Procedura di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dalla Legge n. 183/2010, per tutte le controversie relative all’applicazione del Regolamento, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al presente articolo. Ciascuna delle parti sarà assistita: a) la Struttura, da un rappresentante di questa all’uopo delegato b) l’operatore/operatrice, da un rappresentante della categoria cui il medesimo sia iscritto o abbia conferito mandato. La procedura conciliativa è attivata da richiesta scritta di parte da pervenire alla parte avversa tramite A.R. o altro mezzo idoneo a fornire prova certa di ricezione. Ricevuta la comunicazione i rappresentanti delle parti provvederanno entro 20 giorni ad espletare il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato – a cura della parte più diligente - presso la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio. Le decisioni assunte non costituiscono precedente vincolante ai fini della interpretazione del presente Regolamento. Per la procedura conciliativa di cui al presente articolo ciascuna delle parti si accollerà le competenze eventualmente richieste dal proprio rappresentante.
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Procedura di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dalla Legge n. 183/2010, per tutte le controversie relative all’applicazione del Regolamento, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al presente articolo. Ciascuna delle parti sarà assistita:
a) la Struttura, da un rappresentante di questa all’uopo delegato;
b) l’operatore/operatrice, da un rappresentante della categoria cui il medesimo sia iscritto o abbia conferito mandato. La procedura conciliativa è attivata da richiesta scritta di parte da pervenire alla parte avversa tramite A.R. o altro mezzo idoneo a fornire prova certa di ricezione. Ricevuta la comunicazione i rappresentanti delle parti provvederanno entro 20 giorni ad espletare il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato – a cura della parte più diligente - presso la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio. Le decisioni assunte non costituiscono precedente vincolante ai fini della interpretazione del presente Regolamento. Per la procedura conciliativa di cui al presente articolo ciascuna delle parti si accollerà le competenze eventualmente richieste dal proprio rappresentante.
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Procedura di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dalla Legge n. 183/2010, per tutte le controversie relative all’applicazione del Regolamento, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al presente articolo. Ciascuna delle parti sarà assistita:
a) la Struttura, da un rappresentante di questa all’uopo delegato
b) l’operatore/operatrice, da un rappresentante della categoria cui il medesimo sia iscritto o abbia conferito mandato. La procedura conciliativa è attivata da richiesta scritta di parte da pervenire alla parte avversa tramite A.R. o altro mezzo idoneo a fornire prova certa di ricezione. Ricevuta la comunicazione i rappresentanti delle parti provvederanno entro 20 giorni ad espletare il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. C.P.C. e successive modifiche ed integrazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato – a cura della parte più diligente - presso la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio. Le decisioni assunte non costituiscono precedente vincolante ai fini della interpretazione del presente Regolamento. Per la procedura conciliativa di cui al presente articolo ciascuna delle parti si accollerà le competenze eventualmente richieste dal proprio rappresentante.
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Procedura di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dalla Legge n. 183/2010, per tutte le controversie relative all’applicazione del Regolamento, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al presente articolo. Ciascuna delle parti sarà assistita:
a) la La Struttura, da un rappresentante di questa all’uopo delegato
b) l’operatoreL’operatore/operatrice, da un rappresentante della categoria cui il medesimo sia iscritto o abbia conferito mandato. La procedura conciliativa è attivata da richiesta scritta di parte da pervenire alla parte avversa tramite A.R. o altro mezzo idoneo a fornire prova certa di ricezione. Ricevuta la comunicazione i rappresentanti delle parti provvederanno entro 20 giorni ad espletare il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. C.P.C. e successive modifiche ed integrazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato – a cura della parte più diligente - presso la Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio. Le decisioni assunte non costituiscono precedente vincolante ai fini della interpretazione del presente Regolamento. Per la procedura conciliativa di cui al presente articolo ciascuna delle parti si accollerà le competenze eventualmente richieste dal proprio rappresentante.
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