Prezzo della compravendita. 1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del responsabile del settore competente o di un altro dipendente incaricato dal responsabile della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
Prezzo della compravendita. 1. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un'alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del tecnico comunale.
2. In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al I comma del presente articolo costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.
Prezzo della compravendita. 1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni mobili e immobili è determinato con perizia di stima/ con giudizio di congruità a firma del dirigente competente o di un altro dipendente incaricato dal dirigente della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità o di carenza di risorse, da indicare nel provvedimento di incarico, dall’Agenzia del Territorio o da un perito appositamente nominato.
2. Il dirigente competente procede all’adeguamento del prezzo di cui al comma 1, prima dell’adozione del provvedimento a contrattare, se nel frattempo siano intervenute significative variazioni nel valore degli immobili anche collegate alle condizioni di mercato.
3. Il prezzo fissato nella perizia di stima/nel giudizio di congruità di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
4. Nel secondo esperimento di gara a procedura aperta che segue il primo andato deserto per mancanza di offerenti, il prezzo di cui al comma 1 può essere ridotto.
Prezzo della compravendita. Ai fini dell’individuazione del soggetto con il quale procedere alla stipula del contratto di compravendita - che ha ad oggetto il complesso immobiliare in questione nonché i beni mobili e gli arredi in esso contenuti, che saranno oggetto di specifico inventario da redigere unitamente all'acquirente -, verrà preso in considerazione l’importo del prezzo offerto, che non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad Euro 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00).
Prezzo della compravendita. Art. 32 Verkaufspreis
Prezzo della compravendita. 1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni mobili e immobili è determinato con perizia di stima a firma del dirigente competente o di un altro dipendente incaricato dal dirigente della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico o carenza di risorse, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
3. In caso di procedura d’asta per l’alienazione di bene mobile o immobile andata deserta, il dirigente, qualora lo ritenga congruo secondo l’andamento del mercato di settore, può disporre, sulla base di motivate valutazioni di stima, anche sintetiche, di ribassare il valore dell’immobile a base d’asta in più successive tornate, per una percentuale non superiore, in ogni tornata, al 10%, e comunque complessivamente sino al massimo del 20%, rispetto al prezzo previsto ai sensi del comma 2. Oltre tale limite sarà necessaria nuova stima o aggiornamento di quella di cui al comma 2, e riapprovazione del piano delle alienazioni da parte dell’organo competente. In ragione delle oscillazioni del mercato di settore, le previsioni di bilancio possono già tener conto di quanto previsto dal presente comma e il piano delle alienazioni può tenere conto di un range predeterminato più elevato.
Prezzo della compravendita. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili deve essere determinato con perizia di stima a firma del responsabile di area o settore interessato al contratto o suo delegato o, nei casi di particolare complessità, da un perito appositamente incaricato.
Prezzo della compravendita. Art. 42: Divieto speciale di comprare
Prezzo della compravendita. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un’alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del tecnico comunale titolare della Responsabilità d’Area o di settore, interessata.
Prezzo della compravendita. 1. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un'alienazione che ad un acquisto, è determinato sulla base di una perizia di stima a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale o di una perizia giurata resa da un libero professionista incaricato.
2. Il prezzo fissato ai sensi del comma precedente costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara, per le alienazioni, e il prezzo massimo nel caso di acquisto, salvo che con provvedimento motivato, non sia dimostrata l’incongruità della stima rispetto ai valori di mercato o di estimo.