VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento sarà effettuata dall’amministrazione entro 20 giorni dalla presentazione dei rapporti finali di controllo. La verifica deve attestare che le attività siano svolte secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell’Offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario. Dell’esito della verifica è data immediata comunicazione all’aggiudicatario, mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata. Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi entro il termine di 20 giorni. In caso di inadempimento, l’Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La FST verificherà la regolare esecuzione delle prestazioni in relazione a quanto stabilito nel presente capitolato sulla base di rapporti di avanzamento (SAL) presentati dall'affidatario, a quanto contenuto nell'offerta tecnica e nelle specifiche tecniche e nel capitolato, oltre a quanto eventualmente contenuto nelle norme specifiche del contratto, facendo riferimento al cronogramma presentato. La verifica della regolare esecuzione imporrà, periodicamente, la predisposizione di relazioni di esecuzioni che siano maggiormente dettagliate e capaci di comunicare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione delle attività all’Unione Europea da parte della Regione Toscana che finanzia la campagna. In particolare, si sottolineano gli obblighi informativi previsti dall'art. 7 del presente appalto.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. Il prestatore di servizi, a completamento delle diverse prestazioni, dovrà trasmettere al GAL Appennino Bolognese, con sede in xxxxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxxx, una dichiarazione in cui attesta che la prestazione risulta conforme alle specifiche previste in contratto. Il Committente si riserva di effettuare le necessarie verifiche, con impegno ad emettere l'attestazione di conformità entro 45 giorni. Qualora vengano rilevate prestazioni non conformi al contratto, il Committente dovrà, a seconda della situazione rilevata:
1. definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
2. concordare l’accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica di regolare esecuzione è effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, avuto riguardo alle prescrizioni contrattuali previste nel presente Capitolato. Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, la Stazione Appaltante inoltra formale contestazione all’Aggiudicatario, che è tenuto a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. La verifica di regolare esecuzione è finalizzata all’accertare la rispondenza del servizio effettuato a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto offerto dall’aggiudicatario.
2. La verifica verrà eseguita a cura dell’Amministrazione, entro 30 giorni dalla presentazione delle singole fatture.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, verifiche in corso d’opera finalizzate a verificare l’adeguatezza del servizio effettuato.
4. L’affidatario si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica di cui al comma precedente.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Ai sensi dell’art.102 del d.lgs. 50 del 18.04.2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a attestazione di regolare esecuzione, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. La verifica della regolare esecuzione del servizio è disposta dal dirigente responsabile del contratto, che si avvale a tale scopo del supervisore del progetto specifico. Questi è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile del contratto ogni difformità o inadempienza rilevata nell’esecuzione del servizio rispetto agli obblighi contrattuali.
3. Per ciascuna indagine commissionata sarà effettuata, entro 30 giorni dalla consegna del data base e dell’elaborazione, la verifica di conformità sulla base della rispondenza formale del servizio reso alle caratteristiche indicate negli art.3 del presente Capitolato e all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario.
4. Al termine del contratto verrà rilasciata attestazione di regolare esecuzione in termini di qualità e quantità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica della regolare esecuzione degli interventi è diretta ad accertare che gli stessi siano stati eseguiti a regola d’arte. Al termine di ogni intervento è previsto che il personale dei Servizi assegnatari dei mezzi, oppure dell’Ufficio Mezzi Motorizzati, provveda a effettuare la verifica di regolare esecuzione entro dieci giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo, non necessariamente in contraddittorio con l’impresa. L’Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione dell’esito positivo delle verifica. Qualora a seguito del ritiro del veicolo siano riscontrati difetti o irregolarità nell’esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei pneumatici utilizzati alle disposizioni del presente capitolato e dell'Ordinativo, l'impresa sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati entro il termine che sarà comunicato dall’Ufficio Mezzi Motorizzati, fatto salvo il risarcimento del danno.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata con riguardo alle prescrizioni del presente capitolato d’appalto, nonché rispetto al contenuto dell’offerta tecnica del soggetto affidatario.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. A completamento della prestazione, il Direttore dell’esecuzione redigerà il certificato di regolare esecuzione.
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE. 1. Il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore della corretta esecuzione controlla l’esecuzione del contratto per ciascun ordine di fornitura secondo le modalità previste dall’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e dal capitolato tecnico.
2. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.