Common use of PREFAZIONE Clause in Contracts

PREFAZIONE. Il contratto di rete, e più ancora la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione di un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- sta, per molti versi, un enigma tutto italiano. Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoro, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e la possibilità di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri e di individuazione e tutela dei diritti”. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, le voci che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretutto, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazione, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in volta, il potere direttivo e quello disciplinare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro. Vi osta, a suo dire, proprio la funzione tipica dell’istituto, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed a cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. Xxxxxxx, perciò, al cospetto di una rivoluzione a metà. E ciò perché la responsabilità solidale rimane, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale

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PREFAZIONE. Il contratto Da anni ormai la F.I.M.A.A. Torino ha orientato le sue energie sindacali verso un paziente lavoro che porti alla luce e che valorizzi, nei confronti dell’opinione pubblica e del consumatore finale, l’indubbia funzione sociale legata al lavoro quotidiano dell’agente immobiliare, alla sua valenza di reteacceleratore del mercato e di attivato- re della filiera del comparto immobiliare. Questo è il messaggio non solo che mandiamo verso l’esterno ma è anche il “mantra” che viene percepito da tutti i nostri Associati, unitamente alla fruizione dei servizi che offriamo loro. La nostra principale attività spazia dal controllo del rispetto delle regole, anche attraverso una efficace campa- gna contro l’abusivismo, purtroppo ancora pericolosamente presente nel nostro mondo, a una politica di in- formazione e di costante formazione dei nostri Colleghi grazie al Centro Studi FIMAA Torino diretto da Xxxxxx Xxxxxxx. La decisione di realizzare questo Vademecum, frutto di un’idea del nostro vicepresidente Xxxxxxxx Xxxxxxx, coadiuvato, lungo questo percorso, da Xxxxxxxx Xxxxxxx, è di fatto la sintesi di quanto detto sopra. Con questo lavoro la Federazione, affidandosi per la fase finale al suo consulente legale avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, molto apprezzato anche come consulente nazionale di FIMAA Italia-Confcommercio Imprese per l’Italia, e al xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, consulente fiscale FIMAA Torino e FIMAA Piemonte, ha voluto inviare un mes- saggio forte in più ancora direzioni: innanzitutto alle istituzioni e più precisamente al Comune di Torino che ha com- preso le nostre intenzioni e si è reso fin da subito disponibile per chiarire quelle zona d’ombra interpretative che avrebbero potuto generare confusione tra gli utilizzatori finali; ai nostri Associati, per fare sentire la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione no- stra vicinanza a loro attraverso la stesura di un rapporto di lavoro a più datori indubbio strumento di lavoro; ai consumatori, re- staperché il nostro Vademecum è stato realizzato in modo da essere di facile lettura e di pronta consultazione per tutti. La fonte di questo Vademecum, che illustra in maniera più organica l’applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione a canone concordato stipulati per molti versigli immobili presenti in Torino, un enigma tutto italianoè rappresentata dagli Accordi Territoriali siglati e depositati il 28/12/2017 tra il Comune di Torino e le Associazioni sindacali più rap- presentative a livello nazionale dei proprietari e degli inquilini (Ape Confedilizia, Uppi, Unioncasa, Confappi, Asppi, Appc, Anpe, Confabitare, Federcasa, Sunia, Sicet, Uniat, Aniat-Conia, Unione Inquilini, Edisu). Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoroCome già accennato, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to testo è stato rielaborato in modo tale da renderlo di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e la possibilità di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri agevole lettura e di individuazione e tutela più facile interpretazione ai fini pratici dell’utilizzo nelle trattative per la stipulazione dei diritti”contratti di locazione agevolati. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente Il Vademecum è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxrealizzato in formato cartaceo ma è anche stato pubblicato on-line sul nostro sito istitu- zionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx perché, in caso di sopravvenienza di modifiche e/o integrazioni dell'Accordo terri- toriale, le voci correzioni saranno, in prima battuta, inserite subito nella versione on-line. Nel ringraziare la nostra Segreteria e tutte le persone che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretutto, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno preso parte alla realizzazione di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazionepro- getto, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete auguro a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in volta, il potere direttivo e quello disciplinare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro. Vi osta, a suo dire, proprio la funzione tipica dell’istituto, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed a cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. Xxxxxxx, perciò, al cospetto di tutti gli utilizzatori una rivoluzione a metà. E ciò perché la responsabilità solidale rimane, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatorialebuona lettura.

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PREFAZIONE. Il contratto Acquista qui improvvisamente “Dov’è Xxxxxxxx? Ah eccolo. Xxxx, prenda appunti e inizi ad incontrare i relatori”. Mi feci coraggio e grazie a lui xxxx l’occasione di rete, incontrare degli specialisti di fama mondiale come Xxxxxx Xxxxxx e più ancora la codatorialità, intesa come possibilità molti degli autori dei saggi o dei firmatari della Tabula Gratulatoria di simultanea riconduzione questo libro. Tornati a Bologna mi nominò subito junior associate nel suo Studio legale e cultore di diritto commerciale all’Università. Venni così istantaneamente proiettato nel mondo dell’arbitrato e della pratica del diritto del commercio internazionale un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- stamondo che, per molti versigiuristi, era pressocché sconosciuto. L’arbitrato delle Piramidi (1) era già finito ma continuava presso l’ICSID e bisognava monitorarlo, l’arbitrato Eurodisney era in corso, altri arbitrati con i relativi fascicoli si accumulavano di continuo nel suo leggendario studio legale a Bologna, in xxx Xxxxxxxxxx 00. Una boutique di arbitrato ed interna- tional litigation, come si dice oggi, collegata ai più famosi studi internazionali del mondo e nonostante nel suo Studio fossimo in pochi, avevamo tutti il privilegio di lavorare fianco a fianco con lui e condividere le sue molteplici attività scientifiche e professionali (v. infra il ritratto a firma di A. Fraticelli). Era un enigma tutto intellettuale geniale ed instancabile, capace di dialogare per ore in quattro lingue contemporaneamente e su temi diversi. Ricordo ancora un pomeriggio in cui, mentre mi dettava una lettera in inglese per un arbitrato a Londra, parlava al telefono in francese di un altro arbitrato con un avvocato a Parigi e, a propria volta, correggeva un saggio che stava scrivendo in spagnolo per gli studi in onore del Professore Xxxxxx Xxxxxxx Y Xxxxxx, eminente Professore della Universidad Complutense de Madrid e suo caro amico. “Xxxxxxxx, mi faccia la cortesia di non distrarsi e scriva!” tuonava (in italiano. Noncurante delle conclusioni ) se, solo per un secondo, perdevo l’orientamento tra i suoi vari discorsi in contemporanea multilingue: guai a me se non coglievo l’attimo fuggente in cui era giunta intendeva dettarmi un’altra frase per la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoro, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e la possibilità di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”mia lettera. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxpur se durante la giornata nel suo Studio legale la tensione intellettuale era sempre molto alta, i problemi sorgono tutti dal fatto quando la sera finivamo di lavorare il Professore mi offriva spesso un passaggio in automobile fino a casa e mentre guidava mi dava pazientemente delle illuminanti spiegazioni sull’arbitrato internazio- nale. Condivideva la mia passione per lo studio e la carriera accademica e desiderava che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto prima di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri e di individuazione e tutela dei diritti”intraprenderla avessi una sicura conoscenza della pratica giuridica internazionale. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, le voci che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo chePoi, nel caso della codatorialità ex lege1994, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- namentre il Professor Xxxxxxx veniva nominato Ministro del commercio con l’estero, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere vinsi una borsa di studio dell’Università di Bologna per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretutto, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazione, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in volta, il potere direttivo e quello disciplinare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro. Vi osta, a suo dire, proprio la funzione tipica dell’istituto, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed a cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. Xxxxxxx, perciò, al cospetto di una rivoluzione a metà. E ciò perché la responsabilità solidale rimane, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile perfezionamento all’estero e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatorialesu suo

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PREFAZIONE. Il C’è una vicenda tutta italiana che merita particolare attenzio- ne almeno tra quanti sono sinceramente preoccupati per il futuro e le prospettive occupazionali dei giovani. La vicenda – ora pun- tualmente ricostruita e analizzata da Xxxxxx Xxxx, in questo pre- zioso volume – è quella del contratto di reteapprendistato, una tipo- logia contrattuale che ben può aiutarci a comprendere molti degli equivoci che viziano l’attuale dibattito sul precariato, così come alcune delle ragioni più profonde della bassa produttività e quali- tà del lavoro nel nostro Paese. Vale a dire l’insufficiente investi- mento in formazione e capitale umano. L’apprendistato è un contratto storico che richiama, nell’immaginario collettivo, la figura del garzone della bottega artigiana. In tempi relativamente recenti la legge Biagi ha tuttavia inteso rilanciarlo, invero con poco successo, in tutti i settori pro- duttivi alla stregua di una vera e propria leva di placement per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. L’obiettivo era quello di farne il canale privilegiato – e in taluni casi addirittura esclusivo – di ingresso dei giovani, anche laureati, nel mercato del lavoro, nell’ottica di un rinnovato e più ancora la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione di un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- sta, per molti versi, un enigma tutto italiano. Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoromoderno raccordo tra l’impresa, il legislatore ha agevolato mondo delle professioni e il sistema educativo di i- struzione e formazione compresa l’alta formazione universitaria. Gli addetti ai lavori bene conoscono gli incentivi e le imprese che sottoscrivono un contrat- to enormi potenzialità, ma anche gli attuali limiti di rete garantendo loro uno strumento penaliz- zato da una più vantaggiosa disciplina del distacco legislazione regionale lacunosa e la possibilità a macchia di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”leo- pardo. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma Nonostante la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo Biagi sia in vigore da oltre sette anni, le Regioni che registrano i più alti tassi di disoccupazione giova- nile e senza descriverne caratteristiche dispersione scolastica non lo hanno neppure attivato o, se lo hanno fatto, hanno adottato una normativa poco duttile e con- torniper nulla gradita al sistema delle imprese. Ma anche alcune Regioni del XII PREFAZIONE nord, lasciando la regolamentazione che faticano a soddisfare i fabbisogni professionali delle imprese e le sempre più pressanti esigenze di manodopera quali- ficata, sono rimaste sostanzialmente al contratto palo. Per non parlare dell’apprendistato per il diritto-dovere di rete, con tutti i problemi istruzione e formazione – completamente inoperativo in tutte le Regioni (eccetto Bolzano) – e alle modeste sperimentazioni dell’apprendistato di alta forma- zione che ne derivano in tema conta numeri davvero irrisori rispetto alle sue enormi potenzialità nell’ottica della auspicata integrazione tra sistema educativo di ripartizione dei poteri istruzione e di individuazione formazione e tutela dei diritti”. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto mondo del lavoro. I numeri dell’apprendistato sono davvero emblematici. Come puntualmente è stato ricostruito confermano da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxanni i preziosi rapporti di monitoraggio dell’Isfol, poco più di 95 mila degli apprendisti italiani riceve una forma- zione regionale, meno del 20 per cento degli apprendisti occupati come media nazionale. Senza voler qui discutere della bassa qua- lità e utilità di questa formazione pubblica, di cui spesso si lamen- tano tanto le voci imprese quanto gli stessi apprendisti, non si può pe- raltro non rilevare come alcune delle Regioni che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversipronta- mente presentato ricorso alla Corte costituzionale, rispetto ai più recenti tentativi della legislazione nazionale di creare un canale parallelo di formazione esclusivamente aziendale (ex articolo 49, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003), non riesca- no neppure a realizzare una offerta formativa pari al 40 per cento del totale. TuttaviaLe ragioni di tutto ciò sono imputabili a un inestricabile in- treccio di competenze tra Stato, dovendo semplificareRegioni e autonomia collettiva che viene ora puntualmente ricostruito nel libro di Xxxxxx Xxxx, l’impressione è cheanche alla luce della recente sentenza n. 176/2010 della Corte co- stituzionale, per quanto multiformiche tuttavia, sfaccettate o sfumatepur avendo messo in discussione la di- sciplina dell’apprendistato con formazione esclusivamente inter- na introdotta nel 2008, le diverse posizioni non pare offrire un contributo esaustivo utile a fare chiarezza sulla reale ripartizione di competenze in ma- teria. Sulla base del quadro giuridico che emerge a seguito dei più recenti interventi normativi – a livello nazionale e regionale – e degli orientamenti giurisprudenziali, soprattutto della dottrina possonoCorte costi- tuzionale, ancora una voltail volume si pone come un prezioso contributo rico- struttivo-sistematico della materia, essere coagulate attorno ai due partiti storici chesenza tuttavia trascurare un più ambizioso e condividibile obiettivo, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti sintetizzato in concrete proposte di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale voltemodifica normativa, di proporre soluzioni eversive. Dall’altrochiarire gli assetti e le prospet- tive dell’apprendistato, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato nell’attesa che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto venga data attuazione ai PREFAZIONE XIII principi di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 delega della legge n. 148/2011247/2007, riesumati dall’approvando Collegato lavoro alla Finanziaria 2010. PertantoIn tal senso è quindi posto l’accento sul necessario coinvolgimento del- le parti sociali e della bilateralità, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situatail che, oltretuttoperaltro, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazioneoggetto, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciteràgià nei prossimi mesi, di volta in voltauna intesa istituzionale tra Go- verno, Regioni, Province autonome e parti sociali. Proprio il potere direttivo e quello disciplinareco- involgimento delle parti sociali è dunque l’aspetto su cui si vuole più puntare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale addirittura auspicando un “rovesciamento” dei diversi datori di lavoro. Vi osta, a suo dire, proprio la funzione tipica dell’istituto, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed a ruoli secondo cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. Xxxxxxx, perciò, al cospetto di una rivoluzione a metà. E ciò perché la responsabilità solidale rimane, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatorel’attivazione, la cittadella imprendibile che non può esseregestione e finanche il controllo dei percorsi formativi siano attribuiti a queste ultime, o non si vuoleconsentendo alle Regioni di svolgere una attività meramente “suppletiva”, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la e- conomicamente ed organizzativamente più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatorialesostenibile.

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PREFAZIONE. Il contratto Ricordare un Maestro con un volume collettaneo può considerarsi ormai una consuetudine nel mondo accademico. Ma questo volume, volutamente di retedimensioni non ciclopiche, si distingue da molti altri per la qualità degli scritti e più ancora per i loro Autori, Professori universitari di fama mondiale e grandi professionisti, amici del Professore ed Avvocato Xxxxxxx Xxxxxxx che hanno voluto rendergli omaggio ed unirsi a noi nel ricordo di uno studioso italiano — già Ministro del commercio con l’estero e Componente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — che è stato unico nel panorama internazionale. Queste mélanges si collocano tra quelle dedicate ai massimi specialisti mondiali di arbitrato, diritto dei contratti, diritto internazionale privato e del commercio internazionale, al pari di quelle in onore di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx o Xxxxxx Xxxxxxx e di altri amici e colleghi a cui era particolarmente legato. In questa prefazione, è impossibile ricordare e ripercorrere la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione di un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- sta, per molti versivita del Professore Xxxxxxx, un enigma tutto italianogiurista poliedrico aperto al mondo; un mondo che ha continuamente attraversato fin dall’inizio degli anni ’50 del secolo scorso, dopo essersi laureato con lode in Giurisprudenza all’Università di Bologna ed avere conseguito un dottorato di ricerca presso la University of Michigan Law School, negli Stati Uniti. Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoro, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e la possibilità di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri e di individuazione e tutela dei diritti”. Fatto è Basti solo ricordare che, nello spazio in Italia, è stato il pioniere del diritto antitrust ed un Maestro di pochi anni fama mondiale del diritto dell’arbitrato e a ragione dell’incompletezza del- del commercio internazionale temi, questi, sui quali abbiamo voluto incentrare il presente tributo. Per ricordare e ripercorrere la disciplina legislativavita del Professor Xxxxxxx senza inevitabili sentimentalismi, possiamo invocare il suo ultimo libro “È italiano ma è bravo”, edito nel 2018 per i tipi di Persiani, nel quale Egli ricostruisce le principali tappe della sua vita e della sua esemplare carriera. La lettura di quel libro autobiografico è intensa e commovente per tutti coloro che lo hanno conosciuto personalmente e ne hanno potuto apprezzare le doti umane, scientifiche e professionali. Ad imperitura memoria, si è aperto deciso di inserire nel presente volume, come accade in ogni Festschrift, un articolato e approfondito dibattito suo curriculum vitae che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, le voci che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitandopermetterà, a X Il rapporto chi non ha avuto l’onore di lavoro nell’impresa multidatoriale volteconoscerlo, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare apprezzare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretutto, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazione, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in volta, il potere direttivo e quello disciplinare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro. Vi osta, a suo dire, proprio la funzione tipica dell’istituto, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed a cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. Xxxxxxx, perciò, al cospetto di una rivoluzione a metà. E ciò perché la responsabilità solidale rimane, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatorialepercorso scientifico-

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PREFAZIONE. Il contratto Da anni ormai la F.I.M.A.A. Torino ha orientato le sue energie sindacali verso un paziente lavoro volto a fare emergere e a valorizzare, nei confronti dell’opinione pubblica e del consumatore finale, l’indubbia funzione sociale legata al lavoro quotidiano dell’agente immobiliare, la sua valenza di reteacceleratore del mercato e di attivatore della filiera del comparto immobiliare. Questo è il messaggio non solo che mandiamo verso l’esterno ma è anche il “mantra” che viene percepito da tutti i nostri Associati, unitamente alla fruizione dei servizi che offriamo loro. La nostra principale attività spazia dal controllo del rispetto delle regole, anche attraverso una efficace campa- gna contro l’abusivismo, purtroppo ancora pericolosamente presente nel nostro mondo, a una politica di in- formazione e di costante formazione dei nostri Colleghi grazie al Centro Studi FIMAA Torino diretto da Xxxxxx Xxxxxxx. La decisione di realizzare questo Vademecum, felicemente giunto oggi alla sua terza edizione, frutto di un’i- dea del nostro vicepresidente Xxxxxxxx Xxxxxxx, coadiuvato, lungo questo percorso, da Xxxxxxxx Xxxxxxx, è di fatto la sintesi di quanto detto sopra. Con questo lavoro la Federazione, affidandosi per la fase finale al suo consulente legale avv. Xxxxxxxx Xxxxxx- xxxx, già consulente nazionale di FIMAA Italia-Confcommercio Imprese per l’Italia, e al xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, con- sulente fiscale FIMAA Torino e FIMAA Piemonte, ha voluto inviare un messaggio forte in più ancora direzioni: innanzi- tutto alle istituzioni e più precisamente al Comune di Torino che ha compreso le nostre intenzioni e si è reso fin da subito disponibile per chiarire quelle zona d’ombra interpretative che avrebbero potuto generare con- fusione tra gli utilizzatori finali; ai nostri Associati, per fare sentire loro la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione nostra vicinanza attraverso la stesura di un rapporto di lavoro a più datori pratico strumento di lavoro; ai consumatori, re- staperché il nostro Vademecum è stato realizzato in modo tale da essere di facile lettura e di pronta consultazione per tutti. La fonte di questo Vademecum, che illustra in maniera più organica l’applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione a canone concordato stipulati per molti versigli immobili presenti in Torino, un enigma tutto italianoè rappresentata dagli Accordi Territoriali siglati e depositati il 28/12/2017 tra il Comune di Torino e le Associazioni sindacali più rap- presenta dove a livello nazionale dei proprietari e degli inquilini (Ape Confedilizia, Uppi, Unioncasa, Confappi, Asppi, Appc, Anpe, Confabitare, Federcasa, Sunia, Sicet, Uniat, Aniat-Conia, Unione Inquilini, Edisu). Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoroCome già accennato, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to testo degli Accordi è stato rielaborato e riorganizzato in modo tale da renderlo di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e la possibilità di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri agevole lettura e di individuazione e tutela più facile interpretazione in sede di stipulazione dei diritti”contratti di locazione agevolata. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente Il Vademecum è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxrealizzato in formato cartaceo ma è anche stato pubblicato on-line sul nostro sito istitu- zionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx perché, in caso di sopravvenienza di modifiche e/o integrazioni dell'Accordo terri- toriale, le voci correzioni saranno, in prima battuta, inserite subito nella versione on-line. Nel ringraziare la nostra Segreteria, il nostro prezioso Consiglio Direttivo e tutte le persone che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretutto, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno preso parte alla realizzazione di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazioneprogetto, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete auguro a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in volta, il potere direttivo e quello disciplinare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro. Vi osta, a suo dire, proprio la funzione tipica dell’istituto, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed a cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. Xxxxxxx, perciò, al cospetto di tutti gli utilizzatori una rivoluzione a metà. E ciò perché la responsabilità solidale rimane, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatorialebuona lettura.

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PREFAZIONE. Il contratto di reteAcquista qui professionale e la sua visione cosmopolita delle scienze giuridiche ed econo- miche. Quando abbiamo cominciato a contattare i suoi amici, e più ancora la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione di un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- sta, per molti versi, un enigma tutto italiano. Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavorodei quali sono divenuti gli autori dei saggi contenuti in questo libro, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to Professor Xxxxxxx era ancora tra noi ed era felice di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco ricevere la visita di amici ed allievi. Stanco nel fisico ma non nell’impareggiabile intelletto, era ancora lucida- mente e la possibilità straordinariamente legato ai suoi temi di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri ricerca e di individuazione studio, temi che lo hanno reso il primo ed unico Presidente italiano (dal 1986 al 1994, poi Honorary President) nella storia dell’International Council for Commercial Arbitration (ICCA), dopo essere stato membro dei più importanti collegi arbitrali in contenziosi nazionali e tutela dei diritti”internazionali. Fatto è che, nello spazio Il nostro più grande rammarico sarà quello di pochi anni e non potere festeggiare insieme a ragione dell’incompletezza del- lui la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, le voci che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretutto, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno pubblica- zione di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce Liber amicorum in suo onore, in quanto alla fine del 2020 ci ha definitivamente lasciato. Ma nel licenziare il presente volume siamo certi che ciascuno di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazione, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in volta, il potere direttivo e quello disciplinare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro. Vi ostanoi, a suo diremodo, proprio sfogliando le pagine di questo libro lo sentirà accanto e rivedrà il suo sguardo veloce ed intelligente, ricorderà la funzione tipica dell’istitutobattuta immediata e pungente, da ricondurre alla condivisione la conversazione raffinata e la sua sconfinata cultura. Questo volume si divide in una sezione introduttiva e due parti. Nella sezione introduttiva, intitolata “ritratti di un pioniere”, vengono illustrate alcune delle competenze sue molteplici attività presso l’ICC Institute of World Business Law, l’International Council for Commercial Arbitration e delle professionalità l’Associa- zione italiana per l’arbitrato, attività che hanno caratterizzato la sua vita scientifica e professionale nel mondo dell’avvocatura. Segue poi la prima parte del personale alle dipendenze delle singole imprese ed volume ove abbiamo raccolto gli scritti in materia di diritto dei contratti e del commercio internazionale. hanno indotto a cui fa da necessario contraltare promuovere questo volume e a curarne la con- divisione delle pubblicazione. Per quanto riguarda i ricordi di uno dei due curatori, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, l’incontro col Professor Xxxxxxx avvenne agli inizi degli anni ’90, subito dopo il rientro dagli Stati Uniti come borsista presso la University of California, Xxxxxx (Los Angeles). Dopo la discussione di una tesi su “La responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. degli amministratori di società per azioni in Italia e negli Stati Uniti” presso l’Università di Bologna, il Professor Xxxxxxx, perciòoltre alla lode, al cospetto mi fece conferire la menzione accademica di una rivoluzione miglior tesi di diritto commerciale dell’anno. Il Professore mi disse di restare in contatto con lui e poco dopo mi invitò ad un convegno internazionale a metàCortina d’Ampezzo. E ciò perché la responsabilità solidale rimaneMentre presiedeva il conve- gno ed io ascoltavo timidamente seduto in un angolo della sala, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatorialeesclamò VIII

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PREFAZIONE. Il contratto di rete, e più ancora la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione di un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- sta, per molti versi, un enigma tutto italiano. Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoro, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e la possibilità di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri e di individuazione e tutela dei diritti”. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, le voci che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- te, una disposizione come quella del comma 4 ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretutto, al termine di un comma aggiunto. Quel di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazione, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in volta, il potere direttivo e quello disciplinare, potrà esigere le mansioni, con- trollare le modalità di esecuzione della prestazione. Secondo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoro. Vi osta, a suo dire, proprio la funzione tipica dell’istituto, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed a cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retisti. Xxxxxxx, perciò, al cospetto di una rivoluzione a metà. E ciò perché la responsabilità solidale rimane, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XXXXXX XXXXXXXX XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale

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PREFAZIONE. Il contratto Acquista qui consiglio, mi trasferii a Parigi ove svolsi uno stage presso la International Court of Arbitration della International Chamber of Commerce e venni ammesso al Dottorato di retericerca dell’Università di Parigi I, Panthéon Sor- bonne ove mi accolse il Professor Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tra gli autori di questo libro. Nel contempo, tramite un apposito accordo di doppio diploma, effettuavo le mie ricerche anche a Bologna dirette dal Professore Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Rientrato in Italia da Parigi (e più ancora dall’Aja ove avevo conseguito il Diploma dell’Accademia di diritto internazionale) all’alba del Duemila, vinsi subito un concorso universitario presso l’Università “Cà Foscari” di Venezia e qui ho completato la codatorialità, intesa mia carriera come possibilità Professore ordinario di simultanea riconduzione diritto internazionale ricoprendo oggi anche la carica di un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- sta, per molti versi, un enigma tutto italianoProrettore alle relazioni internazionali. Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoroA quel tempo, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to rapporto col Professor Xxxxxxx continuò in modo meno intenso ma sempre costante ed affettuoso finché, qualche anno fa, mi propose di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e tornare nel suo studio come “Special Counsel” per essere al suo fianco negli ultimi suoi arbitrati. E la possibilità mia gioia di costituire rapporti ritrovarlo fu immensa come tuttora lo è la mia riconoscenza per i suoi insegnamenti, di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri scienza e di individuazione vita. Per quanto riguarda me, Xxxxxx Xxxxxxx, gli anni che ho avuto l’onore di trascorrere al fianco del Professor Xxxxxxx hanno lasciato nel mio cuore e tutela dei diritti”. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, le voci che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra delle posizioni tendenzialmente assunte dalla dottri- na, considerato che ambedue sono sorrette da argomenti persuasivi che, anzi e paradossalmente, sovrabbondano. E questo non può essere imputato a lassismo o al decadimento degli in- terpreti e delle interpretazioni, come alle volte sarebbe potuto accadere per i giuslavoristi della mia generazione. Ciascuno deve fare il suo mestiere: il legi- slatore regoli, l’interprete interpreti. Senonché, sia pure in un ambito ristretto come quello del contratto di re- temente ricordi indelebili, una disposizione stima e un’ammirazione infinita. Potrei ricordare tanti episodi e tanti aneddoti, ma mi sia consentito, in questa sede, solo ricordare come quella del comma 4 ter dell’arttutto è iniziato. 30 del d.lgs. n. 276/2003 è potenzialmente ancor più deregolatrice di quanto poteva esserlo l’art. 8 della legge n. 148/2011. Pertanto, sarebbe stato necessario qualcosa di più che una frase sintetica e situata, oltretuttoNel 1990, al termine del mio percorso universitario ebbi occasione di potere parlare con il Professor Xxxxxxx a cui chiesi consiglio per un argo- mento su cui elaborare la tesi di laurea. La risposta fu immediata e di una sola parola: arbitrato. Da quel giorno è iniziato il mio viaggio nel mondo del diritto dell’arbi- trato. A marzo del 1991, da neolaureato cominciai, come di prassi in quegli anni, a seguire il Professor Xxxxxxx in tutte le sue lezioni di diritto commer- ciale nelle quali gli studenti rimanevano ammaliati dalla passione e dalla profonda conoscenza della materia che veniva loro trasmessa, nell’ambito di un comma aggiuntocorso monografico dedicato al diritto dell’arbitrato. Quel Un giorno di più avrebbe evitato la babele delle interpretazioni e le incertezze aprile dell’anno successivo, mentre eravamo nella fase di un dibattito dottrinale che potrebbe essere considerato infrut- tuoso. All’interno chiusura della pubblicazione del suo volume “Lezioni di questo dibattito deve ora essere considerata anche la nitida voce diritto dell’arbi- trato”, uscito poi nel mese di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. La sua collocazione, meditata nel tempo e da ultimo ulteriormente moti- vata, è nel senso di ritenere la codatorialità uno strumento di flessibilità ge- stionale rilevante sul piano dell’esercizio dei poteri datoriali. Sarà il contratto di rete a indicare quale tra i vari imprenditori coinvolti eserciterà, di volta in voltamaggio, il potere direttivo e quello disciplinareProfessor Xxxxxxx a metà della lezione mi disse: “Xxxxxxx, potrà esigere le mansionidevo andare..., con- trollare le modalità continui Lei” — “Bene Professore... certamente”, dissi Xxxx,rimn iantteesea scthreatlatsociacsaspe ilt’aoulloa. Ma il professore mi disse “cominci pure, voglio ascoltarla un poco prima di esecuzione della prestazioneandare...”. Secondo Xxxxx X Acquista qui Honouring a Maestro del Diritto with a Liber amicorum has become customary in the university world. But this volume, deliberately of non-cyclopic dimensions, differs from others in terms of the exceptional quality of the essays and of their authors, world-renowned University professors and practitioners of International Law as well as friends of Professor Xxxxxxx Xxxxxxx. They have joined us to commemorate with this book an Italian legal scholar who has been unique on the world stage. These Mélanges are dedicated to one of the world’s top specialists in Arbitration and International Trade Law of all times. They belong to the Mélanges of a generation of exceptional scholars and practitioners who are no longer with us, such as Xxxxxxxx XxxxxXxxxxxx, però, neppure la codatorialità, sotto for- ma di previa definizione e condivisione delle regole di ingaggio, consente di derogare alla regola generale della responsabilità solidale dei diversi datori di lavoroXxxxxx Xxxxxx or Xxxxxx Xxxxxxx. Vi ostaIt is impossible here to recollect and retrace the entire life of Professor Xxxxxxx, a suo direEuropean lawyer open to the world, proprio la funzione tipica dell’istitutoa world which he has continu- ously crossed since his doctoral studies in the United States in the 1950s, da ricondurre alla condivisione delle competenze e delle professionalità del personale alle dipendenze delle singole imprese ed after graduation summa cum laude at the University of Bologna. A proliphic thinker, he was very generous and charismatic. Suffice it to say that, in Italy — and in Europe — he made a cui fa da necessario contraltare la con- divisione delle responsabilità derivanti dall’impiego comune dei dipendenti retistihuge contribution to not one but several fields of Law: he has been the pioneer of Antitrust Law and of European Commercial Law as well as an élite scholar and practitioner of Arbitration Law, Interna- tional Trade Law, Private International Law and Comparative Contract Law. XxxxxxxTo remember the life of Professor Xxxxxxx without inevitable feelings, perciòfortu- nately, al cospetto di una rivoluzione we can rely on his latest book “É Italiano ma è bravo”, published in 2018 by Persiani, in which he reconstructs the main stages of his life and of his exemplary career. The reading of that autobiographical book is intense and moving for all those who have known him personally and have appreciated his innate human, scientific and professional gifts. In everlasting memory, as it happens with every Festschrift, a metàcurriculum vitae has been included in this volume. E ciò perché la responsabilità solidale rimaneWe hope that this will inspire young lawyers to follow his scientific and professional path, non è dato sapere se per imperizia o carenza di volontà del legislatore, la cittadella imprendibile che non può essere, o non si vuole, espugnare. Per le ragioni già dette, anche quella che qui viene proposta è una solu- zione inevitabilmente opinabile e, forse, non potrebbe essere diversamente. Nondimeno, trattasi di soluzione pienamente plausibile anche e soprattutto perché sostenuta con quella tensione e quel rigore necessari in the constant effort to build up a garantirne la più completa scientificità. Pertanto, chi volesse ulteriormente approfondire uno degli snodi teori- camente più interessanti del diritto del lavoro degli ultimi anni non potrà esimersi dal misurarsi con le proposte contenute nelle pagine che seguono. Roma, 9 novembre 2017 XII Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatorialesolid international practice enlightened by a cosmopolitan vision of the Law.

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