Presupposti giuridici dell’operazione. In data 10 maggio 2005 (con delibera n. 15029) la CONSOB accertava l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale, vigente fin dal 18 aprile 2005 (con superamento della soglia rilevante ai sensi dell'art. 106, comma 1 del TUF in data 19 aprile 2005), fra gli stessi Azionisti Paciscenti e BPL, avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie BAPV e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su BAPV stessa, per il quale non erano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 122 del TUF. BPL e gli Azionisti Paciscenti, preso atto della pronuncia della CONSOB e fermo comunque il dissenso dell'Offerente dal contenuto della citata delibera CONSOB (così come comunicato al mercato in data 11 maggio 2005, ai sensi dell'art. 114 del TUF), impugnata con ricorso depositato in data 3 giugno 2005 dinanzi ai competenti organi giudiziari, hanno deciso, in data 16 maggio 2005, di riunirsi in un accordo parasociale le cui pattuizioni sono espressamente contenute nel Patto, debitamente comunicato ai sensi dell'art. 122 del TUF. L'Offerta di Acquisto è, pertanto, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da BPL ai sensi degli artt. 106, comma 1 e 109, comma 1, lett. a) del TUF. In particolare, ai sensi dell'art. 109, comma 1, lett. a) del TUF, BPL e gli Azionisti Paciscenti sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dall'art. 106 del TUF. Con la promozione dell'OPA, BPL adempie a tali obblighi. Il presupposto giuridico dal quale discende l'obbligo di promuovere l'Offerta di Acquisto è costituito dalla circostanza che, in data 16 maggio 2005, BPL e gli Azionisti Paciscenti hanno stipulato il Patto (il cui contenuto è rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF). Si sono, quindi, venuti a determinare i presupposti per il lancio dell'OPA sulla totalità del capitale sociale di BAPV, per effetto del combinato disposto degli artt. 109, comma 1, lett. a) e 106 del TUF, avendo BPL (così come, del resto, gli Azionisti Paciscenti) acquistato azioni BAPV nell'arco dei 12 mesi antecedenti la conclusione del Patto.
Presupposti giuridici dell’operazione. La presente è un’offerta pubblica d’acquisto totalitaria effettuata su base volontaria, ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte IV del Testo Unico e in particolare dall’art. 102.
Presupposti giuridici dell’operazione. L’Offerta e` promossa su base volontaria dall’Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4 del TUF e delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento CONSOB.
Presupposti giuridici dell’operazione. L’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte IV del Testo Unico e in particolare dell’art. 102 del Testo Unico, avente ad oggetto la totalità delle azioni dell’Emittente emesse alla data di pubblicazione del presen- te Documento di Offerta, dedotte quelle possedute, anche a seguito di acquisti effettuati fuori offerta dopo tale data, dall’Offerente.
Presupposti giuridici dell’operazione. L’operazione descritta nel presente DOCUMENTO D’OFFERTA è un’offerta pubblica di acqui- sto obbligatoria e totalitaria, ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del TUF, nonché delle applicabili disposizioni del REGOLAMENTO EMITTENTI avente a oggetto n. 14.914.365 ordinarie di XXXXXX del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, le quali rappresentano la totalità delle azioni ordinarie dell’EMITTENTE emesse alla data del DOCUMENTO D’OFFERTA, dedotte le azioni ordinarie possedute direttamente dall’OFFERENTE alla medesima data (n. 15.085.635 azioni ordinarie, pari a circa il 50,29% del capitale sociale dell’EMITTENTE). L’obbligo di promuovere l’OFFERTA è sorto in capo a GRUPPO MINERALI il 27 febbraio 2007, per effetto dell’acquisto in pari data da IRIS CERAMICA di n. 15.085.635 azioni ordinarie di XXXXXX, pari a circa il 50,29% del capitale sociale dell’EMITTENTE.
Presupposti giuridici dell’operazione. L’Offerta descritta nel presente Documento di Offerta è un’Offerta Pubblica di Acquisto preventiva parziale su Azioni Ordinarie di Negri Bossi, promossa ai sensi degli artt. 102 e 107, comma 1, del Testo Unico nonché delle altre disposizioni applicabili dello stesso e del Regolamento.
Presupposti giuridici dell’operazione. L’Offerta è promossa su base volontaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma quarto del TUF e delle vigenti disposizioni regolamentari di cui al Regolamento Emittenti, in quanto compatibili, ed è finalizzata all’acquisto da parte del Banco Popolare dell’intero capitale sociale dell’Emittente, non già detenuto direttamente o indirettamente dallo stesso. L’Offerta è rivolta a tutti gli azionisti Banca Italease indistintamente e a parità di condizioni.
Presupposti giuridici dell’operazione. La presente Offerta viene effettuata ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Testo Unico della Finanza.
Presupposti giuridici dell’operazione. L’Offerta è un’offerta obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del Testo Unico, a seguito dell’esecuzione dell’Accordo di Compravendita e della sottoscrizione del Patto Parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) e d-bis) del TUF, in forza del quale Aedes e Nova Re Holding, ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4, TUF, sono considerati soggetti che agiscono di concerto. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato in allegato in Appendice sub N.1.
Presupposti giuridici dell’operazione. L’Offerta Residuale è un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria residuale effettuata ai sensi e per gli effetti del previgente articolo 108 del TUF – nonché, ai sensi dell’art. 109, comma 1, lett. b) del TUF – e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti. Il presupposto da cui discende l’Offerta Residuale è rappresentato dall’Acquisto, che ha portato Grande Jolly a detenere, alla data del 31 luglio 2007, n. 18.367.550 azioni Jolly Hotels, pari al 91,838% del capitale sociale di Jolly Hotels e quindi a superare la soglia del 90% stabilita dall’articolo 108 del TUF. L’obbligo di promuovere l’Offerta Residuale è assolto dall’Offerente, ai sensi dell’art. 109 comma 1, lett. b) del TUF, anche per conto dei soggetti che lo controllano, direttamente e indirettamente.