Prestazioneassicurativa Clausole campione

Prestazioneassicurativa. L’Assicurato, al termine del Periodo di Franchigia, acquisisce il diritto all'Indennità nella misura definita dall’Art. 6 e così successivamente per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Due periodi di Ricovero Ospedaliero, occorsi entro 60 giorni l’uno dall’altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, sanno considerati come un unico Sinistro. Inoltre, per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata.
Prestazioneassicurativa. L’Assicuratore, per il periodo di Ricovero Ospedaliero, liquida una Indennità pari ad Euro 40,00= al giorno. Con riferimento alla garanzia “DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO PER INFORTUNIO E MALATTIA”, la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato per ciascuna annualità assicurativa, anche in relazione agli eventi che occorrano al Nucleo Familiare di quest’ultimo, è pari ad un massimo di Euro 2.400,00=, corrispondenti a 60 (sessanta) giorni di Ricovero Ospedaliero.
Prestazioneassicurativa. L’Assicurato, al termine del Periodo di Franchigia, acquisisce il diritto all'Indennità nella misura definita dall’Art. 6 e così successivamente per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di disoccupazione. Inoltre, per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).