PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE Clausole campione

PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 7.1. La Committente prenderà in carico le SIM consegnate e le prestazioni eseguite ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate nelle Specifiche Tecniche.
PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. Art. 11 - Qualità dei beni -F
PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il Committente prenderà in carico i beni/servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nel documento Norme Tecniche/Capitolato Speciale.
PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. SA prenderà in carico i beni/servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nel documento Norme Tecniche. In caso di beni/servizi soggetti a collaudo/verifica di regolare esecuzione, SA procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento/corretta esecuzione degli stessi - in caso di beni, a seguito del montaggio/installazione - entro un congruo termine dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata dell’Appaltatore. In caso di assenza dell’incaricato dell’Appaltatore, il verbale di collaudo/regolare esecuzione farà egualmente stato nei confronti del medesimo. L’incaricato alla verifica di regolare esecuzione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla – in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo/verifica di regolare esecuzione. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell’arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell’Offerta. In questi casi, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con SA; seguirà nuova verifica della fornitura. I beni rifiutati a seguito di collaudo con esito negativo, o a seguito di denuncia da parte di SA per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a disposizione dell’Appaltatore per il ritiro per un periodo massimo di 10 gg dalla data di ricezione della denuncia o della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, è facoltà di SA depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio dell’Appaltatore. Il tempo decorso tra la rilevazione e l’eliminazione dei difetti dei beni/ripristino del servizio sarà considerato ritardo imputabile all’Appaltatore e darà diritto a SA di applicare le penali eventualmente previste. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati con SA, quest’ultimo si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in generale di adott...
PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 48.1 L’ABD prenderà in carico i beni/servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nella documentazione tecnica.
PRESA IN CARICO, COLLAUDO/VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 49.1 Il collaudo/verifica di regolare esecuzione, avvenuto/a positivamente ai sensi delle presenti Condizioni Generali, non esonera comunque l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.