Common use of Procedura di conciliazione Clause in Contracts

Procedura di conciliazione. 16.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. ed l’Utente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. 16.2 Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’Utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 17. 16.3 Il Cliente prende atto e accetta comunque che l’Autorità, e il Corecom in sede di definizione delle controversie tra Utenti e Operatori di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in tale sede. In ogni modo, resta salvo il diritto dell’Utente di agire per il maggiore danno, avente il Foro competente di cui all’art.17 del presente Contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, www.ivo.it

Procedura di conciliazione. 16.1 19.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. Tribe Italia SRL ed l’Utente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. 16.2 Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’Utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 17. 16.3 Il Cliente prende atto e accetta comunque che l’Autorità, e il Corecom in sede di definizione delle controversie tra Utenti e Operatori di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in tale sede. In ogni modo, resta salvo il diritto dell’Utente di agire per il maggiore danno, avente il Foro competente di cui all’art.17 del presente Contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Connettività E Fonia

Procedura di conciliazione. 16.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. Xxxxxxxx ed l’Utente il Cliente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente dall’utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale, ex art. 16.2 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS. Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’Utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 17. 16.3 Il Cliente prende atto e accetta comunque che l’Autorità, e il Corecom in sede di definizione delle controversie tra Utenti e Operatori di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in tale sede. In ogni modo, resta salvo il diritto dell’Utente di agire per il maggiore danno, avente il Foro competente di cui all’art.17 del presente Contratto.

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Samples: www.ambrogio.com

Procedura di conciliazione. 16.1 17.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. Coding ed l’Utente il Cliente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte carte dei Serviziservizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il xxxxxxxxxxxx.Xx termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente dall’utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. 16.2 Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’Utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 17. 16.3 Il Cliente prende atto e accetta comunque che l’Autorità, e il Corecom in sede di definizione delle controversie tra Utenti e Operatori di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in tale sede. In ogni modo, resta salvo il diritto dell’Utente di agire per il maggiore danno, avente il Foro competente di cui all’art.17 del presente Contratto.

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Samples: www.add39.com

Procedura di conciliazione. 16.1 15.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. GlobalNet Italia ed l’Utente il Cliente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte carte dei Serviziservizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il xxxxxxxxxxxx.Xx termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente dall’utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. 16.2 Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’Utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 17. 16.3 Il Cliente prende atto e accetta comunque che l’Autorità, e il Corecom in sede di definizione delle controversie tra Utenti e Operatori di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in tale sede. In ogni modo, resta salvo il diritto dell’Utente di agire per il maggiore danno, avente il Foro competente di cui all’art.17 del presente Contratto.

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Samples: www.globalnetitalia.it

Procedura di conciliazione. 16.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. ed l’Utente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio seguito dell’istanza di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti presentata dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. 16.2 Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’Utente, il numero dell’utenza telefonicaparte, la denominazione e segreteria notifica all’altro l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. Qualora propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini l’organizzazione di cui all’articolo 17intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione. 16.3 Il Cliente prende atto e accetta comunque che l’AutoritàLa prima riunione della Commissione di Conciliazione sarà convocata dalla segreteria entro i 10 giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, e esamina il Corecom in sede contenzioso del caso, aggiornando la seduta per l’esame di definizione delle controversie tra Utenti e Operatori di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, ai eventuali perizie o per le conclusioni. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO Ai sensi dell’art. 192, comma 43, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e come da Accordo Territoriale depositato al Comune di Orte in data Il Signor nato a il residente a Via Di seguito denominato locatore Al Signor nato a il residente a Via Codice Fiscale: di seguito denominato conduttore che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in n° piano int. Composta di n° vani, oltre cucina e servizi, per mq complessivi e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti TABELLE MILLESIMALI Proprietà riscaldamento scale COMUNICAZIONE ex art.8, terzo comma D.L. 11 luglio 1992 , n. 333 (convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359) CODICE FISCALE del Regolamento locatore ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE Censito al N.CE.U. di Orte Categoria Catastale A/2 - Partita n° DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il locatore garantisce la corrispondenza degli impianti alle normative vigenti e che, pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in tale sederegolarità urbanistica dell’alloggio. In ogni modo, resta salvo il diritto dell’Utente di agire per il maggiore danno, avente il Foro competente di cui all’art.17 del presente ContrattoLa locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.

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Samples: Accordo Territoriale Nel Comune Di Orte