Procedimento di conciliazione Clausole campione

Procedimento di conciliazione. 1. La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale ovvero da soggetti non affiliati, tesserati o licenziati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente Regolamento con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia.
Procedimento di conciliazione. 1. La Procedura di Conciliazione si intende instaurata all’atto in cui all’Ufficio Comunicazione di POSTE ITALIANE competente per territorio perviene la domanda di Conciliazione. Tale domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento, reperibile presso ogni Ufficio Postale o presso le sedi delle ASSOCIAZIONI oppure reperibile per via telematica nel sito xxx.xxxxx.xx.
Procedimento di conciliazione. Art. 15.1 Esperita la procedura di reclamo di cui all’art. 7.1, il Cliente che non si ritenesse soddisfatto dovrà proporre una domanda per la conciliazione della controversia. Secondo l’ art. 1, comma 11 della L. 31 luglio 1997 n. 249, l’art. 84 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e la Delibera 173/07/CONS e successive modificazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il ricorso in sede giurisdizionale non può essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (Xx.xx.xxx) competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera. L’elenco aggiornato degli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Si precisa che, in relazione alla modifica introdotta dalla Delibera n. 95/08/CONS, ICN, per il recupero del credito relativo all’erogazione dei servizi, non deve preventivamente procedere con il tentativo di conciliazione sopra descritto.
Procedimento di conciliazione. 6.1. La procedura di conciliazione si intende instaurata al momento in cui alla Segreteria dell’Ufficio di Conciliazione perviene, anche per il tramite degli Uffici Territoriali dell’AQP, la domanda di conciliazione, debitamente compilata e sottoscritta.
Procedimento di conciliazione. 1. Al primo incontro, fissato presso la sede dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine, il mediatore chiarisce alle parti, ed ai loro difensori, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e , in caso positivo, redige il verbale di accordo, ove questo sia già raggiunto, ovvero procede con lo svolgimento fissando un successivo incontro, invitando le parti al pagamento dell’indennità di mediazione di cui all’art.10 del presente Regolamento.
Procedimento di conciliazione. 1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
Procedimento di conciliazione. 1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all’Accordo, il Comitato di Gestione, su segnalazione dei Responsabili dell’Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.
Procedimento di conciliazione. 1. Il consumatore-utente conferisce al conciliatore dell’Associazione, componente la Commissione, espresso mandato ad individuare una proposta per la composizione della controversia.
Procedimento di conciliazione. 1. L’ utente/cliente conferisce al conciliatore dell’Associazione dei Consumatori, componente la Commissione di Conciliazione, mandato ad individuare una proposta per la composizione della controversia e si impegna a comunicare allo stesso, in modalità documentata, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa. L’accettazione o il diniego deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione per iscritto della proposta da parte del conciliatore dell’associazione, salvo cause di forza maggiore, e comunque entro un termine di cui al comma 8.
Procedimento di conciliazione. 5.1 Camera Risoluzione Controversie s.r.l. tiene un apposito registro informatico, ove è annotato, in numero d’ordine progressivo, ciascun affare di mediazione trattato con i dati identificativi, delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Nel registro suddetto viene, peraltro, indicato il tipo di mediazione (obbligatoria, volontaria, demandata da giudice o disposta da clausola contrattuale) e annotata l’eventuale sussistenza della condizione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.