IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Clausole campione

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, l’impresa socia è tenuta a fornire a Neafidi i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare l’impresa socia stessa e per il titolare effettivo. Al fine di tutelare l’impresa socia, Neafidi valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. 1. All'atto della richiesta della Carta, il Titolare è tenuto a fornire alla Banca le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela e i dati identificativi propri in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e successive disposizioni). 2. Al fine di tutelare il Titolare, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni connesse ad atti di disposizione del rapporto, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire a Sviluppo Artigiano i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo. Al fine di tutelare il proprio Cliente, Sviluppo Artigiano valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.). Il cliente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile penale ed amministrativa della correttezza e veridicità delle informazioni e dei dati forniti al Confidi.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. L’identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l’acquisizione dei documenti di identità e di quant’altro previsto dalla vigente normativa, viene effettuata a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi della vigente normativa.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. 1. All’atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l’acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. 1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il cd. codice LEI (Legai Entìty Identifìer) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico. 3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fomite.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. 1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca ì propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il codice LEI (Legai Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. 1. Il cliente deve fornire alla banca, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i propri dati e documenti di identificazione necessari per il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, nonché quelli del Titolare Effettivo del rapporto. 2. In caso di conto corrente intestato a più persone, tutti i contestatari devono fornire i predetti dati. 3. L’accesso al Servizio è consentito solo a seguito della identificazione del Cliente che ha luogo con il riconoscimento dei codici d’accesso forniti al Cliente dopo la sottoscrizione del relativo contratto e determinati dalla Banca con procedura automatica. Per accedere al Servizio il Cliente deve essere in possesso dell’attrezzatura tecnica idonea installata presso di sé e/o di quella che in seguito si rendesse necessaria, atta a consentire al Cliente l’accesso alla rete Internet sulla base di un accordo concluso dal Cliente medesimo con un ISP (Internet Service Provider), al quale la Banca resta del tutto estranea. L’accesso al sito dovrà avvenire con le modalità stabilite tempo per tempo
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. 1. L'apertura del Libretto nominativo Smart è subordinata al ricevimento da parte di Poste Italiane dei dati e dei validi documenti identificativi del cliente. Il cliente è tenuto a fornire a Poste Italiane i propri dati e i documenti validi ai fini identificativi aggiornati anche in occasione delle operazioni relative al predetto Libretto nominativo Smart nonché le ulteriori informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l'adempimento degli obblighi di adeguata veri- fica della clientela previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento al terrorismo. 2. Il Titolare si impegna a fornire sotto la propria responsabilità tutte le infor- mazioni necessarie e aggiornate per consentire a Poste Italiane di adempie- re agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA. 1. Per la conclusione e nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il rap- porto relativo al Conto ed ai singoli Servizi, Poste Italiane è soggetta agli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs. 231/2007, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Poste Italiane, per l’assolvimento di tali obblighi, deve ricevere i dati e i validi documenti identificativi del cliente. Il Correntista è tenuto a fornire a Poste Italiane i propri dati e i documenti validi ai fini identificativi per la conclusione del contratto ed in occasione delle operazioni relative ai predetti rapporti nonché le ulteriori informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l’adempimento degli obblighi di identificazione e di adeguata ve- rifica di cui sopra. 2. Il Correntista si impegna a fornire sotto la propria responsabilità tutte le in- formazioni necessarie e aggiornate per consentire a Poste Italiane di adem- piere agli obblighi di adeguata verifica della Clientela. 3. Al fine di tutelare il proprio cliente, Poste Italiane valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità per- sonale dei soggetti che entrano in rapporto con Poste Italiane stessa (quali portatori di assegni, ecc.). 4. Il cliente prende atto che, nel caso in cui Poste Italiane non sia in grado di rispettare gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs. 231/2007 come sopra richiamati, Poste Italiane si asterrà dal concludere il contratto di conto corrente e qualsivoglia ulteriore rapporto relativo a ciascuno dei Servizi.