Common use of Procedura di conciliazione Clause in Contracts

Procedura di conciliazione. 9.1 Per controversie tra Infostrada ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla disposizione dell’istanza della suddetta Autorità, ai sensi della Delibera 182/02/CONS. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla sca- denza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

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Procedura di conciliazione. 9.1 Per In caso di controversie tra Infostrada l’Azienda ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini criteri e le modalità modali- tà per la soluzione non giurisdizionale giudiziale delle controversie stesse medesime stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non Comunicazioni. L’eventuale esperimento di un’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a effettuato solo dopo che non sia stato esperito il un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare concilia- zione, che dovrà essere ultimato entro trenta 30 (trenta) giorni dalla disposizione proposizione dell’istanza della alla suddetta Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Delibera 182/02/CONSLegge 249/97. A tal fine, i I termini per agire in sede giurisdizionale sono quindi sospesi fino alla sca- denza scadenza del termine per la conclusione del procedimento della procedura di conciliazione.

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Procedura di conciliazione. 9.1 Per In caso di controversie tra Infostrada l’Azienda ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini criteri e le modalità per la soluzione non giurisdizionale giudiziale delle controversie stesse medesime stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non Comunicazioni. L’eventuale esperimento di un’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a effettuato solo dopo che non sia stato esperito il un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare conciliazione, che dovrà essere ultimato entro trenta 30 (trenta) giorni dalla disposizione proposizione dell’istanza della alla suddetta Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Delibera 182/02/CONSLegge 249/97. A tal fine, i I termini per agire in sede giurisdizionale sono quindi sospesi fino alla sca- denza scadenza del termine per la conclusione del procedimento della procedura di conciliazione.

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Procedura di conciliazione. 9.1 Per In caso di controversie tra Infostrada ed l’Azienda e il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini criteri e le modalità per la soluzione non giurisdizionale giudiziale delle controversie stesse medesime stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non Comunicazioni. L’eventuale esperimento di un’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a effettuato solo dopo che non sia stato esperito il un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare presso la suddetta Autorità o altro ente a riconosciuto, che dovrà essere ultimato entro trenta 30 giorni dalla disposizione dell’istanza della suddetta Autoritàproposizione dell’istanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Delibera 182/02/CONSLegge 249/97. A tal fine, i I termini per agire in sede giurisdizionale sono quindi sospesi fino alla sca- denza scadenza del termine per la conclusione del procedimento della procedura di conciliazione.

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Procedura di conciliazione. 9.1 Per In caso di controversie tra Infostrada l’Azienda ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini criteri e le modalità per la soluzione non giurisdizionale giudiziale delle controversie stesse medesime stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non Comunicazioni. L’eventuale esperimento di un’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a effettuato solo dopo che non sia stato esperito il un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare presso la suddetta Autorità o altro ente a riconosciuto, che dovrà essere ultimato entro trenta 30 giorni dalla disposizione dell’istanza della suddetta Autoritàproposizione dell’istanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Delibera 182/02/CONSLegge 249/97. A tal fine, i I termini per agire in sede giurisdizionale sono quindi sospesi fino alla sca- denza scadenza del termine per la conclusione del procedimento della procedura di conciliazione.

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Procedura di conciliazione. 9.1 Per 18.1 In caso di controversie tra Infostrada l'Azienda ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini criteri e le modalità per la soluzione non giurisdizionale giudiziale delle controversie stesse medesime stabiliti dall’Autorità dall'Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non Comunicazioni. L'eventuale esperimento di un'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a effettuato solo dopo che non sia stato esperito il un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare presso la suddetta Autorità o altro ente a riconosciuto, che dovrà essere ultimato entro trenta 30 (trenta) giorni dalla disposizione dell’istanza della suddetta Autoritàproposizione dell'istanza , ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della Delibera 182/02/CONS. A tal fine, i Legge 249/97.I termini per agire in sede giurisdizionale sono quindi sospesi fino alla sca- denza scadenza del termine per la conclusione del procedimento della procedura di conciliazione.

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Procedura di conciliazione. 9.1 Per In caso di controversie tra Infostrada l’Azienda ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini criteri e le modalità per la soluzione non giurisdizionale giudiziale delle controversie stesse medesime stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni- cazioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non . L’eventuale esperimento di un’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a effettuato solo dopo che non sia stato esperito il un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare conciliazione, che dovrà essere ultimato entro trenta 30 (trenta) giorni dalla disposizione proposizione dell’istanza della alla suddetta Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Delibera 182/02/CONSLegge 249/97. A tal fine, i I termini per agire in sede giurisdizionale sono quindi sospesi fino alla sca- denza scadenza del termine per la conclusione del procedimento della procedura di conciliazione.

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