PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ Clausole campione

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ. Fatta comunque salva la facoltà di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.; nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento dell’importo indicato nella bolletta sintetica inviata dal Fornitore entro i termini ivi indicati, è diritto del Fornitore di attivare la procedura di messa in mora. In caso di morosità il Fornitore potrà: I) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali amministrative e di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 50 per PdP e € 90 per PdR oltre spese postali correlate; II) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito; III) esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie; IV) dal giorno successivo alla scadenza della fattura, dare avvio alle procedure di sospensione della fornitura ai sensi delle d. d. 258/2015/R/com (energia elettrica), d. ARG/gas naturale99/11 intimando al Cliente, a mezzo lettera di xxxxxxx (costituzione in mora), il pagamento degli insoluti da effettuarsi entro: a) 25 gg. dall’invio al Cliente della suddetta diffida a mezzo raccomandata, anche digitale (mediante sistema t-Notice, come disciplinato ex artt. 3, n. 36), e 43, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 - EIDAS); b) 10 gg. dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della diffida a mezzo PEC; c) 20gg. dalla data di emissione della diffida qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della stessa tramite raccomandata. Trascorsi ulteriori 3 gg. lavorativi dai termini di cui sopra, in costanza di morosità, il Fornitore provvederà a richiedere alle imprese distributrici la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del gas naturale per tutti i punti di prelievo che risultino intestati al Cliente. Nella predetta lettera di diffida saranno indicati i costi e le conseguenze delle operazioni, le modalità per effettuare e comunicare il pagamento, da anticiparsi via e-mail all’indirizzo che verrà indicato nella predetta diffida. Il Fornitore addebiterà al Cliente, per ogni operazione eseguita, il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione nella misura di € 50,00 (cinquanta/00), oltre IVA, per POD e di € 100,00 (cento/00), oltre Iva, per PDR. Tali corrispettivi sono comprensivi degli oneri amministrativi richiesti dal Distributore per ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).