Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti Clausole campione

Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti. 1. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma deve consentire che per tutta la durata della convenzione il Centro sia realmente aperto alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). L’uso degli impianti sportivi deve essere quindi finalizzato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, all’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, all’attività sportiva per le Scuole, all’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza. Le attività agonistiche tipiche, in particolare, sono riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da Enti di promozione sportiva o da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. Al Concessionario è inoltre consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Centro Sportivo ospitare e/o organizzare, eventi, manifestazioni, concerti, convegni, attività ricreative – culturali ecc.. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa e leggi vigenti per tali Settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni, nulla osta alle manifestazioni, o licenze necessarie. E’ fatto divieto al Concessionario di concedere l’impianto sportivo per manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici o per eventi contrari agli elementari principi di civile rispetto delle persone e ai principi di decoro e comune senso della moralità. La Giunta Comunale potrà opporre diniego alle manifestazioni giudicate non idonee con quanto citato e il Concessionario nulla potrà pretendere per eventuali danni lamentati, mancati guadagni o altro. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi, dal Concessionario, nel rispetto delle normative vigenti.
Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti. Protocollo N° 0118430/2019 del 01/07/2019 10:19:24 - DETERMINA Il Concessionario conviene con il Concedente che l´impianto deve mantenere una funzione pubblica; lo stesso, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il centro sportivo sia realmente aperto alla comunità e all´intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro) nei limiti e con le modalità previsti dalla presente concessione. Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente disponibilità nel patrimonio indisponibile dell´Ente, salvo quando richiesto dal Concedente per scopi di interesse pubblico. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sugli impianti, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni: - al mattino dei giorni feriali, se richiesto dal Concedente, l´impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo e/o delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e di anziani. Il Concedente si riserva l´accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità dei campionati di calcio societari, per attività/manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e/o organizzate da Associazioni sportive locali o dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 8 giornate annue (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata). Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all´eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti. 1. Il Gestore si obbliga a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l’utilizzo da parte del pubblico delle strutture sportive affidate in gestione.
Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti. Art. 8 - Oneri dell’Amministrazione
Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti. 1. Il concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art.4, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l’utilizzo, da parte del pubblico, del Centro Sportivo.
Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti. 1. Il Concessionario conviene con l’ Amministrazione Comunale di Monza che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma deve consentire che per tutta la durata della convenzione il Centro sia realmente aperto alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro) . Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, il Centro Sportivo per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo degli impianti ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dall’Amministrazione Comunale per scopi di interesse pubblico.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).