Common use of Procedura di conciliazione Clause in Contracts

Procedura di conciliazione. 16.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. ed l’Utente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale.

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Samples: Digital Telecommunication Services Agreement, Condizioni Generali Di Contratto

Procedura di conciliazione. 16.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. Xxxxxxxx ed l’Utente il Cliente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente dall’utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale, ex art. 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS. Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. 16.2 Nell’istanza presentata al Corecom le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. 16.3 Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. 16.4 Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Corecom, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformità della Delibera 173/07/CONS. 16.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 17.

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Samples: General Conditions of Contract

Procedura di conciliazione. 16.1 15.1 Ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons, per le controversie sorte tra D.T.S. GlobalNet Italia ed l’Utente il Cliente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle Carte carte dei Serviziservizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Xx.xx.xxx competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il xxxxxxxxxxxx.Xx termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa. Per Xx.xx.xxx competente per territorio si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’Utente dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall’Utente dall’utente al momento della conclusione del Contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. 15.2 Nell’istanza presentata al Xx.xx.xxx le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. 15.3 Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. 15.4 Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso il Xx.xx.xxx, un tentativo di conciliazione, anche in via telematica dinanzi agli organi di composizione delle controversie in materia di consumo, in conformita’ della Delibera 173/07/CONS. 15.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di cui all’articolo 16.

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Samples: Servizio Di Fonia