Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri: – sulla base della procedura di “Risarcimento Diretto” risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la richiesta garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di Risarcimento dei danni subiti proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal Veicolo assicurato e/o conducente non responsabile per le lesioni di lieve entità (postumi di da lesioni non superiori pari o inferiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti). La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Direttorisarcimento diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di messa in liquidazione coatta amministrativa registrazione e targatura di un’impresa aderente alla Convenzione CARDcui al X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006 o macchine agricole; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità – sulla base della procedura di “Risarcimento Direttorisarcimento del terzo trasportato”; - all’articolo : l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni Assicurazioni di assicurazione”seguito riportate. Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, in caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni Assicurazioni. AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di assicurazione”Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicuratodal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si Si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:xxx.xxxxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la , è prevista l‘applicazione della procedura di “Risarcimento Diretto” e diretto, in base alla quale la richiesta di Risarcimento dei Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni in caso di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederàincidente, per conto della compagnia Compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione chenei seguenti casi: - si tratti • in caso di collisione che coinvolge tra due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati per con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenticonducenti e/o dell’Assicurato. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Convenzione CARDSocietà denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. La Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa ricezione della richiesta di un’impresa aderente Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività Compagnia del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.sresponsabile. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della Quando non è applicabile la procedura di “Risarcimento Diretto”; - diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di assicurazione”raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”lesioni, in 60 giorni nel caso di danno subito da uno danni riguardanti solo il veicolo o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando le Cose qualora il modulo di Constatazione amichevole denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di incidente - Denuncia danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di Sinistro (“modulo blu”)denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, immediatamente la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e documento utilidella sua impresa di Assicurazione. La Società, nel entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la denuncia richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia completa e pervenga nei tempi e avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con le modalità richiestei relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx
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Samples: Polizza r.c.a./c.v.t, Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti su- biti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita punto vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli Veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati Assicurati per la Responsabilità Respon- sabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli Veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenticondu- centi. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione Conven- zione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria obbli- gatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo all’Articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo all’Articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento DirettoDi- retto”; - all’articolo all’Articolo 148 del Codice e all’articolo all’Articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione”, in caso di inapplicabilità inap- plicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo all’Articolo 141 del Codice e all’articolo all’Articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando uti- lizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro Xxxxxxxx (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità moda- lità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”)Come indicato all’art. “Risarcimento Diretto”MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI” delle condizioni di assicurazione, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all’art.149 del D.Lgs. n. 209/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria messo a disposizione dalla Società. Per i Sinistri nei quali sinistri cui non sia applicabile la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la suindicata procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento risarcimento diretto, il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) all’assicuratore del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia veicolo del responsabile responsabile; a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità tal fine può avvalersi della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo liquidazione rapida prevista dall’art. 148 del Codice D.Lgs. n. 209/2005 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 45/1981. All’atto della sottoscrizione del contratto ed in occasione del rilascio dei contrassegni e certificati di assicurazione”assicurazione per ciascun veicolo assicurato, in caso la Società consegna al Contraente il fac-simile di inapplicabilità domanda risarcitoria. Sul sito internet della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i Società è disponibile l’elenco aggiornato dei competenti centri di liquidazione Sinistri competenti sinistri, con indicazione dei relativi recapiti, area di competenza e giorni ed orari di ricevimento. la Società comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si rinvia al sito internet ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti: - per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: trenta giorni; - per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell’assicurato: sessanta giorni; - per lesioni: novanta giorni. Nel caso venga inviato all’Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della Societàstessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento. Avvertenza: in Nel caso l’Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi. Nel caso di Sinistrosinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, il Contraente se la liquidazione avviene nei termini di cui sopra, non sono dovuti onorari per eventuale intervento di legali (art. 9 II comma D.P.R. n. 254/2006). In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o l’Assicurato devono darne avviso alla Societànon identificato la richiesta deve essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (Via Yser, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente 14 - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”00198 ROMA - xxx.xxxxxx.xx), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato Veicoloassicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente Incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato all’assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. ; - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri: – sulla base della procedura di “Risarcimento Diretto” risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la richiesta garanzia responsabilità civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di Risarcimento dei danni subiti proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal Veicolo assicurato e/o conducente non responsabile per le lesioni di lieve entità (postumi di da lesioni non superiori pari o inferiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti). La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Direttorisarcimento diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di messa in liquidazione coatta amministrativa registrazione e targatura di un’impresa aderente alla Convenzione CARDcui al D.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx xal 14 luglio 2006 o macchine agricole; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità – sulla base della procedura di “Risarcimento Direttorisarcimento del terzo trasportato”; - all’articolo : l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate. Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni. AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose: – entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e all’articolo firmato da entrambi i conducenti; – entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “N.1.2 delle Condizioni modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se il danneggiato dichiara di assicurazione”accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’offerta. In questo caso la somma corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno: – decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”Assicurazioni; – decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di danno subito da uno o più trasportati procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:Codice delle Assicurazioni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei quali casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005), si applica la responsabilità sia procedura di Risarcimento diretto nel caso in cui l’Assicurato ritenga responsabile totalmente o parzialmente a carico dell’altro l’altro conducente. Condizioni di applicabilità del Risarcimento diretto o CARD: il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Società in luogo dell’assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti: - il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; - il conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le non deve riportare lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) % d’invalidità; - il luogo di accadimento del conducente dovrà sinistro deve essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederàin Italia, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato nella Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; - i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto aderenti al sistema del risarcimento diretto; - qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006. Nell’ipotesi di lesioni al conducente dovranno essere indicati e allegati: - l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; - l’entità delle lesioni subite; - la dichiarazione di cui all’Art. 142 della Legge circa la sussistenza del diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; - il certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; - l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla collisione siano derivati ricezione della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni ai veicoli materiali e alle cose e/con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o lesioni di lieve entità ai loro conducentisenza postumi permanenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di “Risarcimento Diretto” , l’Assicurato dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro. Qualora la Società, nonostante contraria indicazione dell’Assicurato, ricevuta la documentazione, verifichi che il Sinistro non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - sia liquidabile attraverso la Procedura di Risarcimento Diretto, provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile. Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati In caso di Incidente: - con Veicolo non assicurato; - con Veicolo non identificato; - con Veicoli assicurati da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa amministrativa. La richiesta di un’impresa aderente Xxxxxxxxxxxx dovrà essere rivolta alla Convenzione CARD; compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia è possibile contattare la CONSAP S.p.a. -Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - dalla data al fax 00.00000000, oppure consultare il sito xxx.xxxxxx.xx, da cui è anche possibile scaricare il modulo di operatività richiesta di Risarcimento. Incidenti stradali con controparti estere In caso di incidente provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta dettagliata a: UCI – Corso Sempione, 39 – 00000 Xxxxxx tramite lettera raccomandata a.r. oppure in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) a xxx@xxx.xxxxx.xx indicando ogni dato utile. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; Società incaricata di liquidare il danno. In caso di incidente verificatosi all’estero provocato da un veicolo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx – indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia informazioni è possibile collegarsi al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:xxxx://xxx.xxxxxx.xx//xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx- diinformazione-italiano.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente Affinché si può possa applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” risarcimento diretto stabilita dagli artt. 149 e la richiesta 159 del Codice delle Assicurazioni, devono ricorrere le condizioni di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le seguito riportate: • il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; • il conducente non deve riportare lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) % d'invalidità; • il luogo di accadimento del conducente dovrà sinistro deve essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederàin Italia, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato nella Città del Vaticano) ed ; • i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; • i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia. In tali casi, per la procedura liquidativa si rinvia agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e alla lettera A) dell'articolo A.9 - Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 autoveicoli delle Condizioni di assicurazione”, nei casi Assicurazione. Per tutte le altre fattispecie di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 sinistro si rinvia all'art.148 del Codice delle Assicurazioni e all’articolo “N.1.2 alla lettera C) dell'art. A.9 – Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di assicurazione”Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. È esclusa Nota informativa - Responsabilità Civile la presentazione in via telematica. Sul sito internet (xxx.xxx-xxx.xx) sono indicati i centri di liquidazione sinistri. AXA MPS Xxxxx, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, indica una congrua offerta di risarcimento del danno. La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti: • 90 giorni, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”lesioni; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”• 60 giorni, in caso di danno subito da uno danni riguardanti solo i veicoli o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in le cose; • 30 giorni nel caso di Sinistrodanni ai veicoli o alle cose, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando qualora il modulo di Constatazione amichevole denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. In caso di incidente - Denuncia richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Xxxxx richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di Sinistro (“modulo blu”)cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, immediatamente e comunque AXA MPS Xxxxx è tenuta ad effettuare il pagamento entro 3 15 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utilidalla ricezione della comunicazione. La Società, nel Nel medesimo termine AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga non si raggiunga un accordo il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:confronti della stessa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture E Autotassametri
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente Incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità Nel caso l’Assicurato sia totalmente o parzialmente coinvolto in un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana che coinvolga solo due veicoli a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” motore, entrambi identificati, e la richiesta di Risarcimento dei abbia causato danni subiti dal Veicolo assicurato materiali e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto previ- sta dagli articoli 149 e 150 del conducente D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006; l’Assicurato deve pertanto rivolgersi direttamente alla Compagnia presso cui ha stipulato il contratto, come specificato nel paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 32) a cui si rinvia. Avvertenza: il Contraente deve denunciare il Sinistro tele- fonicamente e, come prescritto dall’art.1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza. Per informazioni sul centro di liquidazione Sinistri di compe- tenza può consultare la sezione “Gestione Sinistri” sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto con- giuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimen- to Diretto, come previsto dall’art.148 del Codice delle Assi- curazioni Private, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederàCompagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro. Avvertenza: In caso di denuncia di Xxxxxxxx riguardante le coperture diverse dalla RC, il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nell’art.15 delle Condi- zioni di Assicurazione. Avvertenza: la Compagnia, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i gestione dei Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidativeriguardanti la garanzia Tutela Legale, si rinvia: - all’articolo 149 del Codiceavvale della colla- borazione di DAS S.p.A. come specificato negli artt. 7.6, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 7.7 e all’articolo “N.1.2 7.8 della Sezione 7 delle Condizioni di assicurazione”Assicurazione (pag. 24) a cui si rinvia, nei casi mentre per la gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza Stradale si avvale della collabo- razione di applicabilità Europe Assistance Italia S.p.A. come specificato nell’art. 8.2 della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 Sezione 8 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicuratoAssicura- zione (pag. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti 25) a cui si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:rinvia.
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Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Procedura per il risarcimento del danno. (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”)DAnno DA RESponSABIlItà CIvIlE DEllA CIRColAzIonE
1. “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura nel caso di “Risarcimento Diretto” e la danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezio- ne della richiesta di Risarcimento risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezio- ne della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’at- testazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo. � FuRto E InCEnDIo, DAnnI Al vEIColo (KASKo), AttI vAnDAlICI, EvEntI AtmoSFERICI E CRIStAllI, ASSIStEnzA lEGAlE Avvertenza: la denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testi- moni e ogni altro dato rilevante, deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’evento o dal Veicolo assicurato e/momento in cui l’Assicurato o per le lesioni i suoi aventi diritto ne hanno avuto cono- scenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadem- pimento di lieve entità (postumi tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. qualora in contratto sia prevista l’installazione e attiva- zione di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto una Genertel Box si richiama l’attenzione sull’art. 1.5.3 - “Ricostruzione della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Direttodinamica dell’incidente” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”Assicurazione. In caso di furto o di atti vandalici o comunque in caso di dolo, nei casi anche presunto, deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (polizia, Carabinieri). Copia di applicabilità della procedura tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. La de- nuncia può essere spedita via email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxx- xx, 0 - 00000 xXXxXxx). La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 trattare il danno, il nume- ro telefonico e la reperibilità. per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto agli art. 10.1, 10.3, 10.4 e 10.5, delle C.G.A. Autovettura. Avvertenza: per la garanzia Assistenza legale la Com- pagnia può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 5.2 e 5.3 delle C.G.A. Autovettura. � InFoRtunI DEl ConDuCEntE Avvertenza: la denuncia dell’infortunio, con una detta- gliata descrizione dei fatti, corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’in- fortunio o dal momento in cui l’Assicurato o il suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. La de- nuncia può essere spedita via email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxx- xxxxx, 0 - 00000 xXXxXxx). per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.7 delle C.G.A. Auto- vettura. qualora in contratto sia prevista l’installazione e all’articolo attivazione di una Genertel Box si richiama l’attenzione sull’art.1.5.3 - “N.1.2 Ricostruzione della dinamica dell’inciden- te” delle Condizioni di assicurazione”Assicurazione. � ASSIStEnzA StRADAlE EStESA E top Avvertenza: per ottenere l’assistenza stradale, l’Assi- curato dovrà telefonare al numero verde 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24. per chiamate dall’estero deve invece comporre uno fra i seguenti numeri telefonici: +00.00.00.00.00.00 o +00.00.00.00.00.00 oppure può inviare un fax al numero +00.00.00.00.00.00. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle C.G.A. Autovettura. Avvertenza: la Compagnia si affiderà per la gestione dei sinistri a europ Assistance Italia S.p.A. per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle C.G.A. Autovettura. per poter fruire delle prestazioni di assi- � ASSIStEnzA QuAlIty DRIvER Avvertenza: stenza previste con la presente garanzia è necessario che il Contraente abbia fatto installare la quality driver Box presso un centro di installazione convenzionato con il fornitore qualificato Genertel. per l’attivazione automa- tica dell’assistenza stradale in caso di inapplicabilità della procedura incidente grave l’o- peratore qualificato Genertel, previo eventuale contatto telefonico con l’Assicurato, inoltrerà una segnalazione di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 allarme a europ Assistance che invierà sul luogo del Codice sinistro i soccorsi. per l’erogazione e all’articolo “N.1.2 l’attivazione delle Condizioni operazioni di assicurazione”localizzazione del veicolo a seguito di furto totale, in caso l’Assicurato deve comunicare immediatamente all’operatore qualificato Genertel il furto totale del vei- colo, chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 e dall’estero il numero +00.0000.00.00.00). per gli aspetti di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicuratodettaglio si rimanda a quanto previsto agli artt. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società6C.2 e 6C.3 delle C.G.A. Autovettura. Avvertenza: in caso la Compagnia si affiderà per la gestione dei servizi all’operatore qualificato Genertel. per gli aspetti di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso dettaglio si rimanda a quanto previsto alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:Sezione 6C – Assistenza quality driver delle C.G.A. Autovettura.
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