PRIX Clausole campione

PRIX. Les prix appliqués aux produits sont ceux indiqués dans la liste de prix en vigueur au moment de l’envoi de la commande par le client. Fadini se réserve le droit de modifier sa liste de prix à tout moment, si les coûts de production changent pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les prix de la liste de prix ne comprennent pas les frais d’emballage et ils doivent être considérés pour marchandise livrée EX WORKS, c’est-à-dire franco usine, qui est située en xxx Xxxxxxx 000/X, Xxxxx 00000, Xxxxxx. Les frais d’emballage doivent être calculés sur la valeur nette d’achat et sont égaux au 3% pour les produits sur palettes et au 6% pour les produits dans des caisses en bois traitées et fumigées conformément aux normes ISPM15. Les prix indiqués dans la liste de prix Fadini doivent être considérés toujours comme prix EX WORKS, TVA non comprise. La dernière liste de prix de Fadini annule et remplace toutes les précédentes.
PRIX. 5.1 Les prix de vente sont calculés en fonction des conditions de livraison convenues au cas par cas et ne tiennent xxx xxxxxx xx x’xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx ajoutée ; ils pourront de plus comprendre d’autres xxxxx (xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx) xx la facture le mentionne. Les prix sont exprimés en euros. 5.2 Dans le cas où, pendant la période comprise entre la confirmation de la commande, ou la réception du paiement en cas de paiement anticipé, et la date convenue pour la livraison des Produits, on assisterait à des variations à la hausse du prix de revient liées par des facteurs indépendants de la volonté du Vendeur, telles que des augmentations du prix des xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x’xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx-x’œuvre (par exemple à des accords conventionnels sur les salaires) ou du prix d’autres facteurs liés à la production, le prix indiqué dans l’offre pourra être révisé à tout moment pour tenir compte desdites variations. Exception faite des contrats portant sur les Produits Spéciaux, les deux parties ont la faculté de mettre fin au contrat en cas de non acceptation par l’Acheteur des variations de prix proposées par le Vendeur, sans que l’Acheteur ne puisse réclamer d’indemnisations, dommages-intérêts ou remboursements quels qu’ils soient. 5.3 En tout état de cause, le Vendeur se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, avec effet immédiat et sans aucun préavis. Les variations de xxxxx s’appliqueront aux contrats conclus après la date d’entrée en vigueur de la variation.
PRIX. Sauf indication contraire du Vendeur, le Prix des Marchandises s’entend départ usine (EXW). Tous les Services supplémentaires seront décrits explicitement et leurs prix présentés individuellement. Tous les prix sont indiqués hors taxes. Toute charge ultérieure prévue par la loi incombe à l’Acheteur.
PRIX. Sauf accord contraire convenu par écrit par le Vendeur, l’Acheteur paiera au Vendeur les Produits aux prix en vigueur au moment de l’expédition. Les prix s’entendent pour une livraison franco usine, à l’exclusion des frais d’expédition et de transport, des taxes, des droits de douanes et de tout autre frais. Les prix peuvent être augmentés à la discrétion du Vendeur, après l’acceptation de la commande par le Vendeur, pour répercuter les augmentations du coût des matières premières, de la main d’œuvre, du combustible, etc. Si l’augmentation des prix dépasse 20%, l’Acheteur aura la faculté de résilier le contrat, en notifiant par écrit au Vendeur son intention dans un délai péremptoire de 10 jours à partir de la réception de l’avis d’augmentation des prix, mais sans que cela lui donne le droit à prétendre à un dédommagement quelconqueen sa faveur.
PRIX. 5.1 Les prix convenus sont nets de tous frais, droits et taxes, qui sont à la charge exclu- sive de l’Acheteur. 5.2 Toute variation significative survenant au cours de l’exécution du contrat peut donner lieu à une révision proportionnelle des prix.
PRIX. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, es- sendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a ca- rico del Compratore. Sauf accord contraire les prix s'entendent pour des Produits emballés selon les usages de la branche par rapport au moyen de transport convenu, remise à l'usine. Il est entendu que tout autre frais ou charge sera supporté par l'Acheteur.
PRIX. Les prix mentionnés dans les tarifs de PIEMME s’entendent Ex Works (xxxxxx entrepôt du vendeur), hors TVA et escomptes. Ces prix ne comprennent pas, entre autres, les frais d’expédition, de transport, d’assurance éventuelle ni les charges ultérieures (taxes, impôts etc.). Le prix de la marchandise sera celui qui est prévu au tarif en vigueur au moment de la confirmation de commande et, si la marchandise ne figure pas au tarif, le prix sera celui qui est indiqué dans la commande. PIEMME conservera le droit d’ef- fectuer des changements de prix même après la confirmation de commande et jusqu’au moment de la livraison des marchandises en cas d’augmentation du coût des matières premières, de la main-d’œuvre, des combustibles ou des autres frais de fabrication. Dans ce cas, l’acheteur pourra renoncer à la commande par courrier recommandé A/R, ou PEC envoyé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication de PIEMME précisant le taux d’augmentation.
PRIX. Le montant de l’adjudication s’élève à 399 360,00 euros, IVA incluse.

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  • Aspettativa 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, con il presente articolo si intendono derogate le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 24 dell’all. A) del X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. 2. Nell’ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di una condizione di temporanea inidoneità che impedisca l’esercizio delle funzioni affidategli, in mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di 12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due. 3. La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00). 4. Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di sei mesi. 5. Scaduti i suddetti periodi di aspettativa si può procedere all’esonero definitivo dal servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 6, secondo alinea, qualora il lavoratore non accetti la collocazione in posti disponibili compatibili con la temporanea inidoneità.

  • COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

  • Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti si impegnano a dichiarare espressamente la reciproca col- laborazione nelle pubblicazioni scientifiche e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 2. Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni derivanti dall’attività collaborativa. 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 4 e fatti salvi i diritti morali e pa- trimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività in- tellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi di- ritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in vol- ta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e re- golati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vi- gente.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Fallimento L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.

  • CONDIZIONI AGGIUNTIVE l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Previdenza integrativa Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell’azienda al Fondo Priamo. Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.