Procedura di conciliazione. 34.1. Per le controversie tra Terrecablate ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non contenziosa delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 34.2. A tal fine Terrecablate rende edotto il Cliente della possibilità di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di mancata risposta od accoglimento del reclamo secondo le modalità di conciliazione, ivi inclusa quella paritetica ove attiva, rinvenibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx, ove sono reperibili sia l'informazione completa al riguardo, sia l'elenco dei Comitati Regionali delle Comunicazioni ove è esperibile il suddetto tentativo. 34.3. Ai sensi della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede contenziosa non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. 34.4. Terrecablate informa, inoltre il Cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 per il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in relazione alle controversie tra lei medesima ed il Cliente.
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Samples: Telecommunications
Procedura di conciliazione. 34.1. Per 17.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra Terrecablate Coding ed il Cliente varranno i criteriin materia di comunicazioni elettroniche, le condizioniinerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, i termini dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e le modalità per la soluzione non contenziosa delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
34.2. A tal fine Terrecablate rende edotto il Cliente della possibilità di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di mancata risposta od accoglimento del reclamo secondo le modalità di conciliazione, ivi inclusa quella paritetica ove attiva, rinvenibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx, ove sono reperibili sia l'informazione completa al riguardo, sia l'elenco dalle carte dei Comitati Regionali delle Comunicazioni ove è esperibile il suddetto tentativo.
34.3. Ai sensi della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioniservizi, il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede contenziosa non potrà essere proposto giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito un il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorioterritorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero innanzi ad uno degli organismi dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del xxxxxxxxxxxx.Xx termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del procedimento Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
17.2 Nell’istanza presentata al Corecom le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia.
17.3 Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo.
17.4 Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Corecom, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformita’ della Delibera 173/07/CONS.
34.4. Terrecablate informa, inoltre il Cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 per 17.5 Qualora il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in relazione alle controversie tra lei medesima ed il Clienteconciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 18.
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Samples: General Terms and Conditions
Procedura di conciliazione. 34.1. Per 19.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra Terrecablate Tribe Italia SRL ed il Cliente varranno i criteril’Utente in materia di comunicazioni elettroniche, le condizioniinerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, i termini dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e le modalità per la soluzione non contenziosa delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
34.2. A tal fine Terrecablate rende edotto il Cliente della possibilità di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di mancata risposta od accoglimento del reclamo secondo le modalità di conciliazione, ivi inclusa quella paritetica ove attiva, rinvenibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx, ove sono reperibili sia l'informazione completa al riguardo, sia l'elenco dalle Carte dei Comitati Regionali delle Comunicazioni ove è esperibile il suddetto tentativo.
34.3. Ai sensi della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioniServizi, il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede contenziosa non potrà essere proposto giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito un il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorioterritorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero innanzi ad uno degli organismi dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’artcontroversie. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente al momento della conclusione del procedimento di conciliazioneContratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale.
34.419.2 Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Terrecablate informa, inoltre Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il Cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 per maggior danno. Qualora il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in relazione alle controversie tra lei medesima ed il Clienteconciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 20.
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Samples: Telecommunications
Procedura di conciliazione. 34.133.1. Per le controversie tra Terrecablate ed il Cliente varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non contenziosa delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
34.233.2. A tal fine Terrecablate rende edotto il Cliente della possibilità di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di mancata risposta od accoglimento del reclamo secondo le modalità di conciliazione, ivi inclusa quella paritetica ove attiva, rinvenibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx, ove sono reperibili sia l'informazione completa al riguardo, sia l'elenco dei Comitati Regionali delle Comunicazioni ove è esperibile il suddetto tentativo.
34.333.3. Ai sensi della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni, il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede contenziosa non potrà essere proposto fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13 del Regolamento allegato alla Delibera indicata. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
34.433.4. Terrecablate informa, inoltre il Cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 per il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in relazione alle controversie tra lei medesima ed il Cliente.
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Samples: Telecommunications
Procedura di conciliazione. 34.1A seguito dell’istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all’altro l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l’organizzazione di cui intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione. La prima riunione della Commissione di Conciliazione sarà convocata dalla segreteria entro i 10 giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso del caso, aggiornando la seduta per l’esame di eventuali perizie o per le conclusioni. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e come da Accordo Territoriale depositato al Comune di Orte in data Il Signor nato a il residente a Via Di seguito denominato locatore Al Signor nato a il residente a Via Codice Fiscale: di seguito denominato conduttore che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in n° piano int. Composta di n° vani, oltre cucina e servizi, per mq complessivi e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti TABELLE MILLESIMALI Proprietà riscaldamento scale COMUNICAZIONE ex art.8, terzo comma D.L. 11 luglio 1992 , n. 333 (convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359) CODICE FISCALE del locatore ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE Censito al N.CE.U. di Orte Categoria Catastale A/2 - Partita n° DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il locatore garantisce la corrispondenza degli impianti alle normative vigenti e la regolarità urbanistica dell’alloggio. La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
1) Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 dal al e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta del contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
3) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi. Per le controversie tra Terrecablate ed il Cliente varranno i criterila successione nel contratto si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, le condizionin. 392, i termini e le modalità per nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404
4) Considerato che la soluzione non contenziosa delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
34.2. A tal fine Terrecablate rende edotto il Cliente della possibilità superficie dell’appartamento è di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di mancata risposta od accoglimento del reclamo secondo le modalità di conciliazione, ivi inclusa quella paritetica ove attiva, rinvenibili sul sito internet xxx.xxxxx.xx, ove sono reperibili sia l'informazione completa al riguardo, sia l'elenco dei Comitati Regionali delle Comunicazioni ove è esperibile il suddetto tentativo.
34.3. Ai sensi della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazionimetri quadri convenzionali, il ricorso all'Autorità Giudiziaria canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale depositato presso il Comune di Orte, è convenuto in sede contenziosa non potrà essere proposto fino lire che il conduttore si impegna a che non sia corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n° 12 rate eguali anticipate in Lire ciascuna, scadenti il 5 di ogni mese, tale canone è stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio, ovvero innanzi ad uno determinato dalle parti tenendo conto degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie elementi di cui all’art. 13 1, comma 4, decreto del Regolamento allegato Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999 e sarà aggiornato, a richiesta del locatore, in ragione del 75% della variazione annuale dell’ istat fino al termine del contratto e dell’eventuale proroga biennale.
5) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
6) Il conduttore dovrà consentire di accedere all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola ragione.
7) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa di cui al presente contratto e di averla trovata adatta all’uso convenuto e- così- di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna , altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 C.C. di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.
8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla Delibera indicataloro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
9) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza ) una somma di lire pari a 2 mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttività di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. A tal fineIl deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
11) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegata all’Accordo territoriale di cui al punto 4. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese- in quanto esistenti relative al servizio di pulizia, i termini al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per agire il servizio di portineria , ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire, in sede giurisdizionale sono sospesi fino di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate , anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente. 12)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire , senza voto , sulle delibere relative alla scadenza modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza , in quanto applicabili, delle disposizioni del termine per la conclusione del procedimento di conciliazionecodice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
34.4. Terrecablate informa, inoltre il Cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 per il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in relazione alle controversie tra lei medesima ed il Cliente.
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Samples: Accordo Territoriale