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Istituzione, sono incrementati di 15 (quindici) giorni. I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese. Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di cui all'art. 58 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ove la dipendente o il dipendente, in caso di dimissioni, non abbia dato il preavviso, l'Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Termini del preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'ente, opera ed istituto, quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata. Salvo il caso di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 34, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso. Il termine è fissato in: - 15 giorni di calendario per il personale inquadrato nella categoria A; - 30 giorni di calendario per il personale dipendente inquadrato nelle categorie B e C; - 60 giorni di calendario per il personale dipendente inquadrato nella categoria D; - 90 giorni di calendario per il restante personale; - 120 giorni di calendario per il personale dipendente con la qualifica di quadro. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni sono comunicate per iscritto. Durante il periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'Istituto concederà alla lavoratrice ed al lavoratore, a richiesta, dei permessi retribuiti, per complessive 15 ore, per la ricerca di una nuova occupazione.
Termini del preavviso. Titolo V
Termini del preavviso. 1) Fatte salve le ipotesi di giusta causa, il recesso dal rapporto di lavoro per licenziamen- to o in ipotesi di dimissioni del lavoratore dovrà essere comunicato nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: