PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO Clausole campione

PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO. La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav può avvenire esclusivamente per il tramite di intermediari (incaricati del collocamento) soggetti alla normativa italiana di recepimento della direttiva 2015/849/UE in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In conformità a quanto disposto dalla normativa italiana vigente, gli intermediari incaricati del collocamento delle azioni della Sicav sono tenuti a rispettare gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione ivi previsti. A tal fine, i sottoscrittori si impegnano a fornire agli intermediari incaricati del collocamento delle azioni della Sicav le informazioni e la documentazione necessarie all’adempimento di tali obblighi. Inoltre, conformemente alle leggi lussemburghesi applicabili in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, l’Agente ha facoltà di richiedere informazioni concernenti i soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia da cui vengono effettuati i pagamenti. connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle azioni. In attesa delle informazioni e dei documenti utili all’identificazione dei menzionati soggetti, l’Agente ha la possibilità di dare avvio alla procedura di sottoscrizione. Tuttavia, nel caso in cui la procedura di sottoscrizione venga avviata, non verrà effettuato alcun rimborso fino al momento della ricezione delle informazioni e dei documenti aggiuntivi utili all’identificazione. Io sottoscritto autorizzo l’Agente ad inviarmi o ad inviare agli intermediari italiani che agiscono per mio conto, tramite e-mail o tramite altri mezzi equiparabili, le lettere di conferma dell’avvenuta operazione di investimento/conversione/rimborso e la documentazione informativa contenenti i miei dati personali, compresi nomi e indirizzi registrati nel Libro degli Azionisti della Sicav. La presente autorizzazione sarà valida ed efficace fino alla ricezione da parte dell’Agente di una comunicazione scritta di annullamento, revoca o modifica. Optando per l’utilizzo di internet per la trasmissione della documentazione e delle informazioni di cui sopra, riconosco che tale tipologia di trasmissione di dati non è criptata e non è quindi sicura. Riconosco, inoltre, che esistono altri rischi connessi all’utilizzo di internet, quali ad esempio la possibilità di incorrere in virus informatici e la possibilit...
PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO. Il riciclaggio di denaro si ha quando le persone partecipano ad attività criminali come il terrorismo, lo spaccio o il consumo di narcotici, vogliono nascondere i proventi dei loro crimini oppure desiderano farli apparire leciti. Gran parte dei paesi in cui operiamo vietano tassativamente l’attività di riciclaggio del denaro e ritengono una violazione del codice penale la partecipazione a transazioni che derivano dalle attività criminali. In Rieco ci impegniamo per rispettare tutte le leggi in vigore, i regolamenti e le norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Significa che ci aspettiamo che stiate attenti ai segnali di pericolo dei clienti, dei fornitori o degli altri partner commerciali che potenzialmente sono coinvolti nel riciclaggio di denaro. Per esempio quando un fornitore vi chiede di: Versare fondi in un conto corrente bancario intestato a parti terzi al di fuori del paese di cooperazione; effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle stabilite nei termini commerciali normali; Suddividere i pagamenti in più conti correnti bancari. Oppure quando un cliente vi chiede o esegue pagamenti: • In contanti • da svariati conti corrente bancari • Attraverso terze parti • In anticipo quando questa forma di pagamento non fa parte dei normali termini commerciali • In misura che va oltre i normali termini commerciali

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).