Ambito di applicazione del Regolamento Clausole campione

Ambito di applicazione del Regolamento. 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di distribuzione e fornitura dell’acqua potabile nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese.
Ambito di applicazione del Regolamento. Ai sensi degli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti. La qualificazione dell‟oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Ambito di applicazione del Regolamento. (art. 1, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento. 3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte I (disposizioni comuni); b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1; d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2; e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342; f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344; g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); b) dell'articolo 120, commi 3 e 4; c) dell'articolo 121, comma 6; d) dell'articolo 252, comma 1; e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi de...
Ambito di applicazione del Regolamento. Il presente regolamento definisce e disciplina le prestazioni eseguite dall'Università degli Studi dell'Insubria a seguito della stipulazione, nel rispetto della propria primaria funzione scientifica e di- dattica, di contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza di carattere formativo, nonché per ogni altra prestazione a pagamento con committenti esterni pubblici e privati.
Ambito di applicazione del Regolamento. 1.1 Il presente Regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la risoluzione delle controversie sottoposte ai mediatori dell’Organismo di conciliazione, “Camera Risoluzione Controversie” s.r.l., iscritto al n. 752 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma del D.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e del successivo D.M. del 18 ottobre 2010 n. 180. 1.2 Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere, tramite un mediatore, controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165. 1.3 La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede
Ambito di applicazione del Regolamento. ACB osserva che la semplificazione non sembra applicarsi alle imprese comunitarie che agiscono in Italia in FOS e FOE, creando così regole differenti per imprese che operano sul medesimo mercato.
Ambito di applicazione del Regolamento. Il Regolamento si applica a tutte le procedure di Mediazione gestite dall’Organismo, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un obbligo di legge. Oggetto della Mediazione possono essere le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili tra due o più soggetti. La qualificazione della natura e l’indicazione del valore della controversia spettano alla Parte che deposita la domanda.
Ambito di applicazione del Regolamento. Il presente Regolamento si applica, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 e successive modifiche integrative, alle procedure di mediazione per controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, che si svolgono dinanzi l’Organismo di mediazione civile e commerciale Orizzonti Adr s.r.l. Tali procedure sono dirette alla risoluzione, in via stragiudiziale, delle controversie insorte tra due o più soggetti in materia di diritto civile e commerciale attraverso l’intervento di un mediatore professionista designato appositamente. Informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità, rapidità e riservatezza sono i principi guida delle suddette procedure che prevedono modalità di nomina dei mediatori che ne garantiscano il rispetto e l’osservanza. I mediatori hanno il compito di assistere e supportare le parti facilitandone la comunicazione, individuandone i reali interessi e bisogni, aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente. I mediatori intervengono nella procedura attenendosi al presente Regolamento che ne disciplina attività, diritti ed obblighi nei confronti delle parti e dell’Organismo. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di mediazioni: a) mediazioni obbligatorie ex lege (condizione di procedibilità). Le materie per le quali la legge prevede la condizione di procedibilità sono le seguenti: Condominio, Diritti reali, Divisione, Successione ereditaria, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, Contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’accordo di mediazione è idoneo ai fini dell’accertamento della Usucapione; b) mediazioni delegate dall’Autorità Giudiziaria; c) mediazioni contrattuali -previste sulla base di clausole contrattuali- d) mediazioni volontarie (su iniziativa delle parti).
Ambito di applicazione del Regolamento. Il perimetro del presente Regolamento riguarda le operazioni nei confronti dei soggetti collegati come definite nel paragrafo 1.3, comprese le transazioni che non generano esposizioni in bilancio, quali i contratti di fornitura e le relazioni commerciali. Nello specifico, i limiti quantitativi (Capitolo 2) si applicano alle operazioni che generano attività di rischio, mentre le procedure deliberative (Capitolo 3) normano tutte le tipologie di operazioni verso soggetti collegati. In tale ambito, anche in conformità con il Codice di Condotta di Gruppo, gli assetti organizzativi del gruppo e il sistema dei controlli interni devono, da un lato assicurare il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dal presente Regolamento, dall’altro perseguire l’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Riguardo a quest’ultimo aspetto, assumono particolare rilevanza le persone fisiche, quali: esponenti aziendali, “personale più rilevante” ai sensi della politica di incentivazione e remunerazione di gruppo, i dipendenti e i collaboratori aziendali, con riferimento ai loro possibili interessi personali, finanziari o familiari, ovvero all’esposizione politica. Senza pregiudizio di quanto sopra, le previsioni di questo Regolamento non si applicano ai finanziamenti concessi in virtù di accordi specifici legati all’inquadramento contrattuale di soggetti collegati che intrattengono rapporti di lavoro dipendente, quali ad esempio assegnazione di II e III vettura e “prestiti fiscali per distacco all’estero”. I sopra menzionati finanziamenti della Banca si configurano, infatti, come operazioni ordinarie, essendo le stesse caratterizzate, tra l’altro, da standardizzazione delle condizioni offerte a determinate categorie di dipendenti del Gruppo, dalla semplicità dello schema economico- contrattuale e dalla esiguità del capitale finanziato. Le società controllate sono tenute a recepire il presente Regolamento, con gli opportuni adeguamenti, al fine di renderlo coerente con le relative specificità e con la normativa applicabile.
Ambito di applicazione del Regolamento. 1. Il presente Regolamento si applica se richiamato dalla convenzione arbitrale. In assenza della stessa, tale rinvio può essere contenuto in una concorde richiesta scritta delle parti. 2. Se la convenzione o la richiesta delle parti fa rinvio all’Ordine degli Avvocati di Napoli, 3. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli o all’Ordine degli Avvocati di Napoli, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli può farne richiesta nella domanda di arbitrato. Se l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di 30 giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l’arbitrato non può avere luogo.