Reintegro automatico Clausole campione

Reintegro automatico. In caso sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. Resta tuttavia inteso che tali limiti si intenderanno automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio con l’applicazione del tasso indicato in scheda di polizza entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.
Reintegro automatico. In caso di sinistro si conviene che la somma assicurata si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, auto- maticamente reintegrata di un importo ugua- le a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di polizza.
Reintegro automatico. In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termine della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta però convenuto che la somma assicurata alle partite tutte verrà contemporaneamente ed automaticamente reintegrato di un importo pari a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l’obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere, alla fine dell’annualità assicurativa, il rateo di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’appendice di reintegro da parte della Società. L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
Reintegro automatico. A parziale deroga dell’Art. 4.9 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto dello stesso importo dell’Indennizzo. I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla Somma originariamente assicurata. Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio. Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell’imposta, sulle Somme assicurate rimaste in essere.
Reintegro automatico. Si conviene che in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno dell’Assicurato a pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.
Reintegro automatico. In caso di sinistro le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società.
Reintegro automatico. Limitatamente a quanto indicato al punto f), la Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza dei capitali assicurati . L’Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo, sulla base dei tassi stabiliti nella presente polizza. L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
Reintegro automatico. Resta inteso che in caso di sinistro Xxxxx/rapina/estorsione/etc., la somma assicurata si intenderà automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.
Reintegro automatico. Si conviene che le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti e sottolimiti, ridottisi in seguito a sinistro, si intendono con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi la C.C.I.A.A. a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
Reintegro automatico. Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, ridottisi in seguito a sinistro, si intendono con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente/Assicurato a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo. Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento delle somme complessive uguale a quelle inizialmente assicurata. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto. La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l’autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: