Common use of Previsioni generali Clause in Contracts

Previsioni generali. 1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

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Samples: Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare

Previsioni generali. 1. La partecipazione I partecipanti al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolopossedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx. 20. La sottoscrizione richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote può da rimborsare – se emessi – deve avvenire solo a fronte del versamento mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazionesoggetto incaricato del collocamento. 3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene: – la denominazione del comparto/classe oggetto di disinvestimento; – le generalità del richiedente; – il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; – il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; – in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; – gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente. Per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla precedente Sezione I.2, comma 4), in virtù del mandato conferito a Fideuram S.p.A. le domande di rimborso devono essere inoltrate alla stessa - Piazzale X. Xxxxxx n. 31, Roma - unitamente al certificato rappresentativo delle quote, qualora ritirato dal partecipante. I dati contenuti nelle richieste di rimborso pervenute a Fideuram S.p.A. entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorati- vo, sono da questa fatti pervenire alla SGR entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste pervenute a Fideuram S.p.A. dopo le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno bancario lavorativo successivo. Il partecipante può revocare il mandato conferito a Fideuram S.p.A., o sospendere l’incarico in relazione a singoli disinvestimenti in scadenza, con preavviso di 60 giorni e, comunque, chiedere ulteriori rimborsi rispetto a quelli programmati. Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto viene integralmente riportato nell’ambito dei documenti di sot- toscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione ai Fondi, che resta disciplinata in via esclusiva dal presen- te Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell’incarico medesimo. Fideuram S.p.A. si impegna a rendere noti, di volta in volta, alla SGR i mandati ricevuti. 4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare – ad inviarle le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezionein cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario l’orario previsto nel successivo punto 5. 5. Per le sottoscrizioni diverse da quelle realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla precedente Sezione I.2, comma 4. La SGR provvede a determinare ), il numero valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimentoricezione della domanda da parte della SGR. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondoSi considerano ricevute nel giorno, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la domande pervenute alla SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante13:00. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo

Previsioni generali. 1. La partecipazione al fondo Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario l’orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondoFondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,0013:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonificobonifico e giroconto, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale Italiana. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.LgsD. Lgs. 58/199858/98. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondoFondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al fondo Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamentoRegolamento. 14. La SGR si riserva la facoltà di escludere o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di Soggetti Statunitensi («U.S. Person» secondo la definizione contenuta nella "Regulation S" - Rules Governing Offers and Sales Made Outside the United States Without Registration Under the Securities Act of 1933 come tempo per tempo modificata) e di ogni altra categoria di soggetti indicata nel Prospetto. A tal fine, la SGR può: i. respingere ogni richiesta di sottoscrizione o di trasferimento di quote del Fondo, che abbia quale sottoscrittore o beneficiario, in via diretta o indiretta, una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto; ii. richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualsiasi momento, di fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria a stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia riconducibile a una «U.S. Person» ovvero ad un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto; iii. procedere, in qualsiasi momento, al rimborso di propria iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che, sulla base delle informazioni in proprio possesso, risulti essere (i) una

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune D’investimento

Previsioni generali. 1. La partecipazione al fondo Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi qual- siasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario l’orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate arroton- date per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondoFondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,0013:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla successiva Sezione I.2, comma 4), il giorno di riferi- mento è il giorno in cui la SGR ha avuto notizia certa della sottoscrizione e coincide con il giorno di maturazione della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero quello di ricezione della richie- sta di sottoscrizione o, nel caso di bonifico bancario, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondoFondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 98. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. Per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla successiva Sezione I.2, comma 4), ove il mezzo di pagamento risulti insoluto, Fideuram S.p.A. è autorizzata a richiedere alla SGR il rimborso delle quote e a rivalersi sul rica- vato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni. 109. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto dell’avve- nuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamentopagamen- to, il numero di quote attribuite, la classe di quote e il comparto, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 1110. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo alla classe/comparto il giorno di regolamento delle sottoscrizioni sotto- scrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 1211. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione sottoscrizioni si intende il giorno lavorativo successivo a quello di riferimentoriferimento ovvero, per le sottoscrizioni realizzate tramite Fideuram S.p.A. (di cui alla successiva Sezione I.2, comma 4), il giorno in cui Fideuram S.p.A. ha effettuato, sul conto di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. – rubrica del compar- to/classe cui è destinata la sottoscrizione – il bonifico degli importi versati dal sottoscrittore. 1312. La partecipazione al fondo Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi diver- si da quelli indicati nel regolamento. 13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non pos- sono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può: – respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti; – richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo; – procedere al rimborso d’iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti. Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo

Previsioni generali. 1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

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Samples: Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare

Previsioni generali. 1. La partecipazione al fondo Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario l’orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad a ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondoFondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,009.00, anche mediante flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione, a condizione che sia un giorno lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato, dei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. In questi casi il giorno di riferimento sarà il primo giorno lavorativo e di apertura delle Borse nazionali immediatamente successivo. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondoFondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad a inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo Fondo il giorno di regolamento Regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle Regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al fondo Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamentoRegolamento.

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune Di Investimento

Previsioni generali. 1Tutti gli interventi (di manutenzione ordinaria o straordinaria) oggetto del Contratto di Accordo quadro sono richiesti, tramite Ordini di servizio (di seguito, per brevità, anche soltanto Xxxxxx). La partecipazione Gli interventi richiesti a mezzo di tali Ordini costituiscono, pertanto, l’oggetto dei singoli contratti specifici di appalto, discendenti dall’Accordo quadro. Gli Ordini sono inviati, a cura del Direttore dell'esecuzione del Contratto, a mezzo di posta elettronica certificata (o, in assenza, a mezzo telefax) al fondo Responsabile del Contratto presso l'Esecutore. Ai contratti specifici di appalto si realizza attraverso applicano sempre le medesime condizioni dettate nell’Accordo quadro: restano fermi i prezzi unitari (a intervento/orario) e le specifiche tecniche come definiti dalla lex specialis (dunque, nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale e nei documenti tecnici allegati) e come fissati dalla misura dell’offerta dell'Aggiudicatario. Tutti gli Ordini di servizio sono numerati, datati e muniti di indicazione del CIG relativo al singolo contratto specifico di appalto. Gli Ordini di servizio contengono la sottoscrizione descrizione dell’intervento da eseguire e la relativa tempistica. Gli interventi devono essere eseguiti nella piena osservanza di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2quanto indicato nei relativi Ordini di servizio e nel rispetto delle norme di buona tecnica e delle norme di sicurezza. La sottoscrizione Qualora gli Ordini di quote può avvenire solo a fronte del versamento servizio non indichino i tempi di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR realizzazione degli interventi, questi debbono essere ultimati entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 4cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento. La SGR provvede completa esecuzione nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. Eventuali ritardi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto degli interventi devono essere giustificati da comprovati motivi di forza maggiore e comunque concordati con la Committente, a determinare il numero pena di applicazione delle quote di partecipazione penali contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo coordina la realizzazione degli interventi. Il Direttore dell'esecuzione del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipantiContratto può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il valore unitario della quota relativo al giorno personale interno di riferimentoFST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST. Quando in tale giorno non sia prevista L’Esecutore deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest’ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell’Esecutore costituisce inadempimento e genera la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6relativa responsabilità. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede la realizzazione degli interventi, l’Esecutore dovrà sempre concordare tempi e modalità di accesso alla Sede e dovrà essere sempre concordato con il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 Direttore dell'esecuzione del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere Contratto o con la data persona da quest’ultimo delegata. Tutti gli Ordini di messa in pagamento degli utili/ricavi stessiservizio, per la loro contabilizzazione, dovranno essere debitamente firmati dall’Esecutore e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto o dalla persona da lui delegata. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro