Common use of Procedimento di conciliazione Clause in Contracts

Procedimento di conciliazione. 1. La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale ovvero da soggetti non affiliati, tesserati o licenziati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente Regolamento con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia. 2. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l’intervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia. 3. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori e, dopo l’accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Ciascun conciliatore, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun conciliatore deve assumere l’obbligo di riservatezza indicato all’art. 27 del presente Regolamento. L’attività di conciliatore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui all’art. 25 del presente Regolamento, per ogni incontro a cui ciascun conciliatore partecipi. 4. Le parti devono presentarsi all’incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione, ma possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo. 5. La parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie. La sola istanza, unitamente all’attestazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax. 6. L’istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare: a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori; b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile; c) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione; d) documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte e alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza. 7. Contestualmente al deposito dell’istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato l’integrale versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione. 8. Entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell’istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare presso la Camera una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante. 9. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei 10. Un terzo può partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione. Sulla istanza di partecipazione decide il Presidente della Camera, sentite, ove occorra, le altre parti.

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Samples: Regolamento Della Camera Di Conciliazione E Arbitrato Per Lo Sport, Regolamento Della Camera Di Conciliazione E Arbitrato Per Lo Sport

Procedimento di conciliazione. 1. La controversia è sottoposta Procedura di Conciliazione si intende instaurata all’atto in cui alla Camera SEGRETERIA perviene la domanda di Conciliazione. Tale domanda dovrà essere preferibilmente redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento, reperibile presso ogni Ufficio Postale, presso le sedi delle ASSOCIAZIONI aderenti oppure reperibile per via telematica nel sito www.poste.it. 2. La SEGRETERIA iscrive ogni domanda di Conciliazione su un apposito registro dei procedimenti di Conciliazione, attribuendo ad essa un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo. Tutte le domande che pervengono alla SEGRETERIA vengono analizzate dalla COMMISSIONE, che ne valuta l’ammissibilità secondo quanto stabilito dal soggetto affiliatopresente Regolamento. La SEGRETERIA comunicherà al cliente attraverso Raccomandata AR l’esito della suddetta valutazione indicando, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale ovvero da soggetti in caso di ammissibilità della domanda, sia il nome dell’ASSOCIAZIONE che designerà il Conciliatore che lo rappresenterà nella COMMISSIONE, sia la data in cui verrà esaminata la relativa controversia, ovvero, qualora la stessa sia ritenuta inammissibile, specificandone le motivazioni. 3. Il componente della COMMISSIONE che rappresenta il Cliente ha accesso alla documentazione relativa al caso prospettato. La documentazione ed i dati dovranno essere trattati come informazioni riservate. 4. Le riunioni della COMMISSIONE non affiliatisono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. Il Cliente ha facoltà di illustrare le sue ragioni alla COMMISSIONE prima dell’inizio della riunione. 5. Nell’esperire il tentativo di Conciliazione i componenti della COMMISSIONE rappresentano, tesserati o licenziati ai sensi dell’artrispettivamente, POSTE ITALIANE ed il Cliente. 4Al termine del procedimento, comma 3, del presente Regolamento i componenti della COMMISSIONE redigono e sottoscrivono un verbale con istanza da presentare – a pena un’ipotesi di decadenza – accordo che viene inviata al Cliente. Se questi accetta deve sottoscrivere il verbale e rinviarlo alla COMMISSIONE entro e non oltre 30 giorni lavorativi, tramite raccomandata AR oppure al numero di fax 06.59.58.27.72. Nel caso in cui il termine perentorio Cliente non rinvii il verbale sottoscritto entro il 30° giorno, l’ipotesi di trenta giorni dalla data Conciliazione si intende rifiutata e la COMMISSIONE redigerà un verbale di conoscenza del fatto mancato accordo, che sarà in ogni caso inviato al Cliente. Se al contrario il Cliente rinvia il verbale sottoscritto, il procedimento si conclude positivamente ed il verbale ha efficacia di atto transattivo. L’accordo è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volontà contrattuale, che estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione. POSTE ITALIANE si impegna ad accreditare sul C/C BancoPosta - o dell’atto da cui trae origine la controversiaad inviare un assegno postale vidimato all’indirizzo indicato dal Cliente - quanto pattuito nel verbale entro 90 giorni. 26. Lo scopo In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione, i componenti della COMMISSIONE ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo, che verrà inviato al Cliente. 7. Nel caso di mancata presentazione del rappresentante delle ASSOCIAZIONI designato senza giustificato motivo e decorsi cinque giorni lavorativi dalla predisposizione del fascicolo da parte della SEGRETERIA, quest’ultima provvede ad informare l’ASSOCIAZIONE e il Cliente al fine di formalizzare un nuovo mandato ad altro conciliatore inserito nell’apposito elenco. In ogni caso il Conciliatore delle ASSOCIAZIONI che rappresenta il Cliente dovrà aver partecipato ad uno specifico Corso di Formazione per Conciliatori, organizzato congiuntamente da POSTE ITALIANE e dalle ASSOCIAZIONI aderenti. 8. Il Cliente, con la sottoscrizione della domanda, dichiara di non aver presentato ricorso all’autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda, qualora intenda adire l’autorità giudiziaria. 9. Il termine per l’esperimento della procedura di conciliazione è quello fissato in novanta giorni, dal ricevimento della domanda da parte della SEGRETERIA. Sino a quando è conclusa la Procedura di favorire la composizione amichevole Conciliazione POSTE ITALIANE sospenderà ogni eventuale azione di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l’intervento di conciliatoriautotutela nei confronti del Cliente. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia. 3Via Padre Luigi Monti, 20/C - 20162 MILANO tel. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti dell’Elenco 02.66.15.411 - Fax 02.64.25.293 E-mail: associazione@associazioneacu.org Viale degli arbitri e dei conciliatori eAmmiragli, dopo l’accettazione91 - 00136 Roma tel. 06.44.17.021 - Fax 06.44.17.02.30 E-mail: adiconsum@adiconsum.it Via Chiana, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria87 - 00198 ROMA tel. Ciascun conciliatore06.86.39.89.75 - Fax 06.86.32.96.11 E-mail: info@adoc.org Via Farini, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteria62 - 00185 ROMA tel. 06.48.18.632 - Fax 06.48.18.633 E-mail: info@adusbef.it Via Valassina, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione22 - 20159 MILANO tel. Nella dichiarazione di accettazione ciascun conciliatore deve assumere l’obbligo di riservatezza indicato all’art02.66.89.01 - Fax 02.66.89.02.88 E-mail: associati@altroconsumo.it Via Giosuè Carducci,40 - 65122 PESCARA tel. 27 del presente Regolamento085.27.841 - fax 085.29.07.015 E-mail: arco.ippe1@gmail.com Vicolo Orbitelli, 10 - 00186 Roma tel. L’attività di conciliatore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui all’art06.68.33.617 - Fax 06.68.67.434 E-mail: segreteria@assoutenti.it Via Bobbio, 6 - 20144 MILANO tel. 25 del presente Regolamento02.76.31.68.09 - Fax 02.76.39.24.50 E-mail: info@casadelconsumatore.it Via Dodiciville, per ogni incontro a cui ciascun conciliatore partecipi. 42 - 39100 BOLZANO tel. Le parti devono presentarsi all’incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione, ma possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo. 5. La parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie. La sola istanza, unitamente all’attestazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax. 6. L’istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare: a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori; b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile; c) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione; d) documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte e alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza. 7. Contestualmente al deposito dell’istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato l’integrale versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione. 8. Entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell’istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare presso la Camera una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante. 9. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei 10. Un terzo può partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione. Sulla istanza di partecipazione decide il Presidente della Camera, sentite, ove occorra, le altre parti.0471.97.55.97 - Fax 0471.97.99.14 E-mail: info@consumer.bz.it

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Samples: Regolamento Di Conciliazione

Procedimento di conciliazione. 1. La L’ utente/cliente conferisce al conciliatore dell’Associazione dei Consumatori, componente la Commissione di Conciliazione, mandato ad individuare una proposta per la composizione della controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliatoe si impegna a comunicare allo stesso, tesserato in modalità documentata, l’accettazione o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale ovvero da soggetti non affiliati, tesserati il rifiuto della proposta stessa. L’accettazione o licenziati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente Regolamento con istanza da presentare – a pena di decadenza – il diniego deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di trenta 10 giorni dalla data comunicazione per iscritto della proposta da parte del conciliatore dell’associazione, salvo cause di conoscenza del fatto o dell’atto da forza maggiore, e comunque entro un termine di cui trae origine la controversiaal comma 8. 2. Lo scopo della procedura L’utente/cliente autorizza il conciliatore dell’Associazione dei Consumatori, anche ai sensi del D. lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di conciliazione è quello protezione dei dati personali) e successive modifiche, ad avere accesso a tutti i documenti tecnico amministrativi attinenti la controversia oggetto del tentativo di favorire conciliazione, compresa la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l’intervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversiadocumentazione del traffico. 3. L’utente/cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che le argomentazioni, le informazioni e le proposte relative alla controversia siano liberamente presentate su base confidenziale e che resteranno tali. 4. La procedura è gratuita ed è avviata mediante la compilazione della “domanda di conciliazione”, di cui all’allegato B. Il conciliatore dell’Associazione dei Consumatori designato, compila ed invia via web a Telecom Italia la domanda di conciliazione accedendo all’area del sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’accesso ai conciliatori è assicurato secondo il territorio di loro competenza, in funzione del luogo in cui si trova l’utenza (Vedi elenco Allegato A). 5. Gli utenti/clienti che intendono aderire alla procedura direttamente, possono compilare il modulo cartaceo “domanda di conciliazione”, di cui all’Allegato B, disponibile/stampabile sui siti xxx.000.xx, xxx.000.xx; xxx.000.xx; nella sezione Info utili e sui siti delle Associazioni firmatarie. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti con i dati per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori e, dopo l’accettazionel'identificazione dell’utente/cliente (il nome, il cognome e la residenza o il domicilio), il numero della linea telefonica, la tipologia del servizio interessato e una breve descrizione dei fatti, firmato ed inviato alla segreteria dell’Ufficio di conciliazione del territorio di competenza (vedi allegato A). 6. La “domanda di conciliazione” deve essere sottoscritta dal cliente e/o dal suo nominativo viene comunicato alle parti rappresentante. La domanda sottoscritta dal cliente sarà depositata c/o la segreteria dell’Ufficio di conciliazione, dal conciliatore dell’associazione delegato. 7. Qualora l’utente/cliente, non abbia scelto nel modulo “domanda di conciliazione”, l’Associazione dei Consumatori cui conferire mandato, la discussione della pratica sarà assegnata, a cura della Segreteria. Ciascun conciliatore, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteriaad una delle Associazioni firmatarie del protocollo d’intesa, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun conciliatore deve assumere l’obbligo di riservatezza indicato all’art. 27 del presente Regolamento. L’attività di conciliatore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui all’art. 25 del presente Regolamento, per ogni incontro a cui ciascun conciliatore partecipi. 4. Le parti devono presentarsi all’incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione, ma possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo. 5. La parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria secondo un originale più tre copie. La sola istanza, unitamente all’attestazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax. 6. L’istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare: a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori; b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile; c) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione; d) documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte e alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza. 7. Contestualmente al deposito dell’istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato l’integrale versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazionecriterio turnario. 8. Entro il termine di sette La procedura si esaurisce entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza data del protocollo della domanda, a cura della Segreteria dell’Ufficio di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare presso la Camera una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istanteConciliazione. 9. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei 10. Un terzo può partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione. Sulla istanza di partecipazione decide il Presidente della Camera, sentite, ove occorra, le altre parti.

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Samples: Regolamento Di Conciliazione

Procedimento di conciliazione. 15.1 Camera Risoluzione Controversie s.r.l. tiene un apposito registro informatico, ove è annotato, in numero d’ordine progressivo, ciascun affare di mediazione trattato con i dati identificativi, delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Nel registro suddetto viene, peraltro, indicato il tipo di mediazione (obbligatoria, volontaria, demandata da giudice o disposta da clausola contrattuale) e annotata l’eventuale sussistenza della condizione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. 5.2 Tutte le sedi secondarie utilizzano il registro informatico degli affari di mediazione di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. e si dotano, altresì, di un registro cartaceo vidimato dal Responsabile dell'Organismo. All’uopo, la segreteria della sede secondaria una volta ricevuta la richiesta di mediazione inserisce i dati della domanda di mediazione nel registro cartaceo e nel data-base, a mezzo collegamento web ovvero, in caso di difficoltà tecniche, a mezzo PEC, in modo da garantire alla sede centrale la ricezione in tempo reale dei dati della procedura di mediazione, di una copia della domanda e di una copia della quietanza di pagamento dei diritti di avvio della procedura. Il responsabile dell’Organismo, visti gli atti e i dati ricevuti: 5.3 Per ogni affare di mediazione, la segreteria della sede ove viene presentata la domanda di mediazione forma un fascicolo, anche digitalizzato, contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti. La segreteria affida tale fascicolo al mediatore dopo che questi ha accettato per iscritto l’incarico e sottoscritto la “dichiarazione di imparzialità”. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti depositati nel fascicolo prima dell’inizio della procedura. Il diritto di accesso è, altresì, riconosciuto nel prosieguo del procedimento solo per gli atti esibiti e prodotti dalle parti al mediatore nelle sessioni congiunte. Ogni parte ha, poi, la facoltà di accedere ai propri atti esibiti e prodotti nella sessione riservata. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 5.4 Salvo quanto disposto dall’art. 3.2 lett. i), il luogo di svolgimento della procedura è la sede dell’Organismo o la sede secondaria dove è stata presentata la richiesta, comunicata ed accreditata presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso delle parti del responsabile dell'organismo e del mediatore, può essere stabilito, in via eccezionale, che il luogo del procedimento di mediazione sia una sede diversa rispetto a quella dell'Organismo o rispetto a quella della sede secondaria. 5.5 L’incontro di mediazione si deve svolgere entro 30 giorni dalla data in cui è stata protocollata la domanda di mediazione. Il primo incontro è finalizzato a verificare con le parti la possibilità di proseguire nella mediazione. L’organizzazione del calendario delle successive sessioni, congiunte e riservate, è rimessa al mediatore, sentite le parti e tenuto conto delle direttive oltre che delle disponibilità logistiche dell’organismo. Degli incontri non sarà eseguita tendenzialmente verbalizzazione o registrazione. Xxxxxxxx parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento, comunicandolo al mediatore e alla controparte. 5.6 Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Il contenuto del colloquio svolto con una delle parti o con altro soggetto interessato all’accordo rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata. 5.7 Il mediatore, ricevuto il fascicolo, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliatoche soddisfi entrambi i contendenti. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, tesserato il mediatore, su richiesta delle parti o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale ovvero da soggetti d’ufficio, potrà formulare una proposta cd. valutativa/aggiudicativa previa indicazione fornita ai contendenti degli effetti che la proposta valutativa non affiliatiaccettata potrà produrre sul provvedimento giurisdizionale finale, tesserati o licenziati ai sensi dell’art. 413 del D. lgs. n.28/2010. In ogni caso, comma 3, del presente Regolamento con istanza il mediatore non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti. La proposta valutativa potrà essere accettata o rifiutata da presentare – a pena di decadenza – una o da entrambe le parti. La risposta dovrà giungere alla segreteria entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni sette dalla ricezione della proposta. La mancata risposta nel termine indicato equivarrà a rifiuto. In caso di rifiuto della proposta il mediatore dovrà verbalizzare se il rifiuto sia o non sia motivato. 5.8 Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore ai tre mesi decorrenti dalla data in cui è stata protocollata la domanda di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia. 2. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l’intervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia. 3. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori e, dopo l’accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Ciascun conciliatore, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun conciliatore deve assumere l’obbligo di riservatezza indicato all’art. 27 del presente Regolamento. L’attività di conciliatore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui all’art. 25 del presente Regolamento, per ogni incontro a cui ciascun conciliatore partecipi. 4. Le parti devono presentarsi all’incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione, ma possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo. 5. La parte che desideri ricorrere accesso alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copiemediazione. La sola istanza, unitamente all’attestazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefaxIl termine non ha natura perentoria. 6. L’istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare: a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso 5.9 Al termine del procedimento, nonché eventuale nomina il mediatore redige e sottoscrive, in uno alle parti ed ai loro avvocati, processo verbale di procuratori; b) breve descrizione dei fatti avvenuta o fallita mediazione contenente gli estremi delle parti, del luogo e della data della domanda di mediazione e dell’esito del procedimento. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale in originale, al quale è allegato il testo dell’accordo, viene depositato presso la segreteria dell’Organismo ed è rilasciato in copia alle parti intervenute che ne fanno richiesta solo all’esito del pagamento integrale del corrispettivo di spettanza di Camera Conciliazione Controversie s.r.l.; il Responsabile dell'Organismo o persona da questi delegata certifica la conformità delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile; c) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione; d) documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte e alla Federazione sportiva nazionale di appartenenzacopie all'originale. 7. Contestualmente al deposito dell’istanza, e a pena 5.10 Al fine di improcedibilità, deve essere effettuato l’integrale versamento dei diritti amministrativi stabiliti per rendere più agevole la procedura di conciliazionemediazione la stessa, previo accordo di tutte le parti, può svolgersi con modalità telematiche o di comunicazione a distanza, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale possibilità per i partecipanti di accedere a tali procedure informatiche e telematiche. L'utilizzo di siffatte procedure può riguardare tutte le fasi del procedimento, ad eccezione della domanda di accesso ovvero dell'atto di adesione che devono essere presentate con le formalità di cui al precedente art. 3. L'utilizzo delle modalità telematiche per lo svolgimento del procedimento viene consentita attraverso il sito web dell'Organismo, previa registrazione dell'utente cui verranno attribuiti un username ed una password personali, da utilizzare per l'accesso al servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, da adoperare secondo le istruzioni fornite dalla Segreteria. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza delle comunicazioni delle parti, in modalità telematica, tutelandole da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti di utilizzare username e password personali, qualora soggetti terzi accedano abusivamente a tali dati ovvero vengano illegittimamente raccolti dati personali ed informazioni acquisiti sul sito web. 8. Entro 5.11 Le parti in conflitto che hanno incardinato un procedimento di mediazione e le parti convenute che siano comparse all’interno del procedimento di mediazione si impegnano ed obbligano a comportarsi correttamente evitando aggressività ed insolenze che possano compromettere il termine clima di sette giorni dalla ricezione dell’istanza serena cooperazione indispensabile per la ricerca di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare presso la Camera una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istantesoluzioni proficuamente accettabili. 95.12 La violazione degli indicati comportamenti consentirà al mediatore di interrompere la procedura di mediazione. Nelle controversie aventi ad oggetto In tale evenienza le iscrizioni ai campionatiparti non potranno richiedere la restituzione di quanto versato e saranno in ogni caso obbligate al pagamento del saldo del corrispettivo in favore del provider. 5.13 Uso delle procedure telematiche. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche e, l’accertamento dei 10segnatamente, mediante una piattaforma on line all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Un terzo La piattaforma dell’Organismo sarà provvista di certificato SSL per garantire mediazioni sicure e dati sempre protetti tramite crittografia. In ogni caso, l’accesso alla mediazione non può partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione. Sulla istanza di partecipazione decide il Presidente della Camera, sentite, ove occorra, le altre partisvolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.

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Samples: Regolamento Di Mediazione