PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. 4. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall’Amministrazione per iscritto al Concessionario; - Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. 4. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite, saranno dovranno essere contestati dall’Amministrazione all’Appaltatore per iscritto al Concessionariodall’ Amministrazione; - Il Concessionario L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario all’Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. 4. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali stabilite, saranno dovranno essere contestati dall’Amministrazione all'Appaltatore per iscritto al Concessionariodall' Amministrazione; - Il Concessionario L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienzal'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodall'inizio dell'inadempimento.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. 4. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione dall‟applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all‟applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall’Amministrazione dall‟Amministrazione per iscritto al Concessionario; - Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione all‟Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione all‟Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienzal‟inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodall‟inizio dell‟inadempimento.
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