Previsioni generali. 1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo. 2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. 3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene: - la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento; - le generalità del richiedente; - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente. 4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,00. 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile. 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare: - In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente dai sottoscrittori e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorre un solo giorno, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. 8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all’andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. 10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
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Samples: Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare, Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare
Previsioni generali. 1. I partecipanti al fondo Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.
20. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - rimborsare, se emessi - emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
3. La domanda di rimborso - – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - – contiene: - • la denominazione del fondo Fondo oggetto di disinvestimento; - • le generalità del richiedente; - • il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; - • il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; - • in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - • gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - il Collocatore – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,0013:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondoFondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare: - In , in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente dai sottoscrittori da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorre un solo giornointercorrono cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondoFondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° quindicesimo giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - – in relazione all’andamento dei mercati - – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
11. Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento che richiedano l’accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano stati consegnati o siano detenuti presso il Depositario, l’erogazione dell’importo del rimborso è sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termine previsto nell’art. II, comma 5, Parte C, del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso il Depositario in apposito conto e saranno disponibili solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune D’investimento