Principi 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Principio Nella variante con ribasso assenza prestazioni è concesso un ribasso sui premi in caso di assenza di prestazioni.
CODICE DI COMPORTAMENTO Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 1. Il Concessionario di Gestione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014. 2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al Concessionario di Gestione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario di Xxxxxxxx si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 4. L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario di Gestione il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Principi generali 1. La disciplina del presente Disciplinare è ispirata a principi di semplificazione, competizione, open access, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace uso e condivisione delle risorse della RPR da parte dei Concessionari, ai fini dello sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore ed assicurando la connettività diffusa e il superamento del digital divide nel Territorio. La messa a disposizione delle risorse della RPR è autorizzata nelle forme qui espresse nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali ed a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie tra Operatori. Laddove possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal Disciplinare, sono da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RPR e delle relative risorse periferiche tra Operatori, scongiurando inutili duplicazioni d’investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell’informazione a vantaggio degli amministrati e della connettività diffusa. 2. Gli Operatori Concessionari di Diritti d’Uso sulle risorse della RPR hanno l’obbligo di tenere indenne il Concedente da ogni onere derivante dalle opere e dagli interventi di sistemazione delle infrastrutture ed aree pubbliche coinvolte dagli interventi di posa di Fibra Ottica e predisposizione dei relativi apparati attivi necessari a garantire l’accesso e l’uso delle infrastrutture della RPR, oltre che di installazione e manutenzione dei suddetti. I Canoni indicati nel Listino ed in genere gli Importi richiesti sono finalizzati a contribuire in via continuativa e sostenibile alla manutenzione, sviluppo e valorizzazione della RPR ed a garantirne la copertura e diffusione in favore della popolazione regionale. 3. I diritti concessi agli Operatori Concessionari a norma del presente Disciplinare sono in ogni caso temporanei; gli Operatori devono sottostare agli obblighi economici previsti nel Listino, orientati al costo secondo i principi regolamentari applicabili e in linea con il Parere richiesto dalla Regione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 4. È fatto obbligo agli Operatori Concessionari che fruiscono delle risorse della RPR di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Gli Operatori Concessionari sono tenuti a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l’interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti. L’uso della Rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 5. I prezzi indicati nel Listino sono individuati ed aggiornati nel rispetto della piena replicabilità dei costi da parte degli Operatori interconnessi e sono in ogni caso tenute in considerazione, ove applicabili, le tariffe applicate sul mercato in contesti pubblici e privati analoghi, anche a livello europeo. Il Disciplinare ed il Xxxxxxx si ispirano ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, obiettività, pertinenza ed efficienza dell’investimento, nel quadro del generale interesse dello sviluppo della concorrenza di settore e dei servizi della società dell’informazione sul territorio. 6. Ferme restando le prescrizioni del Codice e delle disposizioni regolamentari applicabili, è fatto divieto all’Operatore Concessionario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare, di cedere ad Operatori terzi qualsivoglia diritto su dette risorse e/o di fornire forme di garanzie sulle medesime.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).