PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: non sono previste particolari prescrizioni. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: Nella fase di scavo per la posa degli impianti, gli stessi materiali (sabbia e terra di scavo) dovranno in prima fase essere custoditi in prossimità delle aree di lavoro in quanto parte degli stessi rilevati saranno utilizzati per le fasi di ripristino e riempimento. Le eventuali rimanenze o materiali differenti da quelli descritti in precedenza dovranno essere conferiti in apposita discarica autorizzata. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale di concessione di costruzione e gestione D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. L’operatore economico deve trasportarli e regolarmente accatastarli in prossimità dei lavori per le eccedenze da riutilizzare intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora detti materiali siano ceduti all’operatore economico, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: i materiali saranno di norma di proprietà dell'Amministrazione che per mezzo del Direttore dei lavori indicherà alla ditta se il materiale andrà stoccato in cantiere o nel luogo che la D.L. stessa indicherà ovvero trasportati fino alla discarica, rimanendo comunque compresi nei prezzi unitari di elenco, e quindi con essi compensati, i costi relativi all'una od all'altra operazione per la quale la ditta non potrà chiedere compensi o pagamenti particolari alcuni. Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato generale.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell’Amministrazione appaltante, e per essi la Direzione dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la selezione, l’accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine della Direzione dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/00).
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: come da specifiche tecniche. Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli come da disposizioni della D.L., intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. I materiali provenienti da escavazione saranno sistemati nell’ambito del cantiere e, per la parte eccedente, con trasporto presso altro cantiere preventivamente individuato, previa presentazione di autorizzazione agli enti competenti per il trasporto di terre e rocce da scavo secondo il DM 161/12 e D. Lgs. 152/06 art.186, secondo tempi impartiti dagli enti stessi. Fino all’ottenimento dell’autorizzazione da parte degli enti preposti le terre e rocce da scavo non potranno uscire dalla perimetrazione del cantiere. In tale periodo i materiali in questione saranno sotto l’esclusiva gestione dell’Appaltatore. I materiali provenienti da demolizioni sono ceduti all’Appaltatore che avrà l’obbligo del loro trattamento secondo normative ambientali e certificate con apposita documentazione (es: formulario) a proprie spese come già considerate in fase di preventivo.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve trasportarli in discarica.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. Per i materiaIi provenienti da escavazioni o demoIizioni Ie disposizioni saranno dettate daIIa D.L. e/o daIIe voci in eIenco. In attuazione deII'art.36 deI CapitoIato generaIe d'appaIto D.M. 145/2000, i materiaIi provenienti da escavazioni o demoIizioni sono di proprietà deIIa Stazione AppaItante. L'AppaItatore deve trasportarIi e regoIarmente accatastarIi in Ioco stabiIito daIIa D.L. o, a sceIta deIIa D.L., trasportarIi a discarica autorizzata e smaItirIi intendendosi di ciò compensato coi prezzi degIi scavi e deIIe demoIizioni reIative. QuaIora detti materiaIi siano ceduti aII'AppaItatore, iI prezzo ad essi convenzionaImente attribuito deve essere dedotto daII'importo netto dei Iavori, saIvo che Ia deduzione non sia stata già fatta neIIa determinazione dei prezzi.
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato e picchettato dalla DL intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato generale.