Rimborso delle Azioni Clausole campione

Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimento, salvo che non ricorrano le condizioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants"). In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 9.
Rimborso delle Azioni. Fatta salva l’ipotesi di sospensione dei rimborsi disciplinata nel Prospetto, gli azionisti possono, in qualsiasi momento e nei termini di cui al Prospetto, chiedere alla Sicav il rimborso totale o parziale delle Azioni possedute. Gli investitori italiani inoltrano per il tramite dei Soggetti Collocatori o dei Consulenti Finanziari degli stessi, la richiesta di rimborso delle Azioni, in forma scritta, allegando i relativi certificati rappresentativi, ove emessi. La domanda di rimborso, redatta in forma libera ovvero utilizzando l’apposito Modulo di Rimborso, messo a disposizione degli investitori gratuitamente presso i Soggetti Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, deve contenere le seguenti indicazioni: ■ Comparto e Classe di appartenenza delle Azioni; ■ generalità del richiedente; ■ numero delle Azioni da liquidare; ■ mezzo di pagamento prescelto per la corresponsione dell’importo da rimborsare; ■ ulteriori eventuali dati richiesti dalla normativa vigente. La corresponsione dell’importo in Euro derivante dal rimborso può avvenire a mezzo bonifico o a mezzo assegno non trasferibile all’ordine del richiedente secondo le indicazioni contenute nella domanda di rimborso. In mancanza dell'indicazione di un recapito di corrispondenza fornito in sede di sottoscrizione tutte le comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo del Primo Sottoscrittore. La Sicav provvede, tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo seguenti il Giorno di Valorizzazione (come definito nel Prospetto), salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Se però la richiesta di rimborso è riferita ad azioni per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo stesso, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di valorizzazione dell’operazione di rimborso. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente verranno trattenute presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in apposito conto vincolato, intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

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  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.