Rimborso delle Azioni Clausole campione

Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimento, salvo che non ricorrano le condizioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants"). In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 9.
Rimborso delle Azioni. Ogni sottoscrittore può presentare tutte o parte delle proprie azioni all’Agente Amministrativo per il relativo rimborso in ogni Giorno di Valutazione. È possibile effettuare il rimborso di azioni di ciascun Comparto in qualunque Giorno lavorativo. Le richieste di rimborso saranno di norma evase il Giorno lavorativo successivo al Giorno di Valutazione, purché la richiesta sia ricevuta entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo) nel Giorno di Valutazione. Non sarà applicata alcuna commissione di rimborso. I rimborsi avverranno nella relativa Valuta della Classe, al più tardi il quinto Giorno lavorativo successivo al Giorno di Valutazione. Sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione e con l'autorizzazione dei sottoscrittori coinvolti, i rimborsi potranno avvenire in natura. I sottoscrittori sono liberi di rifiutare il rimborso in natura e di insistere per ottenere il rimborso in contanti nella Valuta di Riferimento del Comparto. Laddove i sottoscrittori accettino di ricevere un rimborso in naturaquesti riceveranno, per quanto possibile, una selezione rappresentativa delle posizioni in titoli e liquidità del Comparto, proporzionalmente al numero di azioni rimborsato. Il valore del rimborso in natura sarà certificato da un’attestazione redatta dalla società di revisione in conformità ai requisiti della legge lussemburghese. Qualunque costo sostenuto per i rimborsi in natura sarà a carico dei sottoscrittori interessati. Salvo rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora, a seguito di un rimborso, il valore della partecipazione residua di un sottoscrittore in un Comparto si riducesse al di sotto della partecipazione minima cui si è fatto riferimento in precedenza, la SICAV potrà considerare la richiesta di rimborso (laddove così stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione) in relazione a tutte le sue azioni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, decidere di rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni dei sottoscrittori che detengano una partecipazione in un Comparto inferiore a quella minima cui si è fatto sopra riferimento. In caso di tale rimborso obbligatorio, il sottoscrittore interessato avràun termine di un mese per aumentare la propria partecipazione al di sopra del limite minimo. Il rimborso delle azioni di un determinato Comparto sarà sospesa nel momento in cui la SICAV sospenda la determinazione del NAV di tale Comparto (cfr. successiva sezione 7 “INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE...

Related to Rimborso delle Azioni

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).