Preziosi e valori Clausole campione

Preziosi e valori. (operante qualora venga assicurata la Dimora abituale) La garanzia assicurativa prevista per preziosi e valori (escluso denaro), nei locali all’ester- no della cassaforte, si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza: • SCELTA A fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto per si- nistro entro i limiti della somma assicurata alla partita stessa; • SCELTA B fino alla somma indicata nella Scheda di po- lizza che verrà liquidata per sinistro, entro i limiti della somma assicurata, per la partita Contenuto esclusivamente fino alla concor- renza del 50% della somma assicurata per la partita stessa.
Preziosi e valori. Resta convenuto che, per preziosi e valori, il massimo risarcimento, in caso di sinistro, sarà pari all’importo di seguito indicato: Limitatamente a tali enti non verrà applicato il disposto dell’art. 28; il Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore di tali enti. L’Impresa risarcirà per essi il valore allo stato d’uso, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese.
Preziosi e valori. Resta convenuto che, per preziosi e valori, il massimo risarcimento, in caso di sinistro, sarà pari all’importo di seguito indicato: - 50% della somma assicurata alla partita “contenuto” con il massimo di € 15.000,00 per preziosi, gioielli e collezioni in genere; - € 20.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria; - 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di € 1.500,00 per denaro e titoli di credito in genere. Limitatamente a tali enti non verrà applicato il disposto dell’art. 30; il Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore di tali enti. L’Impresa risarcirà per essi il valore allo stato d’uso, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese.
Preziosi e valori. Ciascun oggetto pregiato documentato sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata.
Preziosi e valori. L’assicurazione è estesa ai danni causati da eventi indennizzabili a termini di polizza,come indicato nei Settori A, B, C del presente contratto, a preziosi e Valori contenuti nel Fabbricato assicurato o relative pertinenze, purché conseguenza di sinistro che colpisca le cose contenute nel Fabbricato stesso. I Valori vengono risarciti fino ad un importo massimo di € 520,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Preziosi e valori. L’assicurazione è estesa ai danni causati da eventi indennizzabili a termini di polizza, a Preziosi e Valori contenuti nel Fabbricato assicurato o relative pertinenze. Si precisa che: a. i Preziosi saranno indennizzati con il limite massimo di € 500,00; detto limite sarà elevato a € 1.000,00 qualora i beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 100 kg; b. i Valori saranno indennizzati con il limite massimo di € 500,00; detto limite sarà elevato a € 1.000,00 qualora i beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 100 kg; L’indennizzo verrà stimato sulla base del valore di riparazione o rimpiazzo dei beni assicurati con altri equivalenti, dietro dimostrazione di aver provveduto al rimpiazzo o riparazione mediante relativa documentazione. In mancanza di tale prova il danno viene quantificato con deduzione del valore di deprezzamento. Per i beni riparabili si terrà conto del costo di rimpiazzo. Verrà in ogni caso dedotto il valore ricavato dai beni danneggiati.
Preziosi e valori. Cassaforte e/o armadio forte Relativamente alle somme Preziosi e Valori e Cassaforte e/o armadio forte, il limite d’in- dennizzo per il denaro è pari al 50% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di Euro 2.000,00.

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  • Valori di riscatto e riduzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

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  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

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