Prelievi abusivi. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e,nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente finale, adeguato alle mutate condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Art. 53 del presente Regolamento e saranno fatturati alla tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà del Gestore di disattivare l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente finale. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio idranti, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigente. È, inoltre, rigorosamente vietato: a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua; b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate; c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non perspegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). I casi di cui sopra potranno essere denunciati alle Autorità competenti. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento. Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido. È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua, alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.L’ uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) disponibilità di risorsa; b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali; c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri perautovettura. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
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Prelievi abusivi. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Gestoredall’Azienda. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore dall’Azienda se non espressamente autorizzati dallo stesso dalla stessa Azienda compresa la riapertura di un misuratore contatore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore contatore rimosso. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di forniturautenza. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore all’Azienda e,, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di forniturautenza, a spese dell’utente finaledell’utente, adeguato alle mutate condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno Art. 5 lett.e), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Art. 53 del 51del presente Regolamento e saranno fatturati alla Ia tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) eccedenza in vigore moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà del Gestore dell’Azienda di disattivare l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura utenza senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente finalecomunicazione all’utente. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio idrantiantincendio, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigente. È, inoltre, È inoltre rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non perspegnimento per spegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008R: è • È vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. • È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento. Fermo restando il limite stabilito di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, flusso quando il terreno è sufficientemente umido. • È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. • È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. • È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua, d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà. • È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.L’ uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri perautovettura. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
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Samples: Servizio Acquedotto
Prelievi abusivi. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e,nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente finale, adeguato alle mutate condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Art. 53 del presente Regolamento e saranno fatturati alla tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà del Gestore di disattivare l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente finale. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio idranti, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigente. È, inoltre, rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, ,allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non perspegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). I casi di cui sopra potranno essere denunciati alle Autorità competenti. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento. Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido. È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua, alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.L’ uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri perautovettura. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
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Prelievi abusivi. E’ È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Gestorecomunale. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimossodal sub-Ato. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e,nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente finale, adeguato alle mutate condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno dell’acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Artdall’art. 53 35 del presente Regolamento e saranno fatturati alla tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) moltiplicata per dieci. È fatta regolamento, salva la facoltà del Gestore sub-Ato di disattivare sospendere l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente finalecomunicazione all’Utente. In caso È fatto divieto di effettuare prelievi effettuati abusivi dalle prese antincendio idranti, determinati da eventi eccezionali o utenze per i controlli periodici dell’impianto e, uso pubblico ed in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigente. È, inoltre, rigorosamente vietatoparticolare:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
cb) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non perspegnimento per spegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. lettere a) e b). I casi di cui sopra potranno essere denunciati alle Autorità competenti. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento. Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido. È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua, alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.L’ uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di impianti gomma equivalenti o fare qualsiasi uso dell’acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. (es. lavaggio auto, preparazione veleni agricoli, ecc…). Gli accertati prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’art. 35 del presente regolamento. I prelievi abusivi oltre al pagamento delle penalità previste, comporteranno l’addebito al soggetto che ha provveduto a prelevare abusivamente acqua, di una somma pari al volume presunto di acqua prelevata applicando la tariffa più alta in vigore. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e tecnologie perseguiti a norma di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri perautovettura. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologichelegge.
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Samples: Regolamento Acquedotto
Prelievi abusivi. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestorecittadina dei comuni. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condottea monte del misuratore d’utenza o in assenza dello stesso, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimossodal Gestore. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È E’ pertanto vietato l’uso dell’acqua l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusiviabusivi ed assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’art. 49. Qualsiasi variazione modifica da parte dell’utente finale, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le delle normative d’uso e di qualsiasi altro dato relativo alle condizioni contrattuali stessecontrattuali, deve dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e,nel Gestore. Nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell’utente finale, adeguato alle mutate condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Artdall'art. 53 49 del presente Regolamento e saranno fatturati alla tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) moltiplicata per dieci. È fatta regolamento, salva la facoltà del Gestore di disattivare sospendere l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcunopreavviso. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente comunicazione all’utente finale. I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente, saranno fatturati: - per gli usi domestici: sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e dalla data di validità di un titolo sull’immobile riferiti al responsabile del suddetto prelievo. Saranno addebitati 70 mc/annui a persona alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione. - per gli usi diversi dal domestico: in base ad un consumo stimato per categoria similare a partire dalla data di validità di un titolo sull’immobile alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio idrantiantincendio, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto eeccezionali, e in ogni caso, caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste prevista non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigenteapplicate. ÈTutti i prelievi abusivi, inoltre, rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non perspegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). I casi di cui sopra potranno essere denunciati alle Autorità competenti. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità si ravvisano ipotesi di provvedere con altre fonti reato, saranno denunciati e perseguiti a norma di approvvigionamento. Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido. È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua, alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico localelegge.L’ uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri perautovettura. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
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Prelievi abusivi. E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestorecittadina. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condottea monte del misuratore d’utenza o in assenza dello stesso, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimossodal Gestore. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È E’ pertanto vietato l’uso dell’acqua l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusiviabusivi ed assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’art. 54. Qualsiasi variazione modifica da parte dell’utente finale, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le delle normative d’uso e di qualsiasi altro dato relativo alle condizioni contrattuali stessecontrattuali, deve dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e,nel Gestore. Nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell’utente finale, adeguato alle mutate condizioni. Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Artdall'art. 53 54 del presente Regolamento e saranno fatturati alla tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) moltiplicata per dieci. È fatta regolamento, salva la facoltà del Gestore di disattivare sospendere l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcunopreavviso. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente comunicazione all’utente finale. I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente, saranno fatturati: - per gli usi domestici: sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e dalla data di validità di un titolo sull’immobile riferiti al responsabile del suddetto prelievo. Xxxxxxx addebitati 70 mc/annui a persona alla tariffa più alta invigore al momento della loro fatturazione. - per gli usi diversi dal domestico: in base ad un consumo stimato per categoria similare a partire dalla data di validità di un titolo sull’immobile alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio idrantiantincendio, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto eeccezionali, e in ogni caso, caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste prevista non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigenteapplicate. ÈTutti i prelievi abusivi, inoltre, rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non perspegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). I casi di cui sopra potranno essere denunciati alle Autorità competenti. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva. È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità si ravvisano ipotesi di provvedere con altre fonti reato, saranno denunciati e perseguiti a norma di approvvigionamento. Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido. È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua, alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà. È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico localelegge.L’ uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri perautovettura. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
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